Quali sono le novità più importanti introdotte nel corso del 2023 per il rifacimento delle facciate degli edifici? Nel caso in cui i diretti interessati avessero deciso di avviare i lavori nel 2020 e nel 2021 avrebbero potuto richiedere il bonus facciate, che permetteva di ottenere un incentivo fiscale del 90%. L’aliquota è stata ridotta al 60% nel 2022 e coinvolge unicamente le spese connesse ai lavori effettuati sulle facciate.
Ricordiamo che il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che ha permesso di ristrutturare gli involucri esterni degli edifici. Usufruendo di questa agevolazione i contribuenti sono riusciti a risparmiare. Potevano richiedere il bonus facciate tutti i contribuenti: privati o pubblici che fossero.
Sono stati in molti ad usufruire di questa particolare agevolazione a partire sia i privati – anche quando erano residenti all’estero – che le imprese, che l’hanno sfruttata per la facciate continue.
Gli interventi che rientrano nel bonus facciate riguardavano unicamente l’involucro esterno dell’immobile. Tra i lavori vi rientravano la tinteggiatura di eventuali strutture opache e la ristrutturazione vera e propria, intesa come opere per il miglioramento della parte strutturale. Potevano, inoltre, essere rinnovati gli elementi costitutivi della facciata stessa e il rifacimento dei vari balconi.
Chi aveva intenzione di procedere con il rifacimento della facciata, poteva accedere alle agevolazioni previste dal bonus in tre modi diversi:
- attraverso una detrazione sulla dichiarazione dei redditi;
- con la cessione del credito;
- con lo sconto in fattura.
Era necessario, inoltre, compilare un particolare modulo, che doveva essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, al quale doveva essere allegata la documentazione comprovante l’esecuzione dei lavori.
Nel 2023, il bonus facciate non è stato prorogato. I contribuenti, però, hanno la possibilità di accedere ad altri tipi di agevolazioni fiscali, tra le quali possono rientrare il bonus ristrutturazione 2023 e l’ecobonus 90%, che hanno dei requisiti leggermente più stringenti.
Indice
Bonus facciate: ecco cos’è
Sostanzialmente il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che dà la possibilità ai contribuenti di accedere ad una detrazione pari al 60% sulla spesa per il rifacimento della facciata dell’edificio. Questo bonus può essere utilizzato sia ai fini Irpef che a quelli Ires: in altre parole può essere richiesto dalle persone fisiche e dalle società. E anche dagli enti pubblici.
È possibile richiedere questa agevolazione solo e soltanto per gli interventi che coinvolgono la facciata esterna dell’immobile. Può essere richiesto anche per i balconi e per gli ornamenti. Ricordiamo che con l’articolo 1 comma 37 della Legge n. 234/2021 ha portato la scadenza del bonus facciate fino al 31 dicembre 2022: la detrazione fiscale, però, è stata rivista al ribasso, passando dal 90% al 60%.
Che cosa comporta tutto questo? Molto semplicemente i contribuenti non possono richiedere il bonus facciate per i lavori che si svolgeranno nel 2023. Altro discorso per quelli che li hanno effettuati nel corso del 2022, che – nel caso in cui non abbiamo ceduto il credito o non abbiano usufruito dello sconto in fattura – possono portare in detrazione la spesa direttamente nella dichiarazione dei redditi di quest’anno.
Chi può portare in detrazione la spesa
A questo punto sorge una domanda molto importante: chi può beneficiare di questa agevolazione direttamente nel Modello 730/2023? La risposta è semplice quanto secca: ne possono usufruire i proprietari e gli inquilini di un edificio. Vi possono accedere, indistintamente, i contribuenti residenti in Italia o all’estero, le società e le persone fisiche.
Per l’accesso al bonus, è bene ricordarlo, è necessario che l’immobile rientri all’interno delle zone A e B secondo il Decreto Ministeriale 1444/1968 o nelle zone che sono assimilabili, in base alle varie normative regionali o ai regolamenti comunali.
Possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dal bonus anche i familiari ed i conviventi del proprietario, purché abbiano sostenuto le spese e risultino essere intestatari dei bonifici.
Lo abbiamo già anticipato, ma è importante ribadirlo nuovamente: è possibile usufruire delle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi se, in precedenza, non si ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Quanti rientrano in queste due ultime casistiche, non possono accedere alle agevolazioni.
Bonus facciate: quando scade
Chi ci ha seguito fino a questo momento lo avrà già compreso. Il bonus facciate non è stato prorogato nel corso del 2023. Quindi le agevolazioni fiscali che spettano nella dichiarazione dei redditi che si presenta quest’anno, riguardano lavori effettuati lo scorso anno.
Ad introdurre questa agevolazione è stata la Legge di Bilancio 2020, mentre la Manovra 2021 ha prorogato la misura fino al 31 dicembre 2022, ma ha ridotto l’agevolazione dal 90% al 60%.
Per il momento non è stata annunciata alcuna proroga per quanto riguarda il bonus facciate. I contribuenti che volessero accedere a delle particolari agevolazioni potranno optare per:
- l’installazione degli impianti fotovoltaici;
- gli interventi di efficienza energetica e antisismica;
- la ristrutturazione edilizia.
Un’eccezione particolare
Come molti nostri lettori ben sapranno, il Decreto Legge n. 11/2023 prevede che dal 17 febbraio 2023 non sia più possibile sfruttare l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito per i vari bonus edilizi. Ci sono, però, alcune eccezioni: una di queste riguarda i lavori in edilizia libera, che sono iniziati prima del 17 febbraio 2023. Sono i lavori per i quali non è necessario alcun titolo abitativo.
Il decreto prevede che, proprio riferendosi all’edilizia libera, nel caso in cui i lavori siano stati iniziati prima del 17 febbraio 2023 sia ancora possibile ottenere lo sconto in fatture o cedere il credito, purché, entro il 16 febbraio 2023 risulti stipulato un accordo tra l’impresa ed il committente per la fornitura di beni e servizi strettamente legati agli stessi lavori.
Nel momento in cui ci sia una data di inizio lavori o la presenza di un accorso vincolate dimostrata dall’avvenuto pagamento di alcuni acconti – che devono essere pagati con un bonifico parlante – prima del 17 febbraio è possibile accedere al bonus facciate anche per le fatture emesse nel 2023. Nel caso in cui non siano stati effettuati degli acconti è necessaria un’autocertificazione rilasciata dal committente e dall’impresa.