Che cos’è e come funziona la collazione ereditaria

La collazione ereditaria consiste nell'aggiunta all'eredità di tutti i beni ricevuti in dono durante la vita del parente defunto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 23 Agosto 2019 14:18Aggiornato: 8 Febbraio 2024 15:22

Col termine “collazione” si va ad identificare l’atto – disciplinato dagli art. 737 e ss. del Codice Civile – con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge della persona defunta conferiscono alla massa ereditaria (e dunque all’insieme dei beni oggetto d’eredità) tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione quando il congiunto era ancora in vita, così da poter formare le dovute porzioni. Questo, a meno che il defunto non li abbia esonerati da tale obbligo in fase di testamento (o all’atto della donazione).

La collazione ereditaria è dunque, fondamentalmente, un obbligo per taluni soggetti che abbiano deciso di accettare l’eredità ed è dettata da un obiettivo: le donazioni fatte in vita possono incidere anche in modo sostanziale sulla totalità dei beni lasciati in eredità dal defunto e, dunque, anche sulle porzioni della stessa che per diritto spettano a ciascun erede legittimo. E la legge, attraverso l’obbligo di collazione, intende ripristinare l’uguaglianza nella partizione del patrimonio ereditario tra i parenti più stretti del defunto.

Collazione ereditaria: i soggetti coinvolti e l’oggetto dell’atto

Come disciplinato dal Codice Civile, “I figli [legittimi e naturali] e i loro discendenti [legittimi e naturali] ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Tenuto all’obbligo di collazione è anche il coniuge separato mentre qualsiasi soggetto, per evitare la collazione, ha una sola possibilità: rinunciare all’eredità.

L’oggetto della collazione, dunque, è qualsiasi donazione in vita fatta dalla persona ora defunta. Nello specifico, partecipano all’azione di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (compresi gli immobili acquistati dal genitore ora defunto, e intestati ai figli) e i negozi misti con donazione, transazioni ibride a metà tra la vendita e la donazione vera e propria che consistono nella vendita di un bene ad un prezzo molto inferiore al suo valore di mercato, col chiaro obiettivo di arricchire la controparte (il donatario).

Non rientrano nella collazione ereditaria le donazioni ricevute come compenso per eventuali servizi resi; le spese di mantenimento, educazione e istruzione; le spese ordinarie per l’abbigliamento; i regali di nozze (ma anche di Natale o di compleanno); le spese sostenute per malattie; le donazioni di limitato valore fatte al coniuge. Al contrario, vi rientrano le spese fatte per aiutare i figli ad iniziare un’attività lavorativa e per pagare i loro debiti, e i premi pagati dall’assicurazione sulla vita stipulata a favore dei medesimi.

La dispensa di collazione e gli effetti dell’atto

Non sempre, tuttavia, la collazione ereditaria avviene. Il donatore può infatti avvalersi della cosiddetta dispensa di collazione, e dunque dispensare il donatario dall’obbligo sia espressamente in fase di donazione che successivamente, nel testamento. Così facendo, è come se il bene oggetto di donazione non fosse mai esistito e non può dunque rientrare tra la massa che compone l’eredità.

In caso non fosse avvenuta una dispensa di collazione, il bene donato rientra per legge tra i beni parte dell’eredità andando ad aumentare la massa ereditaria: è di questa, nel suo complesso, che si terrà poi conto per stabilire le quote che spettano a ciascun erede purché questo sia un discendente (figlio, nipote, pronipote) o il coniuge; gli altri eventuali coeredi non beneficiano invece del diritto di collazione.

Come avviene la collazione ereditaria

Ma come avviene, nello specifico, la collazione ereditaria? Per quanto riguarda i beni immobili, l’erede che abbia ricevuto la donazione in vita può decidere restituire il bene oggetto di donazione, che cessa di essere di sua esclusiva proprietà (in questo caso, si parla di conferimento in natura), oppure può conferire una somma di denaro corrispondente al valore del bene al momento della successione (conferimento per imputazione). Può invece avvenire solo tramite conferimento per imputazione la collazione di beni mobili. Sempre con una regola: il valore del bene oggetto della donazione va calcolato al momento della successione, indipendentemente dal fatto che – all’epoca della donazione – valesse di più o di meno.

Da ultimo, è importante non confondere la collazione ereditaria con la riunione fittizia, che prevede la formazione dell’insieme di tutti i beni che il defunto aveva quando ancora era in vita, la sottrazione dei debiti e la riunione dei beni che aveva disposto per le donazioni: si tratta dunque di un’operazione puramente contabile che – a differenza della collazione – non ha una valenza concreta né effettiva.