La Corte Costituzionale ha risposto a un giudizio di legittimità costituzionale riguardo la confisca obbligatoria per equivalente dei beni per le imprese coinvolte in attività illecite. Con apposita sentenza, pubblicata il 4 febbraio 2025 , i giudici hanno sancito la parziale illegittimità di questo tipo di istituto, riscrivendo – in parte – le regole che lo disciplinano.
Quando la confisca per equivalente è illegittima
Con la sentenza n. 4 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2025, i giudici costituzionali hanno dichiarato incostituzionale – quindi illegittima – la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni equivalenti a quelli utilizzati per commettere il reato, quando essa risulti sproporzionata rispetto al reato commesso. Questa decisione si basa sul principio di proporzionalità, un principio cardine sia della Costituzione italiana che delle normative sovranazionali.
La Corte ha precisato che tale principio si estende anche alla confisca obbligatoria per equivalente dei beni utilizzati per commettere il reato, che prima poteva essere disposta anche nel caso in cui i beni materiali fossero stati già ceduti o non più disponibili. Questo significa che, in futuro, le imprese non potranno più essere obbligate a cedere beni equivalenti ai beni originariamente utilizzati per il reato, a meno che la confisca non si riveli proporzionata rispetto alla gravità del reato stesso.
Cosa cambia per le imprese
La decisione della Corte Costituzionale, che si inserisce all’interno di una lunga riflessione sul sistema sanzionatorio e sulla tutela dei diritti delle imprese, segna un cambiamento importante nelle modalità di applicazione della confisca obbligatoria che, secondo i giudici, deve essere valutata volta per volta e caso per caso in modo tale da rispettare non solo i diritti dei singoli e delle imprese, ma anche il principio di proporzionalità.
In altre parole, è stato ribadito che bisogna evitare che l’impresa subisca una pena eccessiva rispetto all’entità dell’infrazione.
Inoltre, se un bene utilizzato è stato già venduto prima dell’accertamento del reato, non sarà più possibile per le autorità procedere automaticamente alla confisca del valore equivalente del bene, a meno che non vi sia una connessione diretta e una chiara violazione della legge da parte di chi ha venduto il bene. Quindi:
- la vendita di beni implicati in reati potrebbe essere meno penalizzata se non vi è una chiara connessione con l’attività criminale;
- la confisca obbligatoria per equivalente è limitata, e chi vende un bene incriminato non sarà più automaticamente a rischio di perdere altri beni di valore equivalente se il bene, a meno che non si dimostri la condotta appositamente fraudolenta;
- la sentenza offre una maggiore tutela a chi acquista questi beni, evitando che venga penalizzato con la confisca, a meno che non sia dimostrato il suo coinvolgimento o conoscenza delle circostanze illecite.
Come funziona la confisca obbligatoria per equivalente
La confisca obbligatoria dei beni per equivalente è un istituto giuridico che consente alle autorità di sequestrare una somma di denaro o beni, di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere un reato o al guadagno che ne è derivato, quando i beni originali non possono essere più recuperati o sequestrati (ad esempio, perché sono stati venduti, trasferiti o distrutti).
Quando un individuo o un’impresa è accusato di un reato (in particolare reati economici come riciclaggio, frode, corruzione ecc.), se i beni fisici coinvolti nel reato non sono rintracciabili o sono stati trasferiti a terzi, venduti, o distrutti, l’autorità giudiziaria può applicare la confisca per equivalente. In pratica, invece di confiscare i beni stessi, le autorità sequestrano un ammontare di denaro o altri beni di valore equivalente a quello che sarebbe stato sequestrato, se fosse ancora disponibile.
L’obiettivo di questa misura è recuperare il profitto illecito e impedire che chi commette reati possa trarre vantaggio economico dal crimine, anche quando i beni fisici non sono recuperabili. Inoltre, ha una funzione deterrente, poiché si applica anche se i beni originali non sono rintracciabili, e quindi può colpire anche chi tenta di nascondere o dissipare i profitti illeciti.