Reato di femminicidio ad Anguillara: cosa cambia rispetto all’omicidio?

Il femminicidio è un reato autonomo la cui pena base è l’ergastolo, previsto per le uccisioni legate a dinamiche di dominio controllo e prevaricazione.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Ad Anguillara Sabazia la Procura di Civitavecchia ha contestato al marito di Federica Torzullo il reato di femminicidio con occultamento di cadavere, dopo che il corpo della donna è stato rinvenuto in una buca nel terreno di proprietà familiare, scavata con mezzi meccanici. La contestazione si fonda su un quadro di ferocia e lucidità dell’aggressore: secondo le prime risultanze autoptiche, la 41enne è stata colpita da 23 coltellate, molte delle quali alla zona del collo e del volto, e sul cadavere sono state trovate ustioni e segni di tentativi di smembrare il corpo e bruciarlo con l’intento di ostacolare il riconoscimento.

La dinamica, emersa dagli atti e dalle indagini dei Carabinieri del RIS e del Nucleo Investigativo di Ostia, è drammatica, la vittima sarebbe stata aggredita all’interno dell’abitazione con un’arma da taglio e avrebbe cercato di difendersi fino a subire colpi alle mani, elemento che gli investigatori considerano un fatto-indice della violenza in atto. Secondo quanto emerso, la donna aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione. Dopo l’omicidio, l’uomo avrebbe cercato di lavare i propri abiti per cancellare tracce di sangue, usato il cellulare della moglie per depistare le ricerche, e poi trasportato il corpo nell’area della sua azienda, dove ha provato a bruciare lenzuola e resti prima di occultarli sotto rovi e terra. È proprio questa sequenza di condotte che ha portato la Procura a contestare il reato di femminicidio. Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per l’indagato.

Quando l’uccisione di una donna diventa femminicidio

Nel diritto penale non ogni omicidio con vittima donna è femminicidio. Il nuovo reato di femminicidio, introdotto con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha inserito nel Codice Penale l’art. 577-bis c.p., configura una fattispecie autonoma, fondata su un criterio selettivo preciso, ciò che conta non è il genere della vittima, ma il significato giuridico della violenza nel contesto in cui matura.

Il femminicidio scatta quando l’uccisione è l’esito di una relazione di dominio o controllo, nella quale la donna viene colpita perché esercita, o tenta di esercitare, la propria libertà personale. La norma intercetta le ipotesi in cui l’omicidio si lega al rifiuto della relazione, alla volontà di separarsi, all’autonomia affettiva o economica, o più in generale alla rottura di un equilibrio di potere percepito dall’autore come intollerabile. È questa negazione della libertà femminile a qualificare penalmente il fatto. La sussistenza del femminicidio richiede sempre un accertamento giudiziale sul contesto e le motivazioni dell’azione.

“Il femminicidio non punisce l’evento in sé, ma la logica di prevaricazione che l’evento rivela”.

Restano fuori dal 577-bis c.p. le uccisioni che, pur avendo come vittima una donna, non esprimono una dinamica di controllo o possesso: conflitti occasionali, fatti maturati in contesti estranei alla relazione o privi di una storia di sopraffazione. In questi casi, la qualificazione giuridica resta quella dell’omicidio, anche se aggravato.

Cosa prevede il nuovo reato nel Codice penale?

L’art. 577-bis c.p., inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, prevede il femminicidio come reato autonomo, distinto dall’omicidio semplice e da quello aggravato. La norma introduce una qualificazione penale specifica per alcune uccisioni, selezionate in base al contesto e alle ragioni della condotta, non solo all’evento omicidario.
In questo assetto, l’omicidio assume rilievo come femminicidio se sussiste un nesso qualificato che attribuisce all’azione un disvalore ulteriore rispetto all’offesa alla vita.

“Quando il fatto è espressione di atti di dominio, controllo o prevaricazione legati alla relazione con la vittima (art. 577-bis c.p.)”.

Il rapporto con le fattispecie già esistenti resta lineare. Omicidio semplice e aggravato continuano ad applicarsi fuori dal perimetro del femminicidio; le aggravanti non sono eliminate, ma non esauriscono la risposta penale quando ricorrono i presupposti della norma speciale, destinata a prevalere solo all’esito di un accertamento rigoroso.

Reato di femminicidio: cosa cambia rispetto all’omicidio aggravato?

Prima dell’introduzione del reato di femminicidio, le uccisioni di donne in ambito relazionale venivano ricondotte allo schema dell’omicidio, con un aumento di pena legato alle singole aggravanti, da accertare e provare caso per caso. Con il femminicidio come reato autonomo, la gravità del fatto è invece assorbita nella fattispecie.
Il sistema oggi distingue così:

  • Omicidio semplice (art. 575 c.p.): pena della reclusione non inferiore a 21 anni;
  • Omicidio aggravato: pena dell’ergastolo solo se ricorrono le aggravanti, tra cui nei casi di violenza di genere, il vincolo coniugale o di convivenza, la premeditazione, i motivi abietti o futili, la crudeltà o l’aver agito nell’ambito di una relazione affettiva. In assenza di tali circostanze la pena resta nella cornice dell’omicidio.
  • Femminicidio (art. 577-bis c.p.): ergastolo previsto in via diretta, senza passare dal meccanismo delle aggravanti.

La differenza non è solo quantitativa. Nell’omicidio aggravato la pena massima è il risultato di una valutazione progressiva. L’ergastolo può anche non essere applicato se non ci sono le aggravanti. Invece, nel femminicidio, l’ergastolo è la pena base.

Questo assetto incide anche sulle attenuanti. Nell’omicidio punito con la reclusione non inferiore a 21 anni, il riconoscimento delle attenuanti generiche può ridurre la pena, fino a scendere intorno ai 14 anni di reclusione, con ulteriori margini di modulazione legati al bilanciamento. Nel femminicidio, invece, la pena base è l’ergastolo, le attenuanti non operano per riduzioni progressive, ma possono al più determinare la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione generalmente compresa tra 20 e 24 anni.

Femminicidio: cosa deve dimostrare l’accusa?

Nel femminicidio l’accusa deve provare il nesso qualificato tra l’evento morte e quel contesto relazionale che la legge considera decisivo.
Rilevano la storia concreta del rapporto, eventuali condotte di controllo o sopraffazione precedenti, la dinamica dell’aggressione, le comunicazioni pregresse, le reazioni alla scelta della donna di interrompere o ridefinire la relazione, fino al comportamento successivo al fatto. Devono emergere dati coerenti che mostrino come l’uccisione sia stata l’esito di una negazione dell’autodeterminazione, non di un conflitto occasionale.

Se l’imputato uccide la partner dopo ripetuti tentativi di impedirle di separarsi (messaggi insistenti, minacce velate, controllo degli spostamenti, reazioni violente alla decisione di andarsene) e l’aggressione avviene dopo il rifiuto, questi elementi possono dimostrare il nesso tra l’omicidio e la logica di dominio. Qui si misura la differenza tra movente narrativo e prova processuale. Servono riscontri verificabili e spetta al giudice valutare se i fatti provati integrano davvero la fattispecie; in mancanza, il reato resta nell’alveo dell’omicidio, semplice o aggravato.

Contestato non significa accertato

Nei processi penali la qualificazione giuridica non è definitiva fin dall’inizio, ma si consolida solo all’esito dell’accertamento. La contestazione iniziale del reato è una ipotesi accusatoria, costruita sulla base degli elementi disponibili nella fase delle indagini, che deve poi essere verificata e dimostrata nel contraddittorio processuale.

La differenza si coglie soprattutto nel passaggio tra fase cautelare e giudizio di merito. Nelle misure cautelari il giudice valuta la sussistenza di gravi indizi e delle esigenze di cautela, senza pronunciarsi in modo definitivo sulla qualificazione. Nel giudizio di merito, invece, la decisione si fonda su prove pienamente formate e valutate, ed è solo in questa sede che si stabilisce se i fatti integrano davvero il reato di femminicidio o se debbano essere ricondotti all’omicidio, semplice o aggravato.

Inoltre, la qualificazione del fatto incide sui procedimenti paralleli, azioni civili per il risarcimento del danno, giudizi in materia di responsabilità genitoriale, misure a tutela dei minori, valutazioni amministrative e, in alcuni casi, sull’accesso a benefici e strumenti di sostegno previsti per i familiari della vittima.