L’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. A partire da quella data, non è più possibile commercializzare imballaggi senza questa etichettatura. Tuttavia, gli imballaggi già in commercio al 1° gennaio 2023, o provvisti di etichettatura, potranno essere venduti fino a esaurimento delle scorte. L’eco etichetta è prevista dal “Codice ambientale” e la sua mancata osservanza può comportare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 5.000 e 25.000 euro. Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 360/2022, che abroga il decreto 114/2022, è stato emesso per gestire gli impatti dell’obbligo di etichettatura sull’industria e sul commercio, tenendo conto delle sanzioni previste.
Indice
Gli obblighi per i produttori di imballaggi
I produttori di imballaggi di tutti i tipi (primari, secondari e terziari) sono tenuti a indicare sugli imballaggi la codifica alfa-numerica prevista dalla decisione 97/129/Ce, come ad esempio Alu 41 per l’alluminio. Per supportare le aziende in questo adempimento, il Dm 360/2022 fornisce linee guida specifiche e aiuta a facilitare la raccolta differenziata, il riutilizzo, il recupero e il riciclo degli imballaggi, oltre a fornire informazioni corrette ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. Inoltre, sugli imballaggi destinati ai consumatori devono essere presenti indicazioni per aiutare i consumatori a separare i rifiuti per la raccolta differenziata.
Cosa dice la Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale è possibile leggere le motivazioni per cui è stata resa necessaria la nuova etichettatura ecologica, infatti, la norma è volta a:
- migliorare “l’incentivazione e la promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo”
- promuovere l’incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, la raccolta differenziata e l’utilizzo di materiali riciclati
- favorire la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio “destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero”
- garantire l’applicazione di “misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati”
- consigliare “l’utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell’allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate. Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio”
Migliorare la raccolta differenziata
Come riportato in una nota del Ministero della Transizione Ecologica, da gennaio, “ogni merce dovrà essere opportunamente etichettata secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea“.
La misura ha l’obiettivo di facilitare e migliorare la raccolta differenziata, il riutilizzo, il recupero e il riciclo di tutti gli imballaggi. Inoltre, la misura ha lo scopo di dare ai consumatori informazioni corrette rispetto alla definizione finale della merce utilizzata.
Le informazioni sugli imballaggi
Per agevolare la raccolta differenziata, sugli imballaggi destinati ai consumatori dovranno essere presenti anche indicazioni sulla corretta gestione. In alternativa, queste informazioni possono essere rese disponibili attraverso canali digitali, come app, codici QR o siti web. Ogni tipo di imballaggio avrà una propria etichetta di colore, come il blu per la carta, il marrone per l’organico, il giallo per la plastica, il turchese per i metalli, il verde per il vetro e il grigio per l’indifferenziato.
Cosa devono indicare i produttori
I produttori devono indicare la natura dei materiali utilizzati per imballare i prodotti, così come gli eventuali obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile o compostabile. Questi imballaggi devono essere etichettati in modo appropriato e raccolti insieme ai rifiuti organici per essere riciclati.
Secondo la risposta del Ministero dell’11 novembre 2022 a una richiesta di Confindustria, le regole sull’etichettatura ecologica degli imballaggi non si applicano ai farmaci per uso umano e veterinario, ai dispositivi medici e ai test diagnostici in vitro. Ciò è valido almeno “fino all’adozione del decreto” previsto dal comma 4 dell’articolo 219, che stabilirà una specifica disciplina per questi imballaggi.
Più nel dettaglio, i produttori dovranno indicare:
- tipo di imballaggio: può essere indicata con una descrizione scritta o in alternativa con un’apposita rappresentazione grafica
- identificazione del materiale usato, che può essere indicato con un codice alfanumerico – secondo quanto stabilito dalla Decisione 97/129/CE – che può essere integrato anche con un’icona specifica
- famiglia di appartenenza del materiale di riferimento e indicazioni per un corretto smaltimento dell’imballaggio: in buona sostanza, dovranno essere indicate le giuste informazioni che riguardano il tipo di raccolta a cui è destinato l’imballaggio