Il Decreto Legge Superbonus – il cui testo è ancora in bozza – ha introdotto una serie di restrizioni sui bonus edilizi, andando a completare la fase delle restrizioni che sono state avviate nel corso del mese di dicembre 2023 attraverso il cosiddetto DL Salva Spese. Tra le novità annunciate direttamente dal Governo attraverso un comunicato stampa – oltre allo stop della cessione del credito e dello sconto in fattura – si scopre un’importante novità: i contribuenti che hanno dei debiti con l’Agenzia delle Entrate non possono utilizzare in compensazione i crediti derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
Il blocco interviene nel momento in cui per il contribuente ci siano delle iscrizioni a ruolo o dei carichi affidati agli agenti della riscossione, che siano relativi ad imposte erariali o a qualsiasi altro atto emesso direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ed il cui importo risulti essere superiore a 10.000 euro. I crediti fiscali vengono sospesi nel caso in cui il soggetto in questione risulti essere in ritardo di 30 giorni dalla scadenza del pagamento. E quando non siano presenti dei provvedimenti di sospensione o dei piani di rateazione in corso.
Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa prevede la nuova normativa.
Indice
Superbonus, quando scatta lo stop ai crediti
Sono ancora molti i contribuenti che possono usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per i crediti che sono derivati dai bonus edilizi e dal Superbonus. Il cessionario ha la possibilità di utilizzare i crediti attraverso la compensazione con un Modello F24. Su questa operazione, però, è intervenuto il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo 2024, il cui testo deve essere ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tra qualche giorno, quindi, potrebbero entrare in vigore le misure che sono state anticipate all’interno del comunicato stampa del Governo, che è stato diramato una volta che la riunione dell’Esecutivo si è conclusa.
Sicuramente una delle novità più importanti, che andrà ad impattare direttamente su quanti hanno beneficiato delle agevolazioni relative ai bonus edilizi e al Superbonus è la sospensione della compensazione, nel momento in cui ci siano dei debiti con l’Agenzia delle Entrate.
Da quanto si riesce a capire dalla bozza del testo che sta circolando nel corso di questi giorni, lo stop verrebbe previsto nel caso in cui siano presenti delle iscrizioni a ruolo o dei carichi affidati agli agenti della riscossione per imposte o atti emessi dall’AdE per un importo superiore a 10.000 euro.
Cosa comporta lo stop alla compensazione
Pragmaticamente il blocco della compensazione scatterebbe nel caso in cui siano passati trenta giorni dalla scadenza dei termini di pagamento. E se, nel frattempo, non siano intervenuti dei provvedimenti di sospensione. O non sia sopraggiunta la decadenza della rateazione. Nel caso in cui il contribuente abbia concordato un piano di rateazione e lo stesso risulti essere in corso, la sospensione non si applica.
In linea teorica lo stop alla compensazione dei crediti risulterebbe essere temporanea, anche se potrebbe portare alla perdita dell’agevolazione. La possibilità di portare i crediti in compensazione all’interno di un Modello F24 viene sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Nel momento in cui il contribuente dovesse provvedere a saldare i debiti con l’Agenzia delle Entrate è possibile procedere nuovamente con la compensazione. Il rischio a cui i contribuenti possono andare in contro è che, nel frattempo, i crediti risultino scaduti con la perdita delle agevolazioni fiscali provenienti dal Superbonus e dai bonus edilizi. I cessionari sono obbligati, infatti, a utilizzarli con le stesse scadenze con le quali li avrebbe dovuti utilizzare il beneficiario iniziale.
Ad ogni modo, per l’adozione delle modalità di attuazione delle disposizioni è necessario attendere l’apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Bonus edilizi, nessuna compensazione oltre i 100.000 euro
Altra misura varata alla fine del mese di marzo dall’Esecutivo – la quale, è bene sottolinearlo, deve essere confermata dal testo che verrà pubblicato direttamente sulla Gazzetta Ufficiale – riguarda un ulteriore blocco della compensazione. Questo stop interviene nel momento in cui le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati agli agenti della riscossione – si fa sempre riferimento a degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate – risultino essere superiori a 100.000 euro.
Nel momento in cui viene superata la suddetta cifra – i termini di pagamento devono essere scaduti senza che sia intervenuto un provvedimento di sospensione – non sarà possibile procedere con la compensazione. Questa disposizione scatta dal prossimo 1° luglio 2024. Nella bozza del decreto legge viene riportato quanto segue:
Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.
Ovviamente anche in questo caso è necessario attendere che il testo venga pubblicato ufficialmente all’interno della Gazzetta Ufficiale.
Superbonus e gli altri bonus edilizi presi di mira
I bonus edilizi e, soprattutto, il Superbonus sembrano essere stati presi letteralmente di mira nel corso di questi mesi. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, ha spiegato che l’obiettivo che si vuole centrare è quello di andare a chiudere definitivamente con l’eccessiva generosità della misura introdotta dall’Esecutivo pentastellato.
Questo è il motivo per il quale, all’interno dello stesso decreto legge, ci si è mossi per cancellare definitivamente lo sconto in fattura e la cessione del credito. Sostituiti, entrambi, dalla dichiarazione preventiva. Questo ulteriore stop va ad impattare direttamente sulle:
- case popolari (Iacp);
- cooperative di abitazioni;
- onlus;
- aree terremotate o alluvionate.
Si salvano unicamente gli iter che sono stati già avviati e le barriere architettoniche. Le eccezioni coinvolgono quanti abbiano presentato la Cila e, per quanto riguarda i condomini, quelli che abbiano già provveduto a votare la delibera assembleare per i lavori.