In Italia stanno aumentando i reati commessi da minori. Confrontando i dati del report 2022 della Direzione centrale della Polizia criminale, nei primi 10 mesi del 2022 i minorenni che sono stati denunciati o arrestati per aver commesso un reato sono aumentati del +14,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. In crescita del 35% gli omicidi commessi da giovani e giovanissimi, che sono passati da 17 nel 2019 a 23 nel 2022; crescono anche i tentati omicidi (+65,1%), le lesioni dolose (+33,8%), le percosse (+50%), le rapine (+75,3%, +91,2% quelle nella pubblica via) e persino gli attentati (+53,8%).
Spulciando i dati raccolti nel report “Le gang giovanili in Italia” realizzato da Transcrime, centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale delle Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alma Mater Studiorum di Bologna e Università degli Studi di Perugia in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, uscito a ottobre 2022, si nota come le gang giovanili siano presenti nella maggior parte delle regioni italiane e la loro presenza sia indicata come in aumento in diverse aree del Belpaese.
Indice
Le gang giovanili in Italia: una fotografia
Le gang giovanili rilevate nello studio sono principalmente composte da meno di 10 individui, in prevalenza maschi e con un’età compresa fra i 15 e i 17 anni. A smentita del sentore comune, nella maggior parte dei casi i membri delle gang sono italiani, mentre gruppi formati in maggioranza da stranieri o senza una nazionalità prevalente sono meno frequenti. Molto spesso alla base ci sono situazioni di marginalità o disagio socio-economico per molti dei componenti, tuttavia questa condizione non è sempre verificata, specialmente per alcuni gruppi a prevalenza italiana.
I crimini più spesso attribuiti alle gang giovanili sono reati violenti – come risse, percosse e lesioni -, atti di bullismo, disturbo della quiete pubblica e atti vandalici. Meno frequenti e di solito commessi da gruppi più strutturati sono lo spaccio di droga o furti e rapine.
Si tratta di un mondo molto variegato e complesso: ci sono gruppi privi di una struttura definita prevalentemente dediti ad attività violente o devianti, numericamente maggiori, ma ci sono anche gruppi che si ispirano o hanno legami con organizzazioni criminali italiane, specialmente al Sud e composti quasi totalmente da italiani; gruppi che si ispirano a organizzazioni criminali o gang estere, in particolare nelle aree urbane del Nord e del Centro e composti in prevalenza da stranieri di prima o seconda generazione. E infine gruppi con una struttura definita ma senza riferimenti ad altre organizzazioni e dediti ad attività criminali specifiche, particolarmente attivi in reati appropriativi, come furti o rapine, ma anche in reati violenti.
Tra i fattori che spingono i giovani ad aderire ad una gang emergono rapporti problemi con le famiglie, con i coetanei o con la scuola, difficoltà relazionali o di inclusione nel tessuto sociale e un contesto di disagio sociale o economico. Forte anche l’uso dei social come strumento per rafforzare l’identità del gruppo e generare processi di emulazione o auto-assolvimento, si legge nel documento.
Dopo le ennesime violenze al tristemente noto Parco Verde di Caivano, zona Nord di Napoli, complesso di palazzoni dove negli anni si sono annidati i clan della camorra, tra spaccio e stupri, ora il governo Meloni ha deciso di intervenire con un decreto ad hoc che stringe le maglie della giustizia e lancia il cosiddetto modello Caivano, con misure più repressive per i minori che compiano reati. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.
Daspo urbano
Una delle novità più importanti della nuova legge è che il governo Meloni ha deciso di estendere il cosiddetto daspo urbano – cioè il divieto di accesso a particolari aree della città – ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato ai genitori (o a chi esercita la responsabilità genitoriale) e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
Inoltre, la durata massima della misura viene aumentata, passando da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.
Per contrastare lo spaccio di droga, il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applica ora anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Non è più necessaria la denuncia o la condanna per droga, insomma, basta averla con sé con l’obiettivo di volerla spacciare. Il divieto è esteso a scuole, università e aree limitrofe.
Ampliati poi i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie, come per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di Polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune, ecc.
Novità anche per il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta: il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento ora può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. E viene ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può decidere questo divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.
Per chi viola le regole pene più severe: da un massimo di 2 anni di reclusione e di 20mila euro di multa si passa a un massimo di 3 anni e di 24mila euro.
Foglio di via obbligatorio
Aumentato di 1 anno il cosiddetto foglio di via, la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati in caso di reato.
Il governo interviene anche sulla sanzione nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento, che si fa più grave, perché diventa penale.
Droga e armi
Ok anche all’inasprimento dell’arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere”, con anche pene più dure, che arrivano a raddoppiare: si passa in alcuni casi da un massimo di 2 a un massimo di 4 anni di reclusione.
Inoltre, la pena per il reato di spaccio di droga, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di 4 a un massimo di 5 anni.
Avviso orale e telefoni cellulari
Novità poi per il cosiddetto “avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta e il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività illecite e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
Altro importante cambio di rotta, i Questori potranno adesso proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi se il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.
In caso di violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, anche per i minorenni scatta la sanzione penale prevista per i maggiorenni, e cioè la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro.
Ammonimento
Tra le altre novità, arriva un nuovo ammonimento simile a quello previsto in materia cyber-bullismo, che dovrebbe intercettare quelle azioni criminose di minorenni ai danni di altri minorenni come percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.
A proposito di ammonimento, ne arriva uno nuovo del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Visto che questi soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), per cui scatterà una sanzione da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire l’illecito.
Pene per i reati commessi da minori
Punto particolarmente delicato e critico riguarda il processo penale a carico di imputati minorenni. Ecco le novità:
- si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario – non oltre 12 ore – alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale
- per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4
- si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi
- si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi, come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti.
Custodia cautelare e percorso di rieducazione dei minori
Proseguendo nell’elenco delle nuove misure per i minori, viene reintrodotta la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, sia fuggito o se sussista concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.
Per quanto riguarda la parte construens, per così dire, cioè il percorso rieducativo del minore, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo.
Questo programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza. Se il percorso viene ritenuto valido, cioè se funziona, il giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato. Diversamente, rimetterà gli atti al pm per la prosecuzione del procedimento.
Trasferimento in carcere
Ok anche al nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, e che con i suoi comportamenti, comprometta la sicurezza o turbi l’ordine negli istituti, con violenza o minaccia impedisca le attività degli altri detenuti, e allo stesso tempo si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
Basta anche solo una di queste condotte se il detenuto ha tra 21 e 25 anni.
Scuola: misure anti-bullismo e incentivi per gli insegnanti
Un focus è dato anche alla scuola, in particolare a quelle del Sud che presentano un’alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti.
Viene incrementato di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), per incentivare la presenza di insegnanti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che rimangono nella stessa scuola garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l’attribuzione di una quota pari al 50% dell’incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa scuola e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.
Più severe anche le norme sull’adempimento dell’obbligo scolastico, con l’introduzione di un nuovo reato per i casi di elusione e la perdita del diritto all’Assegno di inclusione:
- nell’ipotesi di dispersione assoluta – cioè quando il minore non è mai stato iscritto a scuola nonostante l’ammonimento – si introduce la pena fino a 2 anni di reclusione
- nel caso di abbandono scolastico – cioè quando il minore, pur iscritto, fa un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico , la pena prevista è fino ad 1 anno di reclusione.
Obblighi per i gestori di servizi telefonici e internet
Infine, il nuovo decreto impone ai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di inserire le applicazioni di parental control nell’ambito dei contratti di fornitura dei loro servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di queste applicazioni nei nuovi telefoni immessi sul mercato.