Nel corso degli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna nei confronti dei contribuenti forfettari, che ha destato non poche preoccupazioni. Oltre ad aver alimentato alcune polemiche tra gli addetti ai lavori. Qual era l’oggetto di questa campagna informativa? È stato dato ufficialmente il via libera all’adempimento spontaneo per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario che avevano omesso di compilare il quadro RS della dichiarazione dei redditi 2022.
Questo particolare rigo è deputato ad accogliere alcuni elementi informativi relativi all’attività d’impresa o professionale svolta dal titolare della partita Iva. Il contribuente, che avesse aderito al regime forfettario, all’interno del quadro RS è tenuto ad indicare, ad esempio, l’ammontare complessivo delle spese che ha sostenuto per acquistare il carburante.
Il tenore della lettera, è importante specificarlo, è quello di un promemoria, che può essere inviato verso quanti non hanno provveduto a compilare il quadro RS. All’apparenza non sembrerebbe essere il frutto di un’indagine accurata che abbia portato ad individuare particolari destinatari. Un’impressione, tra l’altro, che viene confermata ufficialmente anche da un provvedimento a firma di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Indice
Quadro RS: a cosa serve per i forfettari
All’interno del Modello Redditi il Quadro RS – più precisamente i righi da RS375 a RS381 – serve ai contribuenti che hanno aderito al regime forfettario per indicare alcune spese che hanno sostenuto per lo svolgimento dell’attività professionale. Devono essere indicate, ad esempio, i costi che vengono sostenuti per:
- eventuali servizi telefonici;
- i consumi relativi all’energia elettrica;
- i costi di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per i veicoli impiegati nello svolgimento dell’attività professionale.
Può capitare che il contribuente si dimentichi di compilare il quadro RS: il rischio, in questo caso, è che possa scattare una vera e propria sanzione per aver commesso questa violazione.
L’adempimento spontaneo
Attraverso il provvedimento 325550 del 19 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le regole per sanare questa dimenticanza in maniera spontanea. Per questo motivo l’AdE provvederà ad inviare ai contribuenti che non abbiano compilato il quadro RS un’apposita comunicazione, che arriverà tramite PEC e conterrà le seguenti informazioni:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale;
- data e protocollo telematico del Modello Redditi 2022 Persone Fisiche, che è stato trasmesso per il periodo d’imposta 2021.
La comunicazione, comunque vada, risulta essere consultabile anche nel cassetto fiscale del contribuente.
Come si devono comportare i contribuenti?
Come si devono muovere i contribuenti forfettari una volta che hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate? Il diretto interessato dovrà provvedere a comunicare all’AdE elementi, fatti e circostanze non in possesso di quest’ultima, utilizzando esclusivamente le modalità che sono contenute all’interno della comunicazione. In alternativa il diretto interessato ha la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
Il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa e versare una sanzione dell’importo di 250 euro, che può essere ridotta a seconda della tempestività con cui l’operazione è stata effettuata. È possibile, ad esempio, applicare la riduzione a 1/8 nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro un anno dalla violazione.
La compliance della discordia: cosa prevede la norma
La lettera che è stata inviata ai contribuenti forfettari può rappresentare l’occasione per fare il punto della situazione sulle disposizioni che riguardano direttamente il caso in esame. La campagna messa in atto dall’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 1, comma 73, della Legge n. 190/2014, la quale dispone direttamente che
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
Il comma che abbiamo appena citato, più avanti, precisa che:
Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Il secondo passaggio, che abbiamo appena citato, risulta essere di particolare importanza, perché giustifica il numero ridotto di informazioni che vengono richieste. È bene ricordare, comunque, che i contenuti descrittivi delle operazioni documentate attraverso le fatture elettroniche non risultano essere a disposizione della stessa AdE.
Le regole di memorizzazione delle fatture elettroniche
A questo punto è necessario aprire una breve parentesi. Il Garante della Privacy ha permesso alle agenzie fiscali di memorizzare nelle banche – per l’analisi del rischio e per i necessari controlli fiscali oltre che per le regolari funzioni di polizia economica e finanziaria – i cosiddetti dati fattura delle informazioni fiscalmente rilevanti. Ma non possono essere memorizzate i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che risultano essere oggetto dell’operazione.
Questo è il motivo per il quale i dati che sono stati richiesti direttamente ai forfettari non risultano essere già in possesso dell’amministrazione finanziaria, che non ha la possibilità di disporre del contenuto descrittivo delle operazioni. Oltretutto è necessario ricordare che non tutte le fatture transitano attraverso il Sistema di Interscambio, come ad esempio gli acquisti effettuati presso altri contribuenti forfettari, che non sono ancora sottoposti all’obbligo della fattura elettronica.
L’obbligo normativo
Quali sono le conclusioni che traiamo da questo lungo excursus informativo? La campagna dell’Agenzia delle Entrate ha sicuramente innescato molte polemiche, soprattutto tra gli addetti ai lavori, ma è necessario sottolineare che l’obbligo normativo di fornire le indicazioni richieste c’è.
Senza dubbio la comunicazione dell’AdE può aver fatto prendere coscienza, prima di tutto ai contribuenti e in seconda istanza ai professionisti del fisco che li seguono, della necessità di non prendere sottogamba questo adempimento. Nel momento in cui la verifica necessaria alla corretta compilazione del quadro RS è stata effettuata a suo tempo, adesso non è necessario altro. A confermarlo è la stessa comunicazione dell’AdE, nella quale è riportato:
Se ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS, che deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, la invitiamo a non tenere conto di questa lettera.