Sì al superbonus 110% anche per gli interventi di riparazione o locali, come ad esempio il rafforzamento dei muri. Lo afferma l’Agenzia delle entrate in risposta alla domanda del proprietario di una villetta a schiera inserita in zona sismica 3. L’abitazione in esame aveva bisogno di una serie di interventi di ripristino e messa in sicurezza, definiti “di riparazione o locale” per cui il padrone di casa aveva chiesto se tali lavori potessero rientrare nell’agevolazione del 110% o, almeno, negli aiuti previsti dal sismabonus.
Superbonus 100%, cosa cambia
La conferma arriva con l’interpello n.560/21 in cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per quanto concerne il superbonus introdotto dal decreto Rilancio, la detrazione al 110% è possibile per quei lavori “finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici”. E ancora: “Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”)”.
Ne consegue, dunque, che l’agevolazione prevista dal sismabonus per ridurre il rischio sismico può effettivamente salire al 110% grazie all’introduzione del superbonus. “Si tratta, nello specifico“, prosegue Agenzia delle entrate, “degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del Tuir, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio“.
Superbonus, gli interventi di riparazione o locali
Nel precisare l’attuale “l’evoluzione normativa del settore delle costruzioni”, l’interpello accoglie le precisazioni previste in due recenti pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017 (decreto ministeriale con cui sono stati modificati alcuni dei profili del sismabonus).
La Commissione, in un provvedimento dell’aprile 2021, aveva specificato nel parere protocollo n.3600 che “interventi di riparazione o locali” potessero rientrare a pieno titolo tra quelli con detrazione disciplinati dal Tuir e, dunque, essendo conformi, a rientrare nel superbonus. Posizione che trova conferma ampliata nel parere protocollo n.7035 che chiarisce ancora che gli stessi “interventi di riparazione o locali” sono equivalenti alle operazioni che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura abitativa, tramite ad esempio il rafforzamento dei muri, le catene tiranti o la cerchiatura di travi e colonne.
Secondo le Entrate questo tipo di interventi è agevolabile al 110%. Ma della detrazione si potrà usufruire solo con una specifica valutazione tecnica sulla possibilità di effettuare gli stessi. La valutazione non compete all’Agenzia. Per usufruire del superbonus, è compito dell’istante attestare che i lavori per l’adozione delle misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano “interventi di riparazione o locali”.