Un bonifico da genitori a figlio può essere soggetto ad una tassa sulle donazioni fino all’8%, ma soltanto in presenza di determinate condizioni. Non tutti i trasferimenti di denaro tra familiari sono tassati e, per stabilire quando scatta il pagamento, occorre considerare la natura dell’operazione e le circostanze in cui viene effettuata. A chiarire la questione è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 15315 del 20 maggio 2026, relativa a un trasferimento patrimoniale di oltre 8,2 milioni di euro da una madre alla figlia. I giudici hanno confermato la tassazione dell’operazione come liberalità indiretta, con l’applicazione dell’aliquota dell’8% prevista in specifici casi di accertamento fiscale.
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Bonifici ai figli, quando scatta l’imposta dell’8%
La questione riguarda le cosiddette liberalità indirette, cioè trasferimenti attraverso i quali una persona arricchisce un’altra senza ricorrere necessariamente a un tradizionale atto di donazione. L’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni disciplina l’accertamento fiscale di queste operazioni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può intervenire quando l’esistenza della liberalità emerge dalle dichiarazioni rese dall’interessato durante procedimenti di accertamento tributario. In queste circostanze, l’imposta può essere applicata con un’aliquota dell’8% sulla parte che supera l’eventuale franchigia prevista dalla legge.
Non è quindi sufficiente che un genitore trasferisca denaro al figlio per far scattare automaticamente la tassazione. Occorre verificare che l’operazione costituisca effettivamente un trasferimento gratuito di ricchezza e che sussistano le condizioni richieste dalla normativa.
Il caso degli 8,2 milioni di euro trasferiti dalla madre alla figlia
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda una contribuente che aveva ricevuto dalla madre denaro e attività finanziarie per un valore superiore a 8,2 milioni di euro. Le disponibilità provenivano dall’estero e il trasferimento era emerso durante verifiche fiscali.
La beneficiaria aveva sostenuto che le somme ricevute non costituissero reddito imponibile. Nel procedimento era stata inoltre prospettata la possibilità che si trattasse di un prestito senza interessi.
In assenza di elementi sufficienti per provare l’esistenza di un effettivo prestito, i giudici hanno ricondotto l’operazione a una liberalità indiretta. La Cassazione ha quindi confermato la legittimità dell’imposta di donazione applicata con l’aliquota dell’8%. Durante un accertamento, il Fisco può infatti valutare la sostanza dell’operazione e non soltanto la causale indicata per il trasferimento.
Bonifici per università, affitto e spese quotidiane: quando non si pagano tasse
Molti bonifici tra genitori e figli sono destinati al sostegno economico familiare. È il caso dei contributi per le spese universitarie, l’affitto, le cure mediche o altre necessità quotidiane. Questi pagamenti non comportano automaticamente l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
La normativa prevede infatti esclusioni per determinate liberalità, tra cui quelle di modico valore e le spese che rientrano negli obblighi familiari.Per stabilire se una donazione sia di modico valore, però, non esiste una soglia economica uguale per tutti. Occorre valutare l’importo trasferito rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali di chi effettua il pagamento.
Un contributo di alcune centinaia di euro destinato alle spese di studio presenta quindi caratteristiche differenti rispetto a una donazione di diverse centinaia di migliaia di euro.
Bonifico dei genitori per comprare casa, le regole fiscali
Una situazione frequente riguarda i genitori che aiutano i figli ad acquistare un’abitazione. Il sostegno economico può consistere in un bonifico al figlio oppure nel pagamento diretto di una parte del prezzo al venditore. In questi casi è importante distinguere la donazione di una somma di denaro dalla liberalità indiretta collegata all’acquisto dell’immobile.
La normativa prevede specifiche ipotesi di esclusione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti collegati ad atti immobiliari soggetti a imposta di registro o Iva, quando vengono rispettate le condizioni richieste. Non basta però dichiarare genericamente che il denaro è destinato all’acquisto della prima casa. È necessario che il collegamento tra il contributo economico e la compravendita sia effettivo e documentabile. Per farlo bisogna considerare quindi il bonifico, il contratto preliminare, il rogito notarile e le prove dei pagamenti effettuati.