La detraibilità dell’Iva di auto, telefoni e spese di rappresentanza, almeno per il 2026, continua a rimanere ancorata al consueto assetto normativo. Vige, infatti, ancora l’articolo 9 bis del Dpr 633/72, attraverso il quale sono state introdotte le limitazioni legate all’uso promiscuo di alcuni beni.
Nel corso degli anni imprenditori e professionisti hanno iniziato a muoversi verso la mobilità green e, sovente, a lavorare da casa. Questo ha costretto i diretti interessati a classificare in modo rigoroso i beni che utilizzano per l’attività professionale, in modo da ottimizzare il carico fiscale e prevenire le sanzioni che, almeno ipoteticamente, potrebbero arrivare a seguito dei controlli automatizzati.
Indice
Detraibilità dell’Iva delle auto
La detraibilità dell’Iva sui veicoli è determinata principalmente dalla tipologia di attività svolta da professionisti e aziende.
Detrazione forfettaria al 40%
Per la maggior parte dei contribuenti si applica la detrazione forfettaria al 40% (relativa all’uso promiscuo), valida non solo per l’acquisto e l’importazione, ma anche per i canoni di leasing, noleggio e tutte le spese d’impiego (carburante, manutenzione, riparazioni e pedaggi).
Tale regime è stato recentemente confermato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2025/2529: il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a mantenere questa soglia fissa per semplificare gli adempimenti, evitando alle imprese l’onere di dover calcolare e documentare l’effettivo utilizzo privato del mezzo.
Detrazione al 100%
Quando, invece, il mezzo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale, spetta la detrazione dell’Iva al 100%. Questa aliquota è prevista nel caso in cui vengano acquistati dei mezzi per essere adibiti ed utilizzati come taxi, per le vetture delle scuole guida o per le auto destinate al noleggio.
Stesso discorso vale anche per gli autocarri, ossia i veicoli immatricolati N1 (trasporto merci): quando hanno particolari caratteristiche costruttive hanno la detrazione totale.
Agevolazioni per agenti e rappresentanti
Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio hanno diritto alla detrazione al 100% purché rispettino alcuni paletti tecnici ben precisi.
Per aver diritto alla detrazione integrale dell’Iva, non è sufficiente la semplice qualifica, ma l’attività deve essere regolarmente censita come tale alla Camera di Commercio (i contribuenti, in altre parole, devono essere iscritti come agenti o rappresentanti).
Il veicolo, inoltre, deve essere utilizzato per la produzione del reddito. Nel caso in cui l’auto dovesse essere utilizzata anche per scopi privati, in teoria la detrazione andrebbe riproporzionata (dovrebbe essere applicato l’uso promiscuo, di cui abbiamo accennato al paragrafo precedente), ma nella prassi per gli agenti si applica il 100%.
È utile conoscere il concetto di presunzione di inerenza. È il principio cardine del diritto tributario secondo cui un costo, per essere fiscalmente rilevante, deve essere strettamente collegato all’attività d’impresa o professionale, distinguendo tra l’utilizzo effettivo del bene e la documentazione prodotta.
È generalmente accettata in forma totale per un solo veicolo per agente. Per un eventuale secondo veicolo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare il 100% e riportarlo al 40% (uso promiscuo).
Detraibilità Iva e deducibilità Irpef
La detraibilità Iva al 100% si riflette a cascata su tutti i costi correlati:
- carburante, per il quale vige l’obbligo di pagamento tracciabile e indicazione della targa sulla fattura elettronica;
- manutenzione e riparazioni;
- pedaggi e parcheggi (anche tramite Telepass aziendale).
È necessario, però, non confondere l’Iva con il costo. Se è vero che l’imposta è detraibile al 100%, ai fini Irpef:
- la deducibilità del costo (acquisto o canone leasing/noleggio) è limitata all’80%;
- il limite massimo di costo ammortizzabile per l’acquisto è portato a 25.822,84 euro rispetto ai 18.075,99 euro delle altre casistiche.
La gestione dell’Iva per la telefonia fissa e mobile
La detraibilità Iva per la telefonia nel 2026 segue il principio dell’inerenza.
Smartphone e tablet
Per i dispositivi mobili e il relativo traffico, la normativa non fissa una percentuale rigida, ma si basa sull’uso reale. È ammessa la detrazione al 100% se il dispositivo è utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa o professionale. In caso di controllo, il contribuente deve essere in grado di dimostrare l’assenza di uso privato.
La scelta standard adottata da chi utilizza lo smartphone in modo promiscuo è la detrazione al 50%: questa percentuale è accettata dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di prove analitiche sull’inerenza.
I tablet, quando sono dotati di sim, seguono le regole della telefonia mobile. Se privi di connessione cellulare, sono considerati beni strumentali generici con detrazione legata all’effettivo utilizzo aziendale.
Telefonia fissa e internet
L’Iva che viene applicata sui canoni e sulle installazioni nei locali destinati esclusivamente all’attività aziendale, ossia l’ufficio o la sede aziendale, è detraibile al 100%.
Per i professionisti che lavorano nella propria abitazione (uso promiscuo dell’immobile), la detrazione Iva è generalmente ridotta al 50%, coerentemente con il trattamento delle altre utenze.
La gestione delle spese di rappresentanza
L’articolo 108 del Tuir e l’articolo 19-bis del Dpr 633/72 hanno definito in modo preciso come debbano essere gestite le spese di rappresentanza. Per comprendere cosa rientri in questa voce è necessario distinguere tra l’omaggio gratuito e le finalità promozionali o relazionali.
L’Iva segue una soglia di valore unitario molto rigida per quanto riguarda l’acquisto di benei destinati a essere ceduti gratuitamente, ovvero gli omaggi:
- se rimane al di sotto dei 50 euro, l’Iva è detraibile al 100%;
- se supera i 50 euro l’Iva è totalmente indetraibile (se l’omaggio costa 51 euro, l’imposta è indetraibile sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente);
L’Iva sulle prestazioni degli alberghi e dei ristoranti, se qualificate come rappresentanza, è sempre indetraibile, a prescindere dal costo (salvo il caso specifico dell’ospitalità a clienti per eventi/fiere).
Plafond per la deducibilità dei costi
Nella gestione dell’Iva conta esclusivamente il valore del singolo oggetto, mentre per le tasse dirette (come Irpef e Ires, a seconda dei casi) conta il fatturato annuo del contribuente.
I costi risultano deducibili se rimangono all’interno dei seguenti plafond:
- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi per la quota tra 10 e 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi per la quota eccedente i 50 milioni di euro.
I casi particolari: vitto e alloggio
Esiste una deroga fondamentale per le spese di ospitalità: se il contribuente sostiene delle spese di viaggio, vitto o alloggio per ospitare clienti (anche potenziali) in occasione di mostre, fiere, eventi espositivi o visite a sedi aziendali, queste non sono considerate spese di rappresentanza soggette ai limiti di cui sopra.
In questo caso, l’Iva resta indetraibile (salvo fatturazione specifica per convegni), ma il costo è deducibile al 75% senza intaccare il plafond dell’1,5%.