Ravvedimento operoso, come cambia lo strumento per ridurre le sanzioni fiscali

Il ravvedimento operoso è stato riformato dal Decreto Sanzioni, che lo ha integrato con il cumulo giuridico e ha ridotto gli importi delle multe

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Cambiano le regole sul ravvedimento operoso. Ad apportare una serie di modifiche allo strumento è il Decreto Legislativo n. 87/2024 – ossia il Decreto Sanzioni -, che ha introdotto una serie di novità sulla riduzione delle sanzioni per i contribuenti che utilizzano questo strumento e che verranno applicate a partire dal prossimo 1° settembre 2024.

Le novità in arrivo in queste settimane vanno ad impattare anche sul cumulo giuridico e sulle regole di calcolo delle somme che sono dovute dai contribuenti e che si andranno ad uniformare ad una serie di altre innovazioni che sono state introdotte nel sistema fiscale italiano.

Decreto sanzioni, le novità sul cumulo giuridico

Il ravvedimento operoso è un istituto particolarmente importante. Permette, infatti, ai contribuenti di mettersi in regola in maniera spontanea nel momento in cui non hanno saldato delle tasse o delle imposte nei tempi previsti dalla normativa. Chi utilizza il ravvedimento operoso può beneficiare di un sistema di sanzioni ridotte, che possono arrivare fino ad un decimo del minimo: la riduzione è condizionata dalla rapidità con la quale il contribuente sana la propria posizione. Più è rapido a farlo, maggiori sono le riduzioni a cui può accedere.

Alcune novità sono state introdotte attraverso il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, il quale ha modificato il ravvedimento operoso, grazie al quale è possibile sanare le omissioni, le irregolarità e i mancati pagamenti. A finire sotto la lente d’ingrandimento è l’istituto del cumulo giuridico, attraverso il quale è possibile applicare una sola sanzione in forma ridotta al posto della somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.

Fino al prossimo 1° settembre le strade del ravvedimento operoso e del cumulo giuridico restano separate. Ai fini pratici, l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e che rimandata alla normativa relativa al cumulo giuridico viene integrata come segue:

Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter) , b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.

In altre parole l’istituto del cumulo giuridico viene integrato nel ravvedimento operoso. E può essere utilizzato dai contribuenti che non sono stati in regola più volte con il fisco.

Come funziona il cumulo giuridico

Prima di proseguire cerchiamo di capire meglio come funzioni il cumulo giuridico. Stiamo parlando dello strumento attraverso il quale, quando un contribuente commette delle più violazioni in maniera continuata, invece di essere sanzionato per ogni singola infrazione, prende una sola multa. L’ammontare dell’importo da pagare è pari alla più grave aumentata di una percentuale tra il 25% ed il 200%.

Proviamo a fare un esempio per capire meglio. Un automobilista parcheggia in divieto di sosta tre volte nell’arco della stessa giornata: per le tre infrazioni del Codice della Strada prende tre differenti multe da 80, 90 e 100 euro. Con il cumulo giuridico invece di dover versare 270 euro, paga al massimo 200 euro: questa somma è pari alla sanzione più alta moltiplicata per due volte.

Ravvedimento operoso, le novità dal 1° settembre

Oltre a prevedere l’introduzione del meccanismo del cumulo giuridico all’interno del ravvedimento operoso, il Decreto Sanzioni ha rivisto anche le regole di calcolo della riduzione delle sanzioni, che si adeguano alle condizioni e al momento nel quale il singolo contribuente si mette in regola.

Fino al 1° settembre le disposizioni relative al ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • ravvedimento breve: da effettuare entro 30 giorni. La sanzione applicabile è pari a 3,00% (1/10 del minimo);
  • ravvedimento lungo: da effettuare tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza. La sanzione applicabile è pari a 3,33% (1/9 del minimo);
  • ravvedimento lungo o annuale: da effettuare tra il 91° giorno e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. La sanzione applicabile è pari a 3,75% (1/8 del minimo);
  • ravvedimento oltre l’anno: da effettuare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. La sanzione applicabile è pari a 4,29% (1/7 del minimo);
  • ravvedimento oltre i due anni: da effettuare dopo due anni dall’omissione o dall’errore. La sanzione applicabile è pari a 5,00% (1/6 del minimo).

Le novità coinvolgono principalmente il ravvedimento oltre l’anno. In questo caso le sanzioni si riducono ad un settimo del minimo, nel caso in cui la regolarizzazione degli errori o delle eventuali omissioni dovesse avvenire entro:

Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore.

Ravvedimento operoso, le altre sanzioni previste

Tra le altre novità apportate dal ravvedimento operoso, dobbiamo ancora segnalare quella relativa alla regolarizzazione effettuata dopo una notifica delle irregolarità (purché sia proprio la primissima comunicazione e non sia stato preceduto da un verbale di constatazione), le sanzioni, in questo caso, sono pari ad un sesto del minimo.

Le sanzioni si riducono ad un quinto del minimo nel caso in cui la regolarizzazione degli errori avviene dopo che l’Agenzia delle Entrate ha contestato le irregolarità al contribuente, senza che sia stata inviata la comunicazione di adesione al verbale.

Una nuova ipotesi di riduzione viene introdotta: se il contribuente regolarizza la propria posizione dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione, la riduzione è pari ad un quarto del minimo.

In sintesi

Il Decreto Sanzioni ha introdotto due importanti novità relative al ravvedimento operoso e al cumulo giuridico. Tra le novità più importanti viene introdotta la possibilità di accedere a delle sanzioni ridotte anche quando i contribuenti sano la propria posizione più in ritardo.

Da settembre, poi, il cumulo giuridico viene integrato nel ravvedimento operoso.