È tempo di pensare alla terza scadenza del 2025 delle comunicazioni trimestrali Iva periodiche, conosciute con l’acronimo Lipe. La deadline ufficiale sarebbe fissata per il prossimo 30 novembre, ma cadendo di domenica la pratica può essere espletata entro il 1° dicembre 2025.
La comunicazione Lipe del terzo trimestre 2025 (luglio, agosto e settembre) rientra tra gli adempimenti periodici obbligatori che servono all’Agenzia delle Entrate a verificare il corretto versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei contribuenti. Per quest’anno non sono previste delle modifiche di rilievo per la gestione dell’adempimento.
Indice
Tutte le scadenze Lipe 2025
La comunicazione delle liquidazioni Iva deve essere trasmessa periodicamente dai soggetti passivi Iva entro il secondo mese successivo rispetto al trimestre di riferimento. I contribuenti devono indicare all’interno del Modello Lipe i dati relativi alle operazioni attive e passive concluse nel trimestre di riferimento e devono indicare i dati relativi alle situazioni di debito o credito Iva.
Ogni tre mesi, quindi, è necessario trasmettere i dati contabili di riepilogo delle operazioni che sono state effettuate.
Sostanzialmente per il 2025 sono state confermate le scadenze dello scorso anno (con gli ovvi adattamenti determinati dalle festività):
- 31 maggio (slittata al 3 giugno per via delle festività) per il primo trimestre;
- 30 settembre per il secondo trimestre;
- 30 novembre (slitta al 1° dicembre) per il terzo trimestre;
- 28 febbraio (slitta al 2 marzo 2026( per il quarto trimestre 2025.
È necessario fare un piccola annotazione per la scadenza di febbraio del prossimo anno: è possibile evitare di inviare il modello Lipe nel caso in cui i dati vengano inseriti all’interno della dichiarazione annuale Iva e quest’ultima venga inviata entro il 2 marzo 2026, invece che rispettare la scadenza naturale (della dichiarazione annuale Iva) che è fissata al 30 aprile 2026.
I dati del quarto trimestre e la dichiarazione Iva
Nella compilazione della dichiarazione annuale Iva è importante adottare una piccola accortezza. È necessario prestare attenzione all’eventuale credito Iva che scaturisce dalla dichiarazione del 2024.
Nel caso in cui questa ipotesi si dovesse realizzare, è necessario compilare il quadro VP9, che permette di effettuare una compensazione interna con il Modello F24 o procedere con la detrazione interna alle liquidazioni Iva periodiche degli anni successivi.
Ciò permette di recuperare gli eventuali importi che sono stati versati in sovrappiù e che si rischierebbe di vedere persi.
Le istruzioni per la comunicazione trimestrale
Fatto il punto della situazione sulle scadenze trimestrali, possiamo passare alle istruzioni per predisporre l’invio telematico dei dati relativi alle comunicazioni trimestrali Lipe. Anche quest’anno, come era già successo nel 2024, è necessario rispettare le specifiche tecniche per l’invio telematico.
Entrando un po’ più nel dettaglio è indispensabile preparare un file .xml al cui interno devono essere contenute queste informazioni:
- i dati che servono ad identificare il soggetto che sta effettuando la comunicazione;
- i dati delle operazioni di liquidazione Iva che il contribuente ha effettuato nel corso del terzo trimestre;
- i dati dell’eventuale dichiarante.
Per rendere più facile l’operazione l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito per compilare e trasmettere il modello Lipe.
Il contribuente, anche appoggiandosi a un intermediario abilitato, deve effettuare le seguenti operazioni:
- inserire la propria firma utilizzando la funziona Sigillo che trova all’interno del portale Fatture e Corrispettivi;
- effettuare il controllo utilizzando la relativa funzione che è possibile trovare all’interno dello stesso portale;
- inviare il tutto telematicamente.
Le piccole novità presenti nella comunicazione
All’inizio abbiamo esordito sottolineando che non ci sono state delle novità di rilievo nella gestione delle comunicazioni Lipe.
Delle novità in realtà ci sarebbero, anche se, andando a ben vedere, rientrano dei processi di semplificazione che sono stati intrapresi ultimamente dal legislatore e che hanno lo scopo di facilitare gli adempimenti burocratici dei contribuenti.
Nel corso degli ultimi anni si è vista una progressiva estensione dei destinatari delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva precompilate, che sono state messe a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1° luglio 2021 il Decreto Sostegni ha messo a disposizione questo strumento ai soggetti passivi Iva che siano residenti e stabili in Italia. Con un provvedimento dell’8 luglio 2021 sono stati individuati i soggetti che devono effettuare la liquidazione dell’Iva ogni tre mesi.
Proprio questi contribuenti rientrano nella platea di quanti sono interessati dalla sperimentazione, che nel corso del tempo si è progressivamente allargata.
Con un provvedimento del 12 gennaio 2023 la Lipe precompilata è stata estesa:
- ai contribuenti che devono effettuare la liquidazione trimestrale dell’Iva;
- ai contribuenti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o quanti stiano svolgendo un’attività connessa all’agricoltura (pensiamo, per esempio, agli agriturismi);
- quanti sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
I soggetti che abbiamo appena elencato hanno la possibilità di accedere al cassetto fiscale, prendere visione delle bozze dei registri Iva e successivamente convalidarle. Nel caso in cui lo ritenessero necessario le possono modificare o integrare.
Il nuovo limite dei 100 euro
È bene, ad ogni modo, soffermarsi un attimo sulle modifiche alle scadenze dei versamenti Iva che devono essere indicate all’interno della Lipe e che sono stati previsti dalla recente riforma fiscale.
Nello specifico il decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti fiscali, il Dlgs n. 1/2024, all’articolo 9 ha ampliato la soglia minima per i versamenti dell’Iva passando da 25,82 euro a 100 euro.
Sono stati modificati, in altre parole, i limiti previsti dall’articolo 1, comma 4 del Decreto Legge n. 100/1998 e dell’articolo 7, comma 1 lettera a) del Dpr n. 542/1999.
Nel caso in cui l’importo del versamento non dovesse raggiungere il nuovo limite, il pagamento può essere rinviato al trimestre successivo, andando a semplificare la gestione delle pratiche.