Fisco, nessuna proroga se il termine decorre da sabato

Nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate se i termini decorrono dal sabato non c'è alcuna proroga al lunedì successivo

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Cosa succede quando un termine inizia a decorrere da sabato? No signori, in alcuni casi non è possibile far slittare il tutto al lunedì. I contribuenti devono prestare la massima attenzione alle pratiche che stanno gestendo, perché la censura al ricorso introduttivo tardivo da parte del contribuente, può arrivare anche in fase di appello.

Ma cerchiamo di comprendere meglio e accendiamo un bel riflettore sulle pratiche a cui devono prestare la massima attenzione i contribuenti. Di particolare interesse risulta essere la sentenza n. 4/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria, che ha ritenuto inammissibile un ricorso presentato da un contribuente che è stato costituito tardivamente. Il termine iniziava a decorrere di sabato.

I giudici hanno sottolineato che la proroga ufficialmente non sussiste nel caso in cui il giorno festivo si vada a collocare all’inizio o nel bel mezzo del periodo preso in considerazione. Ricordiamo che questo stesso principio è stato enunciato anche attraverso una sentenza n. 486 del 30 giugno 2023.

Sabato o lunedì: quando partono i termini

Cosa succede quando i termini partono di sabato? È possibile farli slittare al lunedì successivo, così come accade con le scadenze fiscali? No, purtroppo no. È quanto si evince da una controversia nata tra un professionista ligure e l’Agenzia delle Entrate Riscossioni (sede di Genova), che aveva come oggetto la legittimità di una cartella di pagamento, prontamente impugnata dal contribuente.

A respingere il ricorso del professionista, in prima istanza, era stata la Ctp di Genova. Il professionista, però, non si è arreso e ha deciso portare le proprie ragioni presso il Collegio ligure: il contribuente ha insistito nella sua richiesta. Voleva che l’atto oggetto del contenzioso venisse annullato.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel momento in cui si era costituita nel giudizio di secondo grado, aveva proposto anche un appello incidentale andando ad eccepire direttamente la mancata disamina, da parte della Ctp di Genova, dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in prime cure.

Stando a quanto sosteneva l’AdER il contribuente si era costituito in giudizio tardivamente: la pratica era stata presentata con due giorni di ritardo rispetto a quanto indicato nel diniego di mediazione.

Il professionista, attraverso una successiva memoria, procedeva a prendere posizione in relazione all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Il contribuente, in estrema sintesi, contestava l’inammissibilità perché era stata proposta la prima volta in appello. Questo è il motivo per il quale non aveva intenzione di accettare il contraddittorio su questo particolare punto. Comunque vada, il contribuente ne sosteneva l’infondatezza: il termine per la costituzione in giudizio aveva avuto inizio sabato. Per questo motivo doveva slittare al lunedì successivo: il termine per il deposito del ricorso era stato ampiamente rispettato.

La presa di posizione dei giudici

La Corte di Giustizia ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. I giudici, nell’accettare l’interpretazione dell’Erario, hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità. Ma soprattutto hanno colto l’occasione per chiarire che, nel momento in cui ci si trova nella situazione di affrontare un processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo può essere rilevato d’ufficio. Questo può avvenire in ogni stato ed in ogni grado, escludendo unicamente i ricorsi che arrivano direttamente in Cassazione (su questo appare utile confrontare la pronuncia n. 17363/2020 proprio della Corte di Cassazione).

La conseguenza di questa situazione è molto chiara: il controllo della tempestività del ricorso costituisce a tutti gli effetti un obbligo del giudice, che non può essere condizionato dalle contestazioni mosse dalla parte resistente. Il giudice, in altre parole, ha la possibilità di intervenire sulla vicenda che abbiamo appena descritto, indipendentemente dalle memorie depositate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Anche perché la Ctp di Genova non aveva provveduto ad effettuare il suddetto scrutinio.

Fatte queste doverose premesse, la Corte aveva sottolineato che, dopo aver ricevuto la comunicazione del mancato accoglimento del reclamo, il termine per depositare il ricorso era partito di sabato. A questo punto è necessario stabilire se la tesi sostenuta dal contribuente sia valida: la decorrenza slitta effettivamente al lunedì successivo, regalando due giorni in più per poter depositare il ricorso?

Una risposta precisa a questo quesito arriva direttamente dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, si era pronunciata su un caso in cui la scadenza del periodo di sospensione di 90 giorni a seguito del deposito di un’istanza di accertamento cadeva di domenica. Il caso preso in esame dai giudici della Suprema Corte aveva come oggetto l’inizio del decorso dei termini. La Suprema Corte, in questo caso, aveva stabilito che la presenza di un giorno festivo al termine del periodo di sospensione non comporta lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo dei termini entro i quali presentare il ricorso.

Sullo stesso argomento la Corte di Cassazione è intervenuta più recentemente, attraverso le sentenze n. n. 23123/2022 e n. 1468/2023. La Corte ligure ha sottolineato che la giurisprudenza si è espressa sempre nello stesso modo: anche nel 2023 ha ritenuto inammissibile un ricorso perché presentato tardivamente, nel corso del primo giorno non festivo successivo rispetto a quello della scadenza.

Nessuno slittamento dal sabato al lunedì

In estrema sintesi, attraverso la sentenza che abbiamo appena visto, viene completamente sconfessata la tesi del contribuente, il quale sosteneva che il termine per il compimento di un atto processuale fosse prorogato al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cadesse di sabato. L’articolo 155, commi 4 e 5 del Codice di Procedura Civile indicano esplicitamente che

se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga […] si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Ma è bene sottolineare che una cosa sono i giorni festivi che cadono alla fine del termine, altra cosa se cadono all’inizio.