Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, bisogna pagare entro il 1° dicembre

È tempo di passare in cassa per i contribuenti che emettono fatture elettroniche: devono pagare l'imposta di bollo fino al terzo trimestre

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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L’imposta di bollo per il terzo trimestre 2025 per le fatture elettroniche deve essere pagata il prossimo 1° dicembre 2025. Tradizionalmente la scadenza sarebbe il 30 novembre, ma essendo una domenica, l’appuntamento slitta di un giorno.

La scadenza fiscale deve essere segnata in calendario anche per il pagamento delle quote relative ai primi due trimestri di quest’anno, almeno per i soggetti che non hanno raggiunto un importo superiore a 5.000 euro.

Ora come ora siamo arrivati alla deadline definitiva dell’anno: l’imposta di bollo deve essere pagata da tutti, indipendentemente dall’ammontare della cifra che dovranno versare. Ma facciamo un riepilogo veloce delle regole che devono essere seguite per questo pagamento.

Fatture elettroniche, perché si paga l’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato in modalità virtuale e va versato in modo cumulativo con cadenza trimestrale.

L’imposta di bollo è pari a 2 euro e deve essere versata per le fatture elettroniche che vengono emesse senza addebito Iva (per operazioni fuori campo Iva, esenti e non imponibili) con un importo superiore a 77,47 euro. Quando viene emesso un documento in formato .xml, il contribuente deve indicare nel campo del bollo virtuale.

Il pagamento deve essere effettuato in modalità telematica e non è più possibile utilizzare delle marche da bollo fisiche. Il contribuente ha due differenti opzioni:

  • utilizzare il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzare un Modello F24.

Per accedere al portale dell’AdE è necessario utilizzare le credenziali Spid, Cns o Entratel/Fisconline. Nell’apposita sezione si trovano due differenti elenchi di fatture:

  • Elenco A, dove il bollo è stato indicato dal contribuente;
  • Elenco B, per il quale non sono state fornite indicazioni, ma che in linea teorica sono soggette al bollo.

Il pagamento può essere effettuato online, inserendo le coordinate bancarie intestate al dichiarante.

Per quanto riguarda il Modello F24, può essere scaricato dal portale dell’AdE o compilato in modo autonomo utilizzando i codici tributo destinati a questa imposta.

Le scadenze di pagamento

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue un calendario ben preciso, condizionato dalla data di trasmissione telematica della fattura. Nella tabella che segue indichiamo tutte le scadenze previste.

Periodo di riferimento Termine di versamento
Primo Trimestre (gennaio-marzo) 31 maggio
Secondo Trimestre (aprile-giugno) 30 settembre
Terzo Trimestre (luglio-settembre) 30 novembre
Quarto Trimestre (ottobre-dicembre) 28 febbraio dell’anno successivo

Nel caso in cui l’imposta di bollo da versare nel primo trimestre non dovesse superare i 5.000 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello del secondo trimestre.

Appuntamento del 1° dicembre 2025: è proprio per tutti

Certamente l’appuntamento più importante per i contribuenti con partita Iva è quello del 1° dicembre, che coinvolge tutti i contribuenti. Dallo scorso 15 novembre è possibile visualizzare l’imposta di bollo che è necessario versare.

Quest’anno l’appuntamento viene rinviato di un giorno. In linea di principio sarebbe dovuto cadere il 30 novembre, ma essendo una domenica il tutto è slittato di una giornata.

Come abbiamo visto per il primo e il secondo trimestre, se i contribuenti non raggiungevano quota 5.000 euro da versare potevano rimandare il versamento. Nessun rinvio, invece, è previsto per il pagamento del 1° dicembre, che interessa, a questo punto, tutti i contribuenti che devono versare l’imposta di bollo per il primo, il secondo e il terzo trimestre.

Questo significa che, almeno questa volta, il pagamento deve essere effettuato indipendentemente dall’ammontare di quello che si dovrà pagare.

I conti verranno chiusi al 2 marzo 2026

Abbiamo visto, quindi, che quella del 1° dicembre 2025 è una tappa obbligatoria per tutti i contribuenti che sono alle prese con l’imposta di bollo.

Altro appuntamento importante è quello del prossimo 28 febbraio 2026. Cadendo di sabato, l’operazione slitterà al lunedì successivo, il 2 marzo 2026. In quella data dovrà essere saldata l’imposta di bollo per il quarto trimestre 2025.

Cosa succede se si paga in ritardo

Ricordiamo che l’imposta di bollo deve essere pagata puntualmente. In caso di ritardo vengono applicate delle sanzioni e degli interessi di mora, che sono modulati su percentuali diverse a seconda del ritardo maturato rispetto alla scadenza originaria.

A ogni modo, i diretti interessati hanno pur sempre l’opportunità di sanare la propria posizione con delle sanzioni ridotte.

Ma vediamo cosa succede in caso di ritardo:

  • viene applicata una sanzione amministrativa, che aumenta man mano che cresce l’entità del ritardo;
  • vengono applicati degli interessi di mora, che si vanno ad aggiungere alla sanzione, che partono dal giorno successivo alla scadenza e maturano fino a quando non viene effettuato il versamento;
  • possono arrivare delle comunicazioni telematiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per il tardivo o omesso versamento del bollo virtuale;
  • in caso in cui il contribuente non dovesse regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la somma dovuta viene iscritta a ruolo e notificata con una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Utilizzare il ravvedimento operoso

In caso di ritardo del pagamento è possibile regolarizzare la propria posizione grazie al ravvedimento operoso, ma è necessario farlo prima che scatti un accertamento ufficiale. Il risparmio è condizionato dalla rapidità con la quale i contribuenti si muovono:

  • agire entro 14 giorni porta ad una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi;
  • tra i 15 ed i 30 giorni, la sanzione fissa è pari all’1,5% dell’imposta dovuta (a cui si aggiungono gli interessi);
  • tra 31 e 90 giorni, la sanzione risulta essere pari all’1,67% dell’imposta dovuta, a cui si aggiungono gli interessi.
  • tra 90 giorni ed entro un anno la sanzione è pari al 3,75% dell’importo oltre agli interessi.