Tutti coloro i quali hanno potuto anticipare la propria uscita dal lavoro grazie a Quota 100, come molti forse già sapranno, non possono percepire redditi di lavoro dipendente o autonomo che vanno a cumularsi con quelli derivanti dalla pensione. Si tratta di un divieto che decorre a partire dal riconoscimento del pensionamento anticipato e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
Tutti i soggetti che rientrano in questa categoria, ovvero i pensionati ai quali è stato concesso di andare in pensione anticipatamente grazie a Quota 100, sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili attraverso il modulo AP 139, adesso disponibile (e scaricabile) sul sito Inps.
Il divieto di cumulo, ricordiamolo, vale per tutti i redditi di lavoro autonomo e indipendente ad accezione fatta per le prestazioni occasionali entro il limite di 5mila euro annui. Il superamento di tale importo, di conseguenza, determinerà la condizione di incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.
I pensionati con Quota 100, pertanto, dovranno presentare il modulo AP 139 all’Inps se hanno percepito:
- redditi di lavoro autonomo occasionale per un importo superiore ai 5mila euro annui;
- redditi di lavoro dipendente non cumulabili con la pensione;
- redditi di lavoro espressamente considerati non influenti ai fini del divieto di cumulo.
Nella modello vanno anche indicati tutti i redditi di lavoro derivanti da attività svolte in un periodo precedente a quello di riconoscimento del prepensionamento. In questo caso va anche indicato il lasso di tempo in cui il lavoro è stato svolto, dimostrando appunto che si tratta di un reddito che – cumulabile o meno – non rientra tra quelli percepiti al momento o dopo l’uscita del lavoro grazie a Quota 100.
Tutte le informazioni in materia di incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo sono ampiamente delineate nella circolare Inps n. 117 del 9 agosto 2019. Nella stessa è contenuto l’elenco tassativo dei redditi non rilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione.
Il mancato rispetto del divieto di cumulo comporta la sospensione dell’erogazione dell’assegno pensionistico. Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro per i quali vige tale divieto. I ratei di pensione relativi a tali periodi, pertanto, non solo non devono essere corrisposti ma dovranno essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. qualora fossero già posti in pagamento.