Superbonus e bonus edilizi: la cessione del credito è ancora una strada praticabile, ma non per tutti i contribuenti. In alcuni casi è ancora possibile percorrere delle vie alternative alla detrazione fiscale dei crediti derivanti dai lavori svolti nei propri immobili. A prevederlo sono alcune deroghe previste per il bonus al 75% riservato alla rimozione delle barriere architettoniche. Ma anche per altri lavori che sono stati svolti in casa.
Importante spartiacque per sapere se si possa ancora aderire a questa agevolazione è una data precisa: il 16 febbraio 2023.
Per quanto riguarda il superbonus i contribuenti hanno la possibilità di procedere con la cessione del credito nel caso in cui entro questa data - che corrisponde a quella in cui è entrato in vigore il Decreto 11/2023 - risultino essere stati effettuati gli adempimenti preliminari che devono essere assolti in materia di Cilas, Cila e relative delibere assembleari.
Risulta fondamentale la data del 16 febbraio anche per quanto riguarda i bonus casa ordinari: in questo caso risulta necessario aver provveduto a presentare la richiesta del titolo abilitativo o, quando questo non dovesse risultare necessario, aver iniziato i lavori. La cessione del credito risulta un'opzione attivabile per quanti abbiano stipulato un accordo vincolante con un’impresa prima del 17 febbraio 2023.
La cessione del credito: chi vi può ancora accedere
A chiarire quali siano le deroghe prevista al divieto per la cessione del credito, che è stato previsto attraverso il Decreto Legge n. 11/2023, è la circolare n. 27 del 7 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Hanno la possibilità di esercitare quest'opzione, rispettando le modalità ordinarie, i contribuenti che abbiano eseguito o stiano eseguendo dei lavori il cui scopo è quello di superare o eliminare le barriere architettoniche.
Questo significa, in estrema sintesi, che il bonus 75% rientra tra i casi per i quali è possibile accedere alla cessione del credito. Entrando un po’ più nel dettaglio è possibile farlo per le spese che vengono sostenute per i seguenti interventi:
- opere che sono finalizzate a superare o ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici già esistenti;
- per i lavori di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari, che siano funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche;
- per le operazioni connesse allo smaltimento e alla bonifica dei materiali dell’impianto che è stato sostituito, qualora lo stesso venga sostituito.
All’interno del bonus 75% vi rientrano un’ampia gamma di interventi, che passano dalla sostituzione degli infissi alle opere di rifacimento di bagni e cucine. È necessario, ad ogni modo, rispettare i requisiti connessi alla rimozione delle barriere architettoniche.
Come fare per i lavori ammessi al superbonus
Altra deroga prevista per la cessione del credito è quella relativa ai lavori che rientrano all’interno del superbonus. Anche in questo caso data molto importante è il 16 febbraio 2023, quando è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Cessioni: entro questa scadenza deve essere stato perfezionato l’iter burocratico per l’avvio dei vari interventi.
Entrando un po’ più nel dettaglio, l’eventuale cessione del credito per il superbonus può essere richiesta nel momento in cui, sempre alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
- essere stata presentata la Cila, ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio. Questo obbligo deve essere assolto per gli interventi diversi rispetto a quelli effettuati nei vari condomini;
- sia stata adottata la delibera assembleare, attraverso la quale sia stata approvata l’esecuzione dei lavori e, soprattutto, sia stata presentata la Cila - sempre ai sensi dell’articolo 11, comma 13-ter del Decreto Rilancio, per i lavori che vengono eseguiti dai condomìni;
- sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi il cui obiettivo è quello di demolire e ricostruire un edificio.
Attraverso la circolare n. 27 l’Agenzia delle Entrate, facendo esplicito riferimento alla Cila, ha messo in evidenza che per poter accedere alla cessione del credito, è sufficiente che la stessa risulti essere stata presentata, indipendentemente dal fatto che i lavori possano richiedere un diverso titolo edilizio.
Nel caso in cui siano stati iniziati alcuni interventi prima dell’introduzione dell’obbligo della Cila, la deroga verrà applicata prendendo in considerazione la data di presentazione del relativo titolo abilitativo, il quale era richiesto dalla normativa vigente in quel momento.
È possibile, inoltre, accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura anche per i lavori che vengono effettuate nelle aree a rischio sismico 1, 2 e 3 senza limiti, anche per eventuali lavori che sono regolarmente ammessi al superbonus.
Nel momento in cui vengono effettuati dei piani di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione urbana, i contribuenti hanno la possibilità di optare per la cessione del credito. Questa scelta può essere effettuata nel caso in cui al 17 febbraio risultino essere stati approvati dalle relative amministrazioni comunali e siano funzionali al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico degli edifici.
Bonus edilizi ordinari: la cessione del credito
Una terza deroga è prevista per i bonus edilizi diversi dal superbonus. In questo caso è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura nel caso in cui, al 16 febbraio 2023:
- dove sia necessario, risulti essere stata presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- in assenza di un eventuale obbligo di presentazione di titolo abilitativo, è necessario che siano già iniziati i lavori;
- qualora i lavori non siano già avviati, è indispensabile che sia stato stipulato un accordo vincolante con l’impresa per la fornitura di servizi e beni necessari per i vari interventi.
Nel caso in cui non siano stati versati degli acconti prima del 17 febbraio 2023, sarà necessario dar prova dell’avvio dei lavori attraverso la stipula dell’accordo vincolante o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente o committente e da parte del cessionario o prestatore.
Alla data del 16 febbraio 2023 è inoltre necessario essere in possesso di un titolo abilitativo per l’esecuzione dei seguenti lavori:
- realizzazione di box auto;
- restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, che devono essere eseguiti da imprese di costruzione. I lavori devono essere eseguiti entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;
- interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile. I lavori devono essere eseguiti da parte di imprese di costruzione. Entro trenta mesi dal termine dei lavori l’immobile deve essere venduto.