Tregua fiscale, c’è la proroga: tutte le nuove scadenze

Nel decreto 28 marzo approvato dal governo Meloni trovano spazio, oltre alle misure sulle bollette di luce e gas per famiglie e imprese, anche importanti novità lato fisco. Ecco come cambia la tregua fiscale

Pubblicato: 29 Marzo 2023 13:24

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Nel decreto 28 marzo approvato dal governo Meloni trovano spazio, oltre alle misure sulle bollette di luce e gas per famiglie e imprese, anche importanti novità lato fisco. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Le novità del decreto fisco 28 marzo 2023

La prima novità riguarda l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: vengono prorogati i termini previsti per la definizione in acquiescenza e viene previsto che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, diventati definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Altra novità è relativa alla possibilità che viene ora riconosciuta ai contribuenti di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, al posto del 10 gennaio 2023, davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

La definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della Legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.

Altra modifica riguarda la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, il governo ha stabilito che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima Legge di bilancio, che ha introdotto appunto questa novità.

Vengono poi modificati i termini previsti dalla Manovra per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare:

  • rinviato al 31 ottobre 2023, al posto del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione degli errori formali
  • nuovi termini per l’accesso al ravvedimento operoso speciale: deve essere fatto entro il 30 settembre 2023, anziché entro il 31 marzo
  • nuovi termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Un’altra novità riguarda le norme della Legge di bilancio sulla regolarizzazione, cosiddetto ravvedimento speciale, delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Fisco, tutte le nuove scadenze della tregua fiscale

Ecco qui riassunte le nuove scadenze fiscali divise in 8 rate per il ravvedimento operoso speciale:

  1. 30 settembre 2023
  2. 31 ottobre 2023
  3. 30 novembre 2023
  4. 20 dicembre 2023
  5. 31 marzo 2024
  6. 30 giugno 2024
  7. 30 settembre 2024
  8. 20 dicembre 2024.

Qui tutte le novità relative alla tregua fiscale:

– Definizione agevolata liti pendenti:

  • domanda: 30 settembre 2023
  • pagamento in un’unica soluzione o prima rata, fino a 20 trimestrali: 30 settembre 2023
  • pagamento delle rate successive alla prima:
    – seconda rata 31 ottobre 2023
    – terza rata: 20 dicembre 2023
    – per ciascun anno: 31 marzo; 30 settembre; 20 dicembre.

– Conciliazione agevolata delle controversie tributarie:

  • sottoscrizione dell’accordo: 30 settembre 2023

– Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione:

  • rinuncia: 30 settembre.

Novità per i reati tributari

Il governo ha dato anche il via libera a cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari, in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste. Si tratta di:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150mila euro per annualità
  • omesso versamento di IVA di importo superiore a 250mila euro per annualità
  • indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50mila euro.

Nuovo Fondo vittime amianto

Infine, sempre per quanto riguarda la parte fiscale, il decreto del governo Meloni approvato il 28 marzo mette mano a ben due fondi. Viene integrato il fondo destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l’anno 2023, con una cifra di 44 milioni di euro.

E viene creato il Fondo per le vittime dell’amianto a favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto l’asbestosi, il tumore causato dalla eccessiva esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato. Si tratta di lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto per questa causa, il Fondo spetta agli eredi.