Cos’è una truffa e quanti tipi ne esistono

Scopri in cosa consinsiste una truffa, in che modo difendersi e quali sono le diverse tipologie

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Francesca Cimellaro

Avvocato Civilista

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, in seguito alla formazione presso il Foro di Milano, è iscritta all'albo degli avvocati di Varese e si occupa principalmente dell'ambito civilistico.

Pubblicato: 10 Luglio 2020 18:11Aggiornato: 19 Aprile 2024 18:10

La truffa è un reato previsto e punito a norma dell’art. 640 del codice Penale italiano, dove viene stabilito che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”. Si tratta quindi di un reato contro il patrimonio compiuto per mezzo della frode.

Ciò significa che il bene giuridico che il nostro ordinamento intende tutelare mediante la previsione di questa forma di reato è l’integrità del patrimonio dei cittadini, e che questa integrità viene tutelata rispetto a quelle condotte che siano mirate a diminuire il patrimonio altrui a proprio vantaggio mediante la predisposizione di elementi o situazioni ingannevoli. Scopri di più!

Cos’è una truffa

A differenza di altri reati contro il patrimonio, come il furto o la rapina, nel caso della truffa vi è un consenso della persona offesa, ma questo consenso viene ottenuto illegittimamente sulla base di una falsa e fraudolenta rappresentazione della realtà. A tal proposito si dice infatti che la truffa è un reato a cooperazione artificiosa o inconsapevole della vittima. Gli elementi costitutivi del reato di truffa sono:

  • artifici o raggiri. La truffa è un reato a forma vincolata, poiché può essere commesso soltanto per il tramite di artifici e raggiri. Essi sono l’elemento centrale della condotta, che è diretta a persuadere la vittima proprio in particolare, s’intende per artificio una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera un travisamento della realtà effettiva, mentre per raggiro s’intende un utilizzo subdolo degli argomenti volto al travisamento dei fatti che possono orientare il consenso della vittima. Anche il silenzio, da parte di chi abbia il dovere di esplicitare talune circostanze, può integrare un artificio o raggiro;
  • volontà di indurre in errore. Non qualsiasi artificio o raggiro integra il reato di truffa, ma soltanto quello che sia volto all’induzione in errore del soggetto passivo. Proprio la falsa rappresentazione e convinzione delle circostanze di fatto da parte della vittima del reato, dunque il suo stato di errore volontariamente ingenerato dall’agente, conduce causalmente all’atto dispositivo del patrimonio a favore dell’agente stesso;
  • esistenza di una disposizione patrimoniale. La disposizione patrimoniale da parte della vittima della truffa a favore del soggetto agente costituisce l’evento del reato. In assenza di un atto dispositivo che diminuisca il patrimonio della soggetto passivo e aumenti quello del soggetto attivo non può dirsi integrato il reato – che potrà essere al limite perseguito nella forma del mero tentativo;
  • ingiusto profitto e danno. Elementi costitutivi del reato sono dunque è necessariamente anche il profitto ingiusto e il correlativo danno. Non vi è tuttavia specularità tra i due elementi. Se il danno infatti deve sempre avere un contenuto patrimoniale, il vantaggio per l’autore della truffa può essere di qualsiasi tipo: può essere qualsiasi utilità, vantaggio o incremento patrimoniale anche di natura non strettamente economica;

L’elemento soggettivo del reato di truffa, ovvero l’atteggiamento psicologico che sostiene il soggetto agente del reato, è il dolo generico. Questo significa che l’autore della truffa deve prevedere e volere il concretizzarsi degli elementi costitutivi del reato, senza che rilevino i motivi della condotta o le specifiche finalità perseguite.

Le aggravanti del reato di truffa

Il secondo comma dell’art.640 del codice Penale individua tre situazioni particolari rispetto alle quali l’ordinamento, in riconoscimento di una particolare e maggiore gravità della previsione astratta, stabilisce una pena edittale più grave, oltre ad ulteriori conseguenze sul piano della procedibilità. Il codice prevede infatti che “la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 a 1.549 euro:

  • se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  • se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
  • se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’61, n.5)”.

Si tratta invero di ipotesi che, nella loro dimensione astratta, sono già considerabili più gravi rispetto alla truffa semplice:

  • nel primo caso perché il danno, in quanto grava sullo Stato o su un altro ente pubblico, ha effetto indiretto sulla generalità dei cittadini;
  • nel secondo caso perché gli artifici e raggiri vengono posti in essere in modo particolarmente subdolo inducendo la persona offesa a pensare di correre un pericolo o di dover eseguire un ordine;
  • nel terzo caso poiché il reato è commesso approfittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa”.

Si tratta di una previsione aggravante ad effetto speciale, in quanto prevede l’applicazione di una cornice edittale diversa rispetto a quella della norma base, e non l’aumento da effettuarsi sulla cornice edittale prevista a norma del primo comma. È ovviamente possibile, comunque, che il reato di truffa sia aggravato anche in relazione alle circostanze aggravanti previste per la generalità dei reati a normale dell’articolo 61 c.p. ed in questo caso verrà applicato l’aumento di pena fino a un terzo rispetto alla pena base individuata dal giudice all’interno della cornice edittale del primo comma.

Le diverse tipologie di truffa

La previsione normativa del reato di truffa è molto ampia e idonea a ricomprendere astrattamente un insieme di ipotesi, potenzialmente molto variegate, di comportamenti fraudolenti. Non esiste però un’elencazione esaustiva delle tipologie di truffa che possono essere perpetrate, ma è comunque possibile estrapolare dall’infinità casistica giurisprudenziale alcune tipologie ricorrenti, e in particolare le due che seguono:

  • Truffa ai danni dello Stato. Tale ipotesi si concretizza quando la persona offesa del reato di truffa è lo Stato (si pensi ad esempio ad un soggetto che faccia figurare un rapporto lavorativo in realtà inesistente al solo fine di poter ottenere illegittimamente una indennità di disoccupazione). La truffa ai danni dello Stato è prevista dal secondo comma dell’640 c.p. come ipotesi di truffa aggravata, con la conseguenza della diversa e più grave cornice edittale e della procedibilità d’ufficio. Non deve invece essere confusa con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, punita dall’art. 640 bis c.p.;
  • Truffa contrattuale. La truffa contrattuale consiste nel fatto di ottenere la stipulazione di un contratto attraverso una frode. Tale ipotesi di reato prevede dunque che uno dei contraenti non avrebbe stipulato il contratto se non fosse stato indotto in errore dagli artifici e raggiri posti in essere dall’altro, oppure che non lo avrebbe stipulato alle medesime condizioni, ma solo a condizioni differenti. Ai fini dell’integrazione del reato non rileva il fatto che le controprestazioni stabilite dal contratto siano in ipotesi del tutto eque, ma solo che la volontà del contraente vittima dell’artificio o raggiro sia stata viziata. La truffa non si perfeziona con la stipula del contratto, ma con l’integrazione del danno per la vittima e l’arricchimento per l’autore della frode. Oltre che integrare un reato, va ricordato che, dal punto di vista civilistico, tale truffa costituisce dolo del contraente e può rendere il contratto annullabile.

Come difendersi da una truffa

Per comprendere come sia possibile difendersi qualora si ritenga di essere vittime di una truffa, è necessario conoscere anzitutto la procedibilità del reato. La truffa è un reato procedibile sempre a querela di parte, salvo le ipotesi aggravate a norma del secondo comma dell’art.640 c.p. o se ricorre l’aggravante di cui all’art.61 n.7 c.p., ovvero l’avere cagionato alla vittima un danno di rilevante gravità.

Ciò significa che in tutti i casi di truffa semplice, affinché lo Stato proceda nei confronti del responsabile, è necessaria una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona offesa dal reato. Solo nei casi espressamente indicati, invece, la potestà punitiva dello Stato viene esercitata a prescindere da tale manifestazione di volontà e dunque, affinché il processo si metta in moto, non è necessaria la forma della querela, ma è sufficiente la mera denuncia del fatto alle autorità.

Nel concreto, questo significa anche che nei casi di truffa semplice, laddove si trovasse una composizione extragiudiziaria della controversia – ad esempio attraverso un risarcimento del danno – a condizione che la querela venga rimessa, si otterrebbe l’estinzione del reato per intervenuta assenza della condizione di procedibilità, evitando così la condanna.