Addio al fallimento, arriva la liquidazione giudiziale

Ideata per abbreviare l’iter burocratico e giuridico, la nuova legge appena approvata dalla Camera prevede dei meccanismi per prevenire crisi aziendali irreversibili

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Pubblicato: 7 Marzo 2018 10:58Aggiornato: 31 Maggio 2024 10:08

Da poco approvato dalla Camera dei Deputati e ora in attesa di essere discusso e approvato dal Senato della Repubblica, il DDL sul “nuovo fallimento” introduce importanti novità in tema di diritto societario e fallimentare. La più visibile, anche se meno “impattante” da un punto di vista giuridico, sta nel nome: non si parlerà più di fallimento, ma di liquidazione giudiziale. Il perché è presto detto: il curatore scelto dal giudice, infatti, potrà godere di poteri rafforzati rispetto al passato e sarà lui, di fatto, a dettare i tempi del “gioco”. Novità anche sugli accordi stragiudiziali e sulle misure per impedire crisi aziendali irreversibili.

Il ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale

Come detto, il testo della nuova legge prevede che il curatore nominato dal giudice debba avere una rilevanza maggiore rispetto a quanto accaduto sinora. Sarà suo compito, ad esempio, promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali e occuparsi della fase del riparto dell’attivo tra i creditori (compito svolto sinora dal giudice delegato). Il curatore, inoltre, avrà un accesso facilitato alle banche dati della Pubblica Amministrazione, così da verificare direttamente eventuali crediti.

Lavorare per prevenire crisi irreversibili

Un altro punto fondante dell’impianto della legge sulla liquidazione giudiziale è la prevenzione della crisi. Nel DDL in discussione al Senato, infatti, sono previste diverse misure tese a favorire una composizione assistita e che permettano di evitare la strada del fallimento o liquidazione giudiziale che dir si voglia. La fase di allerta preventiva sarà attivata dai creditori pubblici (INPS e fisco, ad esempio), mentre gli imprenditori che si attiveranno autonomamente, supportati da un apposito organismo istituito presso la locale Camera di commercio, avranno un lasso di tempo di 6 mesi per trovare un accordo con i creditori. Chi attiverà autonomamente la fase di allerta, inoltre, potrà godere di un trattamento “privilegiato” anche in fase processuali. Queste misure, come detto, servono a prevenire che la crisi aziendale sia affrontata con colpevole ritardo e pregiudichi eventuali possibilità di risanamento dell’impresa.

Nuove regole processuali

Novità anche per quanto riguarda i procedimenti processuali nel caso in cui le operazioni di risanamento non dovessero ottenere gli effetti sperati. L’obiettivo della legge sulla liquidazione giudiziale è quello di abbreviare i tempi di dibattimento e diminuire i costi del processo: il giudice sarà così scelto in base alla tipologia e alle dimensioni delle procedure concorsuali.

Il procedimento

L’art. 41 del Codice prescrive che entro 45 giorni dal deposito del ricorso il Tribunale debba fissare l’udienza, convocando le parti. Si prevede inoltre che tra la data della notifica del ricorso e quella dell’udienza debba intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

È però possibile che il Presidente del Tribunale o il Giudice relatore abbrevino i termini di convocazione e notifica. Ciò nel caso in cui ricorrano particolari ragioni d’urgenza. Le memorie difensive devono essere depositate fino a 7 giorni prima dell’udienza. Ciò salvo l’eventualità che venga fissato un termine ridotto.

È ammesso anche l’intervento di terzi legittimati a proporre la domanda, oltre alla partecipazione del pubblico ministero. Ciò fino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione finale. Si richiede inoltre al debitore di costituirsi nel procedimento, depositando i documenti indicati dall’art. 39 del Codice:

  • scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • dichiarazioni dei redditi concernenti i tre eserciti o anni precedenti (intera esistenza dell’impresa e dell’attività professionale, se questa ha minore durata);
  • bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi;
  • relazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata;
  • relazione sullo stato delle attività;
  • elenco nominativo dei creditori e dell’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore;
  • certificazione dei debiti fiscali, contributivi e relativi a premi assicurativi.