Per le pensioni precoci tre finestre annue, requisiti e novità del 2025

Il Collegato Lavoro ha ancorato all'Ape le finestre per l'invio della domanda di pensione anticipata per i precoci. E cambiano anche i termini dell'Inps per le risposte

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pubblicato: 18 Febbraio 2025 14:06

Pensione dei lavoratori precoci, si cambia: dal 2025 diventano tre le finestre per l’invio della domanda di pensione anticipata per chi abbia maturato 41 anni di contribuzione, di cui almeno 12 mesi prima dei 19 anni d’età, e che sia in possesso degli altri requisiti specifici indicati dalla normativa.

Il cambio di passo arriva dalla legge n. 203/2024, nota come Collegato Lavoro, che ha reso uniformi i termini di presentazione delle domande per l’accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci con quelli per l’accesso all’anticipo pensionistico Ape sociale. La data di entrata in vigore della legge è il 12 gennaio.

Le finestre per le pensioni anticipate

Le tre finestre annuali, cioè il termini per l’inoltro delle domande delle pensioni anticipate dei precoci, esattamente come accade per l’Ape Sociale, sono fissate ogni anno

  • al 31 marzo;
  • al 15 luglio;
  • al 30 novembre.

Ma l’iter prevede un’incognita che, per forza di cose, può generare disparità di trattamento fra i cittadini: le domande inviate all’Inps potranno essere accolte unicamente in caso ci siano abbastanza coperture economiche.

Quando viene accettata la domanda dall’Inps

Cambiano anche i termini con i quali l’Inps comunica ai cittadini l’accoglimento o il rifiuto della domanda per la pensione anticipata:

  • entro il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 marzo;
  • entro il 15 ottobre per le domande presentate entro il 15 luglio;
  • entro il 31 dicembre per le domande presentate tra il 15 luglio e il 30 novembre.

I requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci

Oltre ai requisiti già citati, ovvero 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni d’età, e 41 anni di contribuzione, per andare in pensione occorre anche trovarsi nelle condizioni indicate da i commi 199-205 della legge di Bilancio 2017 (n. 23/2016), ovvero:

  • essere in stato di disoccupazione per via di un licenziamento, sia individuale che collettivo, o per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (articolo 7, legge n. 604/1966), con conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità civile accertata e non inferiore al 74%;
  • assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap (ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) oppure di un parente o di un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • avere svolto durante la vita professionale attività particolarmente pesanti, come indicato dal dl n. 67/2011;
  • avere svolto, negli ultimi anni della vita lavorativa, una delle seguenti attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7: operai edili o dell’industria estrattiva; gruisti o conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; lavoro come infermiere o ostetrico in ospedale su turni; addetti all’assistenza di persone non autosufficienti; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini o addetti allo spostamento di merci e assimilati; personale non qualificato addetto alle pulizie; operatori ecologici o separatori di rifiuti; operai in agricoltura, zootecnia o pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione; lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature (non già ricompresi nel dlgs n. 67/2011); marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.