La nuova esenzione dal bollo auto 2027 ha una platea potenziale di quasi 25 milioni di persone. Il decreto-legge n. 162 del 17 settembre, in vigore dal giorno successivo e ancora da convertire, riguarda un solo veicolo per persona fisica e non prevede limiti ISEE. L’agevolazione riguarda i versamenti con termine ordinario nel 2027. Per le auto fino a 80 kW una condizione rischia però di complicarne l’applicazione, perché il veicolo deve essere “regolarmente assicurato”.
ACI ha già segnalato che proprio sul requisito assicurativo il testo lascia qualcosa in sospeso. Il decreto non precisa in quale momento la copertura debba essere verificata e non disciplina neppure il caso di una polizza sospesa per una parte dell’anno. In queste situazioni l’esenzione non può essere considerata già acquisita e servono indicazioni dell’ente competente.
Da agosto il legislatore ha chiarito che il fermo fiscale, quello iscritto dall’agente della riscossione e comunemente indicato come fermo amministrativo, non fa venir meno il bollo. La tassa automobilistica resta dovuta anche se il veicolo non può circolare. Per la RCA quella stessa auto può invece essere legittimamente priva di copertura. Oggi persino un veicolo lasciato fermo in garage deve di regola restare assicurato, mentre il MIMIT include il fermo fiscale tra le ipotesi che consentono la deroga dell’obbligo assicurativo.
Chi può legittimamente tenere l’auto senza RCA rischia quindi di restare fuori dall’esenzione pur essendo in regola con gli obblighi assicurativi. Il decreto non chiarisce cosa accade in questo caso.
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Ho il fermo amministrativo, perché devo pagare ancora il bollo?
“Perché il fermo fiscale impedisce di circolare, ma non sospende il bollo. Dal 2026 la legge prevede che il tributo resta dovuto anche se sul veicolo grava il fermo della riscossione”.
L’art. 19 del d.lgs. n. 147/2026 stabilisce che il bollo resta dovuto se sul veicolo grava il fermo previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973. Dal 1° gennaio 2027 il riferimento passerà all’art. 187 del nuovo Testo unico su versamenti e riscossione.
Nel linguaggio corrente questo provvedimento viene chiamato fermo amministrativo. Sul piano giuridico, però, va distinto dal fermo previsto dall’art. 214 del Codice della strada. La Corte costituzionale parla di fermo fiscale proprio per separare le due fattispecie: quello stradale è una misura accessoria conseguente a determinate violazioni della circolazione; quello fiscale nasce invece nella riscossione dei crediti pubblici ed è una misura cautelativa provvisoria, posta a garanzia del credito dell’ente (Corte Cost. sent. n. 47/2017).
La stessa sentenza spiega perché l’impossibilità di usare il mezzo non basta a far cadere il tributo:
“La tassa automobilistica è collegata alla proprietà del veicolo, non alla sua effettiva circolazione. Il fermo incide sull’utilizzo dell’auto, non sul presupposto fiscale”.
Con il fermo amministrativo posso essere senza RCA e restare in regola?
“Sì. L’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni esclude dall’obbligo RCA i veicoli il cui uso è vietato da un provvedimento dell’autorità. Il MIMIT comprende tra questi casi il fermo amministrativo e il fermo fiscale”.
L’art. 122-bis deroga espressamente sia all’obbligo assicurativo previsto dal Codice delle assicurazioni sia all’art. 193 del Codice della strada. Se ricorrono i suoi presupposti, il proprietario può quindi avere un veicolo senza RCA senza violare l’obbligo assicurativo. Il MIMIT include tra i provvedimenti che consentono la deroga anche confisca, sequestro, ritiro della carta di circolazione e delle targhe, oltre a fermo amministrativo e fermo fiscale.
Se la polizza viene sospesa, è invece il titolare a chiedere alla compagnia l’interruzione temporanea della copertura, con una comunicazione formale. La sospensione può essere prorogata e, di regola, non superare dieci mesi nell’annualità. Nel fermo l’assenza della RCA trova invece titolo direttamente nel provvedimento dell’autorità che impedisce l’uso del veicolo.
La disciplina considera anche il caso in cui uno di questi veicoli provochi un incidente: l’art. 122-bis, comma 4, rinvia alle regole del Fondo di garanzia per le vittime della strada. L’ordinamento contempla quindi espressamente veicoli che possono essere legittimamente privi di RCA perché, in quella situazione, l’obbligo assicurativo non opera.
Se l’auto è senza RCA perdo l’esenzione dal bollo 2027?
Il decreto subordina l’esenzione a un “veicolo regolarmente assicurato”. La formulazione sembra richiedere una copertura RCA effettivamente in essere, non soltanto il rispetto della disciplina assicurativa. E il margine per colmare la differenza è limitato: le Sezioni Unite n. 10013/2021 ricordano che le agevolazioni fiscali non possono essere estese per analogia a fattispecie non comprese nella norma.
Questo impedisce di equiparare automaticamente il veicolo legittimamente senza RCA a quello assicurato. Resta però da stabilire che cosa abbia voluto selezionare il legislatore con quel requisito: la presenza di una polizza attiva oppure l’assenza di una violazione degli obblighi assicurativi. Nel primo caso l’auto in fermo resta fuori dall’esenzione; nel secondo, la deroga dell’art. 122-bis potrebbe assumere rilievo. Il d.l. n. 162/2026 non risolve il punto.
Se alla scadenza non sarà arrivato un chiarimento, non pagare significa assumere che l’esenzione comprenda anche questo caso e accettare il rischio che l’ente competente sostenga il contrario, recuperando il tributo non versato. Pagare evita invece il rischio dell’omesso versamento, senza necessariamente chiudere la questione.
Se un successivo chiarimento dovesse riconoscere che l’esenzione spettava già, in base alla disciplina del 2027, anche ai veicoli legittimamente privi di RCA, il bollo versato potrebbe essere chiesto a rimborso come tassa non dovuta secondo la procedura della Regione competente. Diverso sarebbe il caso di una modifica normativa che introducesse il beneficio soltanto per il futuro: il pagamento già eseguito non diventerebbe, per questo solo fatto, rimborsabile.