La modalità attraverso la quale viene calcolata l’imposta di successione non può cambiare in base al paese in cui si trovano gli immobili, andando a penalizzare direttamente il trattamento fiscale dei beni che risultano essere ubicati in Paese terzo. È questa, in estrema sintesi, la presa di posizione della Corte di Giustizia Europea, che con una sentenza dello scorso 12 ottobre 2023, ha preso spunto da un caso ben preciso.
L’intervento dei giudici europei è arrivato a seguito di un’esplicita richiesta di un contribuente tedesco, che ha domandato loro di pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli dal 63 al 65 del Tfue e che scaturisce da una controversia che lo vede opposto all’amministrazione finanziaria della Germania, in relazione al calcolo dell’imposta di successione relativa ad un terreno che risulta essere ubicato in un paese terzo.
La controversia sull’imposta di successione
Ma partiamo dall'inizio e cerchiamo di comprendere cosa sia accaduto. Un padre lascia in eredità al figlio - entrambi hanno la rispettiva residenza in Germania - la sua metà di quota di una proprietà immobiliare in Canada. I beni sono stati dati in locazione ad uso abitativo e, soprattutto, non costituiscono un patrimonio aziendale.
Tra il contribuente e l’amministrazione tributaria tedesca è sorta una controversia, che è arrivata fino alla Corte di Giustizia Europea: in sostanza viene chiesto ai giudici se gli articoli da 63 a 65 del Tfue (ossia il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) il debbano essere interpretati in modo che possano essere di ostacolo alla normativa di uno Stato membro. Le disposizioni finite sotto la lente d'ingrandimento, in questo caso, sono quelle utilizzate per calcolare l’imposta di successione in relazione ad un terreno edificato, che fa parte di un patrimonio privato e che risulta essere ubicato in uno Stato terzo diverso da quello dello Stato parte dell’accordo See.
La proprietà immobiliare in questione risulta essere stata data in locazione ad uso abitativo: come deve essere calcolata l’imposta di successione per questi beni? Deve essere valutata in base al suo pieno valore di mercato o devono essere applicate le stesse regole valide per i beni della stessa natura, collocati nel territorio nazionale, per i quali viene applicato il 90% del suo valore di mercato. Da sottolineare che quest’ultima regola viene applicata per i beni collocati in qualsiasi paese che faccia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (See).
Corte Ue: le valutazioni
Nel caso preso in esame, la Corte di Giustizia europea ha appurato l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione di capitali. Questa restrizione, comunque vada, non può sottrarsi all’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, Tfue sul fondamento dell’articolo 64, paragrafo 1, Tfue.
I giudici, inoltre, mettono in evidenza che nel caso in cui un bene immobile venga dato in locazione ad uso abitativo e sia situato in uno Stato terzo diverso da quello che ha sottoscritto l’accordo See, si possa trovare, sostanzialmente, nella stessa posizione di un bene della stessa natura che sia situato in Germania o in qualsiasi altro Stato membro.
Basandosi sulla giurisprudenza dell’Unione europea, la possibilità di comparare o meno una situazione transfrontaliera con una interna deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi che intendono perseguire le disposizioni nazionali. Solo e soltanto i criteri distintivi rilevanti - che vengono fissati direttamente dalla normativa nazionale - possono essere presi in considerazione per valutare se possa esserci una differenza di trattamento.
Nel caso preso in esame la normativa nazionale ha uno scopo ben preciso: andare a ridurre l’onere fiscale che grava direttamente su un bene immobile dato in locazione ad uso abitativo. Qualora non fosse applicata questa agevolazione, l’erede potrebbe trovarsi nella situazione di dover vendere l’immobile per pagare l’imposta di successione. La situazione che si verrebbe a creare sarebbe in netto contrasto con quella nella quale si trovano gli investitori istituzionali, che non sono soggetti all’imposta di successione.
L’agevolazione fiscale tedesca
Continuando ad analizzare il caso preso in esame, l’agevolazione fiscale che scaturisce dalla normativa presa in esame coinvolge le successioni di tutti i beni immobili dati in locazione ad uso abitativo. Non vengono fatte distinzioni tra i beni situati in Germania e quelli collocati in un qualsiasi altro Paese membro che faccia parte o meno dell’accordo See.
L’imposta di successione calcolata attraverso l’applicazione di questa norma risulta essere strettamente connessa con il valore di mercato dei beni che rientrano nell'eredità. Oggettivamente, quindi, non esiste alcuna differenza tra le situazioni analizzate che possa giustificare una disparità di trattamento fiscale in relazione all’imposta di successione dovuta.
In altre parole, stando a quanto indicato dai giudici europei, ritenere che alcune situazioni non risultino essere comparabili per il solo fatto un particolare immobile sia collocato in uno Stato terzo, nel momento in cui l’articolo 63, paragrafo 1, Tfue ha esplicitamente vietato le restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitali, priva la disposizione del suo stesso contenuto.
È bene inoltre ricordare, secondo i giudici della Corte europea, che l’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa solo e soltanto quando è giustificata da motivazioni di interesse generale. Le esigenze legate alla politica di edilizia popolare di un qualsiasi Stato membro costituiscono un motivo di interesse generale.
Il caso specifico
Nel caso preso in esame, la Corte europea ritiene che, basandosi sulle regole contenute all’interno dell’accordo fiscale in essere tra la Germania e il Canada, l'amministrazione fiscale tedesca è in grado di chiedere alle autorità canadesi le informazioni necessarie per verificare se sussistano le condizioni per concedere l’agevolazione fiscale per un immobile collocato in Canada.
La necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali non può giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali, che deriva dalla normativa nazionale in esame.