Fabrizio Corona e Falsissimo: qual è il limite tra diritto di cronaca e diffamazione?

Il nodo va oltre la reputazione: riguarda riservatezza, uso di dati e dettagli intimi e il ruolo delle piattaforme nell’amplificazione del danno

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini e ha inibito la diffusione della puntata di Falsissimo a lui dedicata, disponendo anche la rimozione dei contenuti già pubblicati e fissando una penale di 2.000 euro per ogni violazione. È il passaggio che riporta al centro il confine tra diffamazione e diritto di cronaca nel caso Fabrizio Corona.

Dopo lo stop, Corona ha reagito rimodulando l’episodio e pubblicando nuovi contenuti sul cosiddetto “sistema Mediaset”, rivendicando la propria linea ed eccependo l’inibitoria. Mediaset ha risposto con un comunicato durissimo: la libertà di espressione non coincide con la libertà di diffamare né con la gogna mediatica, soprattutto quando l’insulto diventa modello di business. Netta anche la posizione di ODG e FNSI: non esiste un diritto a diffamare e, soprattutto, chi non è giornalista non può invocare il diritto di cronaca come scudo.

Il nodo, però, va oltre la reputazione: riguarda riservatezza, uso di dati e dettagli intimi e il ruolo delle piattaforme nell’amplificazione del danno.

Perché un giudice può bloccare Falsissimo prima della pubblicazione?

Se un giudice interviene prima della pubblicazione non sta anticipando la sentenza né stabilendo chi abbia ragione. Sta applicando una misura cautelare:

“Uno strumento pensato per congelare la situazione se la tutela a fine processo arriverebbe troppo tardi”.

Il giudice deve verificare due presupposti:

  • fumus boni iuris, cioè una probabile lesione sulla base di una valutazione sommaria;
  • periculum in mora, cioè il rischio che, aspettando il merito, il danno divenga difficilmente reversibile.

Una volta diffuso online, un contenuto può essere copiato, rilanciato e indicizzato in pochi minuti. Pertanto, anche una successiva condanna risarcitoria non potrebbe rimettere a posto l’effetto reputazionale.
Relativamente all’inibitoria su Falsissimo, si è trattato di valutare se la diffusione di dettagli personali o intimi, non strettamente necessari alla comprensione di un fatto di interesse pubblico, potesse tradursi in un pregiudizio immediato alla persona.

“La questione tocca valori con copertura costituzionale: dignità, dell’immagine e della riservatezza, specie se l’esposizione è destinata a una platea amplissima e permanente”.

Di qui il punto di frizione. Da un lato, la libertà di informare: intervenire prima della pubblicazione può comprimere il diritto di raccontare fatti di interesse pubblico e creare un effetto dissuasivo sulla cronaca. Dall’altro, la tutela cautelare della dignità, dell’immagine e della riservatezza quando il danno, una volta esploso online, non torna indietro.

Diritto di cronaca anche senza tesserino

“Il diritto di cronaca non è un privilegio legato allo status professionale di giornalista. Non nasce dal tesserino, ma dalla funzione costituzionale dell’informazione”.

La Corte di Cassazione lo chiarisce, la scriminante dell’art. 51 c.p., espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost., può operare anche senza qualifica di giornalista, quando l’informazione è rivolta al pubblico e si inserisce in un circuito narrativo percepibile da terzi (Cass. pen., sez. V, 19 luglio 2022, n. 27969).
Ciò non significa che il diritto di cronaca sia un lasciapassare. La scriminante copre anche contenuti che incidono sulla reputazione, ma solo se l’informazione resta dentro i requisiti che rendono “lecito” quel sacrificio (interesse pubblico, verità e continenza). La Cassazione ammette che una notizia può avere una valenza oggettivamente diffamatoria e, nondimeno, essere giustificata dal diritto di cronaca se frutto di un lavoro serio e diligente, esposta in forma civile e funzionale alla conoscenza collettiva.
I tre criteri sono quelli classici:

  • verità o verità putativa della notizia, cioè esito di un controllo serio e diligente di fonti e atti;
  • interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, distinto dalla mera curiosità;
  • continenza espressiva, cioè linguaggio informativo, non denigratorio.

Nella cronaca giudiziaria la regola è ancora più stringente. In tal caso, il parametro della verità non coincide con l’accertamento definitivo dei fatti, ma con la fedeltà sostanziale agli atti e allo stato del procedimento. A chi informa non è richiesto di verificare la fondatezza dell’accusa, ma di rispettarne rigorosamente i termini, senza trasformare un’ipotesi investigativa in una verità giudiziaria anticipata (Cass. pen., sez. V, 22 maggio 2025, n. 19102).

Infine, ci sono indici concreti per misurare la continenza: riportare dichiarazioni e accuse attribuendole chiaramente (anche con citazioni testuali), evitare commenti di adesione o “notazioni” di condivisione, offrire spazio di replica e mantenere un’esposizione completa e non manipolata. Sono elementi che, sul piano difensivo, fanno la differenza tra informazione e delegittimazione.
Resta, tuttavia, un ulteriore profilo di bilanciamento: la riservatezza. Il diritto di cronaca non assorbe in automatico la tutela della sfera privata. Anche una notizia di indubbio interesse pubblico può perdere copertura se, nel racconto, vengono inseriti dettagli personali o intimi non necessari alla comprensione del fatto.

Quando Falsissimo rischia di diventare diffamazione?

La diffamazione è l’offesa alla reputazione comunicata a più persone (art. 595 c.p.), online il rischio aumenta perché la platea è potenzialmente illimitata e la traccia resta.
Il diritto di cronaca smette di operare se il racconto oltrepassa una soglia ben individuata dalla giurisprudenza: non quella dell’asprezza o della scomodità, ma quella della correttezza giuridica della rappresentazione.

“La scriminante viene meno se l’informazione trasforma un’ipotesi in una verità, anticipa un giudizio che non esiste in atti o costruisce, una narrazione colpevolista”.

Non serve affermare esplicitamente una responsabilità, basta suggerirla attraverso accostamenti, sequenze logiche forzate o enfatizzazioni che portano il lettore a una conclusione univoca.
Un altro indice di slittamento è il linguaggio. La continenza verbale è un parametro giuridico, non una regola di stile. Espressioni allusive, attacchi personali, delegittimazioni non necessarie all’informazione segnalano che il contenuto non sta più svolgendo una funzione conoscitiva. Anche quando i fatti sono veri o verosimili, la forma può renderli illeciti.

“La scriminante non copre la denigrazione, nemmeno se inserita in un contesto di interesse pubblico (Cass. pen., sez. V, 19 luglio 2022, n. 27969)”.

Anche una vicenda che “fa notizia” può diventare diffamatoria o comunque illecita se il racconto si alimenta di dettagli intimi. La parola-chiave, in questi casi, è pertinenza, ciò che non è indispensabile per comprendere la vicenda smette di essere informazione e diventa esposizione.
Infine, nel 2026 la partita non riguarda più soltanto chi parla, ma anche chi ospita e amplifica. Piattaforme, canali social e sistemi di rilancio automatico possono trasformare un contenuto in un moltiplicatore di danno.