Pensione integrativa, come sceglierla. La guida

Guida alla pensione integrativa: tutte le rendite, i fondi e le convenzioni per personalizzare la polizza di previdenza complementare

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Redazione

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Pubblicato: 22 Gennaio 2020 09:45

Col sistema pensionistico pubblico in bilico e l’aspettativa di vita in continuo aumento, il tema della previdenza complementare ha assunto un ruolo sempre più centrale tra larghe fasce di popolazione. Esistono tuttavia diverse tipologie di trattamento previdenziale integrativo. Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it chiarisce le linee guida per la scelta più conveniente.

Dal punto di vista fiscale, le pensioni complementari sono imponibili per il loro ammontare totale, esclusa la ritenuta già assoggettata a titolo di imposta (15%, ridotta di 0,3 punti per ogni anno oltre il quindicesimo fino a massimo 6 punti). I premi versati dal lavoratore, invece, sono deducibili.

Le rendite

  • vitalizia immediata – a fronte del pagamento del premio da parte del contribuente, prevede il versamento di una somma periodica per tutta la vita;
  • vitalizia differita – la somma non è erogata al pagamento del premio (meno somme periodiche versate dalla compagnia ma dal valore maggiore);
  • reversibile – la somma viene erogata anche dopo il decesso dell’assicurato ad uno o più eredi (implica un premio inferiore alle polizze non reversibili);
  • mista – assicura la rendita allo scadere di un certo numero di anni (es.: 5 o 10) all’assicurato, anche a terzi se nel frattempo è deceduto;
  • controassicurata – in caso di morte assicura una somma data dalla differenza tra premio versato e somme già pagate dalla compagnia, oltre a una rendita ltc (long term care) maggiorata in caso di perdita dell’autosufficienza – misurata in base agli Adl (Activities of daily living) – durante il periodo in cui l’assicurato percepisce la rendita.

Fondi negoziali

Il mercato delle assicurazioni propone una ricca offerta in grado di coprire la domanda, ma il vero traino è rappresentato dalle compagnie in grado di erogare rendite nel settore dei fondi negoziali, tra loro molto simili se si tiene conto delle opzioni per personalizzare la polizza: tutti offrono rendita reversibile o vitalizia e molti fanno scegliere l’aliquota per la reversibilità. La quasi totalità offre una rendita sicura per 5 o 10 anni, una con maggiorazione ltc (long term care) e una contro-assicurata, su cui c’è maggiore attenzione assieme a quelle che prevedono maggiorazioni in caso di autosufficienza.

Fondi aperti

I fondi aperti non indicano quasi mai una data di scadenza delle convenzioni e, in caso di aggiornamento delle condizioni, i lavoratori che vanno in pensione nei tre anni possono conservare le condizioni di quella precedente. Questi fondi prevedono molte tipologie di rendita, anche reversibili, alcuni con aliquota di reversibilità a scelta.

  • rendita fissa
  • rendita contro-assicurata
  • rendita con copertura ltc
  • rendita reversibile o certa per tot anni
  • più modalità di rendita certa per tot anni
  • rendita differita rispetto al pensionamento.

Infine, tutti i PIP offrono rendita reversibile oltre che vitalizia, anche se in alcuni casi non sono previste altre opzioni tra cui scegliere e, fatta eccezione per le rendite certe a 5 e 10 anni, le altre tipologie di rendita sono offerte solo da pochi.

Polizze

Con la sentenza 1 marzo 2012, proc. C-236/09, la Corte di Giustizia Europea ha vietato la sottoscrizione di contratti con elementi di discriminazione sessuale. Tuttavia, le «Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/Ce del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)» del 13 gennaio 2012 spiega che per i fondi pensione negoziali a erogazione convenzionata è possibile applicare ancora una differenza in base al sesso dell’assicurato, così come per i fondi pensionistici aperti con adesione collettiva.

Per i piani individuali pensionistici (Pip) possono esistere differenze tra uomo e donna solo se stipulati prima del 21 dicembre 2012.