L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in deroga alle disposizioni legislative, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota ridotta le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di: gennaio, febbraio e marzo del 2023. Ma come funziona lo sconto in bolletta? E a quanto ammonta?
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A quanto ammonta lo sconto Iva su gas e riscaldamento
Con la circolare n. 43406/2023, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che con nota n. 47 del 7 febbraio 2023 ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno”.
È stato precisato, inoltre, che qualora tali forniture siano addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica allo stesso modo alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, “ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente”.
L’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento. Analogamente, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
A chi spetta lo sconto Iva
Nella sua nota, l’Amministrazione finanziaria ha anche specificato che per servizi di teleriscaldamento – per cui appunto è riconosciuto lo sconto Iva (qui quanto risparmiano le PMI) – si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, ovvero:
- qualsiasi infrastruttura e sistema di trasporto dell’energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi;
- processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Si intendono escluse, invece, le reti di teleraffreddamento (o teleraffrescamento).
L’eccezionalità della misura e la ratio della stessa fanno seguito alla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale: “Poiché la normativa temporanea emergenziale, espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma”, ha chiarito l’AE.
Come già accennato sopra, il provvedimento ha avuto anche il parere favorevole dell’ARERA che, nell’esercitare i suoi poteri, persegue così la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore, nella prospettiva di una maggiore
efficienza del servizio e di tutela degli utenti. l’Autorità esercita inoltre, anche nel settore del teleriscaldamento e del
teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene negli altri settori regolati. Pertanto, non è escluso che possa richiedere – anche in futuro – informazioni e documenti sulle loro attività ai soggetti esercenti il servizio.