Pensioni di invalidità e indennità Inps, nuovi importi e limiti di reddito

La correzione delle tabelle Inps per ciechi, sordomuti e persone con disabilità ritocca importi senza modificare le platee dei beneficiari

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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L’Inps ha pubblicato il Messaggio n. 628 recante il “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026”.

In sintesi, si vanno a rivedere le tabelle per le prestazioni dedicate a persone con invalidità, compresi videolesi e sordomuti. Con questo Messaggio, L’Inps ha corretto le tabelle M.1, M.2 e M.3 allegate alla circolare 153/2025, aggiornando importi e limiti reddituali alla luce della rivalutazione. Non si introducono, quindi, nuove prestazioni ma si corregge quanto già in opera.

Ciechi civili

Cambiano così gli importi dei trattamenti assistenziali per i ciechi civili per l’anno 2026.

Per i ciechi civili con sola indennità speciale, ricoverati e non, la prestazione che viene erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione passa a questi importi:

  • per la decorrenza dal 1° gennaio 2025 = importo mensile 229,30 euro;
  • per la decorrenza dal 1° gennaio 2026 = importo mensile 237,14 euro.

La misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.

Per i ciechi civili con pensione e indennità speciale la situazione è la seguente:

  • con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 19.772,50 = importo mensile 336 euro e indennità speciale 229,30 euro;
  • con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 20.029,55 = importo mensile 340,71 euro e indennità speciale 237,14 euro.

Le misure si applicano a

  • ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale (fascia 12);
  • ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale (fascia 13);
  • ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale (fascia 16);
  • ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12-13 (fascia 17).

L’indennità speciale è indipendente da redditi.

Sordomuti

Per i sordomuti con pensione e indennità di comunicazione si applica quanto segue:

  • con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 19.772,50 euro = importo mensile 336 euro e indennità di comunicazione 267,83 euro;
  • con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 20.029,55 euro = importo mensile 340,71 euro e indennità di comunicazione 272,13 euro.

Le misure si applicano a

  • sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione (fascia 20);
  • sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione (fascia 21);
  • sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione (fascia 22).

L’indennità di comunicazione è indipendente da redditi.

Per i sordomuti con sola indennità di comunicazione si applica quanto segue:

  • con decorrenza 1° gennaio 2025 = importo mensile 267,83 euro;
  • con decorrenza 1° gennaio 2026 = importo mensile 272,13 euro.

Per entrambi i casi la misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.

Invalidi civili

Per gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento si applica quanto segue:

  • con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 19.772,50 = importo mensile 336 euro e indennità di accompagnamento 542,02 euro;
  • con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 20.029,55 = importo mensile 340,71 euro e indennità di accompagnamento 551,53 euro.

La misura è rivolta a invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento (fascia 33).

L’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi.

Per gli invalidi civili con sola indennità di accompagnamento si applica quanto segue:

  • con decorrenza 1° gennaio 2025 = indennità di accompagnamento 542,02 euro;
  • con decorrenza 1° gennaio 2026 = indennità di accompagnamento 551,53 euro.

La misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.

La misura si applica a

  • invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33-41) (fascia 38);
  • invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento (fascia 41);
  • invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento (fascia 42);
  • invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento (fascia 44);
  • invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte costituzionale n. 346/89) (fascia 45).

Per gli invalidi civili parziali con pensione e indennità di accompagnamento si applica quanto segue:

  • con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 5.771,35 euro = importo mensile 343,97 euro e indennità di accompagnamento 542,02 euro;
  • con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 5.852,21 = importo mensile 348,79 euro e indennità di accompagnamento 551,53 euro.

La misura si applica a invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età (fascia 46).

L’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi e l’importo mensile spettante è diverso se con regole Ps o As.