È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’interno il testo integrale del decreto del 4 agosto 2023 con il quale sono stati approvati i nuovi obiettivi del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali” e le rispettive soglie di deficitarietà accompagnate dalle tabelle con i parametri di riscontro.
Il documento, in pratica, definisce quando, per il triennio 2022 – 2024 comuni, province, città metropolitane e comunità montane possono andare incontro al fallimento, a seguito di un discostamento e disequilibrio insostenibile dei dati di bilancio rispetto ai parametri resi noti.
Definizione dei parametri per il triennio 2022 – 2024
Il Decreto del Ministro dell’interno del 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha provveduto a definire dei parametri obiettivi per l’individuazione degli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale nel triennio 2022-2024.
Nello specifico, sono criteri che valgono per comuni, province, città metropolitane e comunità montane, individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali”, ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.
I parametri per i Comuni
Ma quali sono quindi i parametri che i Comuni sono tenuti a rispettare per non essere considerati in deficit o vicini al fallimento?
Il decreto definisce, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Testo Unico enti locali (Tuel), al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5).
Nello specifico, i parametri obiettivi per i Comuni, ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, sono i seguenti:
- Indicatore 1, ovvero Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti maggiore del 48%;
- Indicatore 2.8, ovvero Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%;
- Indicatore 3.2, e cioè Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0;
- Indicatore 10.3, ovvero sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%;
- Indicatore 12.4, e cioè Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio maggiore dell’1,20%;
- Indicatore 13.1, ovvero Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell’1%;
- Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%;
- Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Parametri per le città Metropolitane
Il decreto definisce anche i parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per le Città Metropolitane. Nello specifico, sono da considerarsi in crisi gli enti che presentano almeno la metà dei parametri elencati di seguito:
- Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 41%;
- Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21%;
- Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;
- Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%;
- Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio) maggiore dell’1,20%;
- Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%;
- Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%;
- Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45%.
Vale anche per questi enti quanto stabilito dall’articolo 242, comma 1, Tuel., ovvero gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari.
Parametri per le Comunità montane
Parametri specifici di soglie di deficatierá sono stati forniti anche per le Comunità montane. Le Comunità Montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. E per non essere considerati in crisi non devono presentare:
- Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 60%;
- Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%;
- Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;
- Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%;
- Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio) maggiore dell’1,20%;
- Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%;
- Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%;
- Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%.
Anche in questo caso, gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.