Qual è il trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali: ICI, IMU, TASI, TARI e Contributo di Soggiorno? A questa domanda, recentemente, ha risposto l’Agenzia delle Entrate, specificando quando, come e perché il pagamento bollo non è dovuto.
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Quando si paga l’imposta da bollo?
All’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è stata portata la richiesta da parte di un Ente pubblico che, come si legge nella risposta all’istanza n. 465 del 07 luglio 2021, ha chiesto se fosse giusto considerare esenti dall’imposta di bollo le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno.
Nell’esaminare il caso in questione, l’Amministrazione finanziaria ha allora fornito ulteriori chiarimenti in merito alla questione, specificando subito che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, dispone che “sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa” e che “è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio,
per le Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
In linea generale, quindi, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
Esenzione bollo IMU, TARI e tributi locali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver esposto la disciplina generale, la Divisione Contribuenti AE si è soffermata sui tributi locali e, quindi, sull’esenzione bollo per le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno.
Con riferimento al caso proposto, occorre ricordare il principio affermato nella risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988, in seguito ribadito anche nella risoluzione n. 55 del 9 maggio 2011, secondo il quale “le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime” (di cui all’art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 642 del 1972), comprendono “le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.
In ragione di quanto illustrato, è possibile pertanto afferma che: anche le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo. Allo stesso modo, si ritiene che le istanze di rateizzazione oggetto del presente quesito, in quanto atti del procedimento di riscossione delle entrate extra-tributarie degli enti locali, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.