Dall’integrazione salariale allo smart working: le novità del collegato Lavoro

Il 1° ottobre riprenderà l'esame finale in Aula a Montecitorio del collegato Lavoro. Quali sono le novità

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Redazione

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Salvo nuove sorprese, martedì 1° ottobre il collegato Lavoro riprenderà l’esame finale in Aula a Montecitorio. Il testo, il cui esame è stato rallentato dalle polemiche politiche unite a questioni interne alla maggioranza e al governo, introdurrà una serie di novità nel mondo del lavoro. Ma quali sono nello specifico?

Le novità nel mondo del lavoro previste dal testo

In attesa di eventuali modifiche, ad oggi il testo prevede diverse novità. È stato introdotto un nuovo vincolo per i percettori di integrazione salariale: è vietato svolgere attività lavorative subordinate, o autonome, per altri datori di lavoro durante il periodo di fruizione del trattamento. La mancata comunicazione preventiva all’Inps comporta la decadenza dal diritto all’integrazione salariale.

A partire da quest’anno, inoltre, tutte le forme di apprendistato beneficeranno delle risorse finora riservate solo a quello professionalizzante. Sarà più facile passare da un tipo di apprendistato a un altro, creando un percorso formativo più flessibile. Per migliorare la qualità dell’alternanza scuola-lavoro, verrà istituito presso il Mim un Albo delle buone pratiche e un osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Nuove regole per la somministrazione di lavoro: vengono allentati i vincoli quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato, ampliando le possibilità di utilizzo di questa forma contrattuale. Inoltre, viene eliminato il limite di durata di 24 mesi per le missioni a tempo determinato, garantendo maggiore flessibilità alle imprese.

Dal lavoro stagionale a quello agile

Capitolo lavoro stagionale: oltre a quelli già previsti dal decreto del 1963, potranno ora essere considerati stagionali anche i lavoratori impiegati in attività che richiedono un aumento di personale in determinati periodi dell’anno, o nate per esigenze produttive legate ai cicli stagionali.

La nuova normativa stabilisce che, salvo quanto previsto da contratti collettivi più favorevoli, la durata del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato è proporzionale alla durata contrattuale, con un rapporto di un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario. Tuttavia, sono previsti dei limiti minimi e massimi di durata, in funzione della durata complessiva del contratto.

Novità anche per quanto riguarda il lavoro agile. La normativa prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere al Ministero del Lavoro, attraverso modalità telematiche, una comunicazione contenente i nominativi di coloro che svolgono attività in modalità agile, nonché le date di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro. Tale comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall’inizio del periodo di lavoro agile o da qualsiasi variazione successiva.

Il testo punta inoltre a combattere tutti quei comportamenti attuati per ottenere la disoccupazione (Naspi). Chi si assenta senza giustificazione per più di 15 giorni (o per il periodo stabilito dal contratto collettivo) rischia di perdere il lavoro. Il datore di lavoro segnalerà l’assenza all’Ispettorato del Lavoro e il rapporto si considererà risolto.

Buone notizie per chi deve risolvere una controversia lavorativa: le conciliazioni potranno avvenire telematica o videochiamata. Entro un anno, il Ministero del Lavoro e quello della Giustizia, insieme all’Agenzia per l’Italia, definiranno con un decreto le nuove regole tecniche per l’adozione per questo tipo di procedimenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Addio alla proroga dei contratti di espansione, bocciata a causa di problemi di finanziamento. L’articolo 1 sull’introduzione di un sistema informatico per combattere il caporalato è stato eliminato perché recepito dal Decreto Legge Agricoltura. Sono saltate anche le disposizioni che rafforzavano i controlli dell’Inps per contrastare l’evasione contributiva, visto che una norma analoga (Dl 19- legge 29 aprile 2024 n.56) è già stata approvata con un altro decreto legge.