Partita Iva, se si passa dall’ordinario al forfettario non si accede all’aliquota al 5%

I titolari di partita Iva che dovessero passare al regime forfettario dall'ordinario non hanno diritto ad accedere all'aliquota agevolata al 5%

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 26 Novembre 2024 06:00

Aprire partita Iva ed optare per il regime forfettario permette di ottenere una serie di agevolazioni fiscali, la più importante è l’aliquota sostitutiva all’Irpef, che per i primi cinque anni di attività è pari al 5%. Successivamente passa al 15%. Una regola generale, però, che non vale per i soggetti che sono passati dal regime ordinario a quello forfettario: in questo caso i contribuenti non hanno diritto ad accedere alla aliquota super agevolata per i primi cinque anni di attività.

A chiarirlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate all’interno di una risposta pubblicata direttamente sul proprio sito istituzionale. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come si debbano muovere i titolari di partita Iva alle prese con il passaggio al regime forfettario.

Partita Iva forfettaria, niente agevolazioni se non è nuova

Aderire al regime forfettario permette ai titolari di partita Iva di accedere ad una serie di agevolazioni fiscali. Una di queste è connessa con l’aliquota sostitutiva dell’Irpef, la quale, per i primi cinque anni di attività, è fissata nella misura del 5%, purché l’attività non costituisca una semplice prosecuzione di un altra che in precedenza era svolta in forma autonoma o come lavoro dipendente. Sempre che questa non rientri in un periodo di pratica obbligatoria per poter svolgere delle arti o una professione.

A fare il punto della situazione è l’Agenzia delle Entrate all’interno della risposta n. 226 pubblicata il 22 novembre 2024 sul proprio sito istituzionale. L’ennesima presa di posizione dell’AdE rientra a pieno titolo con quanto è contenuto all’interno della circolare n. 10/E/2016, nella quale veniva ribadito che l’attività svolta dal titolare di partita Iva non dovesse essere in alcun modo collegata a delle precedenti attività svolte sotto forma di lavoro autonomo o dipendente: limitazione introdotta per evitare l’elusione degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

Il legislatore, volendo sintetizzare al massimo, ha intenzione di evitare che il beneficio ottenuto aderendo al regime forfettario possa essere beneficiato da chi abbia modificato semplicemente la propria veste giuridica, continuando ad esercitare l’attività che aveva avviato in precedenza. Andando, magari, a sfruttare una semplice variazione del codice Ateco sotto la quale camuffare una variazione dell’attività che in realtà non c’è stata.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi ragguagli ai titolari di partita Iva a seguito di una richiesta diretta di un contribuente, che ha chiesto di chiarimento in relazione alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014, attraverso la quale viene regolamentata l’aliquota al 5% che viene applicata nel corso dei primi cinque anni a quanti hanno aderito al regime forfettario.

Il soggetto, che ha chiesto chiarimenti, nel corso dello stesso periodo d’imposta è passato da lavoratore dipendente ad autonomo dotato di partita Iva. Ritiene, inoltre, di avere la possibilità di accedere al regime forfetario dal secondo anno attività, in quanto nel primo – quello nel quale ha sostanzialmente avviato l’attività – non vi ha potuto usufruire per il superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente. Il contribuente, in altre parole, nel momento in cui ha aperto la partita Iva non ha potuto usufruire dell’aliquota ridotta prevista fino al quinto anno per i soggetti che hanno avviato l’attività.

I presupposti per l’aliquota agevolata

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il presupposto obbligatorio per poter usufruire dell’aliquota al 5% prevista per i primi cinque anni di adesione al regime forfettario: l’attività esercitata non deve costituire una semplice continuazione di una precedente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente – con la sola eccezione prevista per il praticantato obbligatorio -.

L’AdE ribadisce che è necessario andare a valutare se la nuova attività si rivolga allo stesso tipo di clientela che si aveva in precedenza. E se sono necessarie le stesse competenze lavorative. Nel caso in cui il titolare di partita Iva eserciti lo stesso tipo di attività e si rivolga allo stesso mercato di riferimento si può affermare che ci sia una sostanziale continuità.

Regime forfettario, il caso specifico

L’Agenzia delle Entrate, soffermandosi sul caso in questione, ritiene che non possa trovare applicazione l’aliquota agevolata al 5% prevista per il regime forfettario. Questa misura serve a favorire esclusivamente quanti hanno iniziato una nuova attività aprendo la partita Iva e applicando il regime forfettario e la relativa imposta sostitutiva fin dal primo momento.

Quanti decidono di avviare una nuova attività con il regime ordinario – perché sono in presenza di una delle tante cause di esclusione dal regime forfettario – e in un secondo momento vi riescono ad accedere, continuando a svolgere la stessa attività, non hanno la possibilità di beneficiare dell’aliquota agevolata al 5%.

Il fatto che il titolare di partita Iva non possa accedere ai maggiori benefici nel corso dei primi cinque anni, secondo l’Agenzia delle Entrate, assorbe qualsiasi altra considerazione in merito alla sussistenza del requisito relativo alla novità per poter applicare questa particolare aliquota.

Come funziona il regime forfettario

Ricordiamo brevemente che il regime forfettario prevede che venga applicata un’aliquota pari al 15% sull’imponibile, che, nel corso dei primi cinque anni di attività, viene ridotta al 5%. Come abbiamo visto quest’ultima agevolazione è prevista unicamente per i titolari di partita Iva che avviano una nuova attività.

Il regime forfettario è particolarmente conveniente, non solo per l’aliquota sostitutiva all’Irpef, ma anche perché prevede una serie di semplificazioni per i titolari di partita Iva, che non devono calcolare sulle fatture l’imposta sul valore aggiunto e non sono soggetti agli Isa e all’Irap. Per potervi accedere è necessario che i ricavi/compensi siano inferiori a 85.000 euro l’anno (potrebbero passare a 100.000 nel nuovo anno).

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per accedere all’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni, chi aderisce al regime forfettario deve obbligatoriamente avviare una nuova attività. Non è possibile accedere a questa agevolazione arrivando dal regime ordinario.