L’Agenzia delle Entrate apre le porte del regime di adempimento collaborativo anche alle imprese di dimensioni medio-piccole, purché con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro. L’iniziativa amplia l’accesso a un istituto nato per instaurare un rapporto di collaborazione rafforzata tra fisco e contribuente, basato su trasparenza, fiducia e prevenzione dei rischi fiscali.
Fino al 2025, la cooperative compliance era riservata esclusivamente ai soggetti con volumi d’affari superiori a 500 milioni di euro. A partire dal 2026 e per l’anno successivo, invece, potranno aderire anche le aziende al di sotto di questa soglia.
Indice
Il quadro normativo e le finalità
Alla base del nuovo regime si colloca l’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che fa un controllo del rischio fiscale per i contribuenti che intendano adottare procedure di:
- rilevazione e misurazione dei rischi;
- gestione e controllo delle aree di criticità;
- comunicazione tempestiva e collaborativa con l’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce le competenze degli uffici coinvolti, come presentare le domande, le verifiche e gli adempimenti successivi per accedere o mantenere il regime.
I vantaggi per le imprese aderenti
L’opzione offre alle imprese che dimostrano una gestione trasparente delle aree di criticità fiscale una serie di vantaggi. In particolare:
- non si applicano sanzioni amministrative o penali per violazioni precedentemente comunicate all’Agenzia tramite istanza di interpello;
- è garantito un maggiore dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria;
- si riducono i rischi di contenzioso e si ottiene una maggiore certezza del diritto;
- si consolida un rapporto fiduciario con il Fisco, fondato sulla trasparenza dei comportamenti e dei processi decisionali.
Restano però due condizioni fondamentali:
- che il contribuente mantenga un comportamento coerente con quanto rappresentato nell’interpello;
- che non emergano condotte fraudolente o simulatorie.
Come aderire al nuovo regime
Il modello per aderire è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere firmato digitalmente e trasmesso via Pec all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.
Alla domanda va allegata la documentazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto del 9 luglio 2025, tra cui:
- documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
- strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
- documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali, individuati dal sistema di controllo dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Una volta ricevuta l’istanza, l’unità competente avvia l’attività istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti. L’esito della verifica viene comunicato al contribuente entro 120 giorni dalla ricezione del modello. Gli uffici territoriali dell’Agenzia, infine, saranno incaricati di monitorare la corretta applicazione delle risposte fornite e degli impegni assunti.
Durata e rinnovo dell’opzione
L’adesione al regime ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, l’opzione si rinnova automaticamente per ulteriori due anni, salvo revoca espressa da presentare con lo stesso modello utilizzato per l’adesione.