Prima casa, niente sconto fiscale per gli italiani residenti all’estero: cosa cambia

La novità riguarda i connazionali che risiedono all'estero per motivi diversi da quelli lavorativi. Per loro l'abitazione ereditata o acquistata in un Comune italiano diventa seconda casa e non gode delle agevolazioni previste

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

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Gli italiani che vivono all’estero non potranno beneficiare di particolari agevolazioni fiscali sulle abitazioni possedute in Italia. La precisazione è giunta dalla sottosegretario del ministero dell’Economia Lucia Albano, in risposta a un’interrogazione parlamentare a prima firma di Toni Ricciardi (Pd) in Commissione Finanze alla Camera.

Il principio è presto detto: le case di proprietà dei non residenti non possono essere considerate “prima abitazione” dal punto di vista fiscale, e pertanto non godono delle esenzioni previste per chi registra regolare residenza nel nostro Paese. Col risultato l’immobile in questione resta soggetto alle normali imposte sulla proprietà.

Casa in Italia per chi risiede all’estero: perché non vale l’esenzione prima casa

Il sistema fiscale italiano distingue nettamente tra abitazione principale e seconde case. Un immobile può essere considerato abitazione principale solo se il proprietario vi risiede abitualmente e vi ha registrato ufficialmente la propria residenza anagrafica. Se il proprietario vive invece stabilmente all’estero, questa condizione non può essere soddisfatta.

Il principio vale indipendentemente dalla nazionalità del proprietario. Ciò che conta è la residenza fiscale e anagrafica, non il fatto di essere cittadini italiani.

La questione dell’Imu: chi è esentato dal versamento

Ne consegue che la casa posseduta in Italia viene considerata fiscalmente come seconda abitazione, con l’applicazione dell’Imu e delle altre imposte locali previste per gli immobili non destinati a residenza principale. La questione riguarda infatti in particolare l’imposta municipale sugli immobili e le altre agevolazioni legate alla prima casa.

Nel nostro Paese l’esenzione dal versamento dell’Imu è prevista solo per gli immobili utilizzati come abitazione principale dal proprietario residente. Chi vive all’estero e mantiene una casa nel Paese, salvo eccezioni specifiche, viene invece considerato come proprietario di una seconda casa.

Motivi di lavoro, quando valgono le agevolazioni fiscali

Il ministero dell’Economia ha dunque specificato che l’aliquota agevolata dell’imposta di registro (il 2% invece del 9%) è ottenibile se il trasferimento del cittadino italiano all’estero è avvenuto per motivi di lavoro. Per i soggetti emigrati all’estero per ragioni diverse da quelle professionali, non è insomma previsto lo sconto fiscale.

Durante l’interrogazione alla Commissione Finanze della Camera, è stata sollevata l’obiezione secondo cui questo meccanismo rappresenterebbe un quadro penalizzante in particolare per due categorie di italiani residenti all’estero:

  • quelli che vogliono investire nel loro Paese d’origine, acquistando la loro unica abitazione;
  • coloro che ereditano dai genitori la loro unica abitazione in Italia.

La sottosegretaria Albano ha quindi citato la disposizione, modificata nel 2023, che regolamenta questo tipo di situazioni. Si tratta della Nota 11-bis, allegata all’art. 1 della Tariffa, parte prima, a sua volta allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (TUR).

La modifica della norma si è resa necessaria per evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue proprio sui requisiti per l’agevolazione. Da qui la decisione di legare quest’ultima a un criterio oggettivo, svincolato dalla cittadinanza.

Chi può usufruire dello sconto fiscale sulla prima casa

L’agevolazione fiscale sull’imposta di registro legata all’acquisto della prima casa spetta ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

  • trasferimento della residenza all’estero per comprovate ragioni di lavoro;
  • residenza in Italia per almeno cinque anni o svolgimento per il medesimo periodo dell’attività prima dell’acquisto dell’immobile in Italia;
  • acquisto dell’immobile nel Comune di nascita o in quello in cui detenevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento all’estero.

Quali sono le agevolazioni sulla prima casa

Il regime fiscale italiano prevede comunque alcuni contributi quando si acquista una prima abitazione, legati a condizioni precise. Tra le principali agevolazioni previste per la prima casa figurano:

  • l’imposta di registro ridotta dal 9% al 2% sull’acquisto dell’immobile;
  • l’IVA ridotta al 4% se la vendita è soggetta a IVA;
  • una riduzione delle imposte catastali e ipotecarie.

Per ottenere queste agevolazioni è però necessario trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Se tale requisito non viene rispettato, i benefici fiscali decadono.