L’eredità, che sulla carta appare una questione di numeri e procedure, può essere il palcoscenico di tensioni familiari e controversie giuridiche.
Indice
Cosa succede se non c’è un testamento?
In assenza di un testamento, si applica la successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.). Tale sistema stabilisce chi eredita i beni del defunto, in quale ordine e in che misura, seguendo una logica basata sui legami di parentela e affinità. La successione legittima si fonda su un principio: i parenti più prossimi al defunto hanno diritto a subentrare nella titolarità del patrimonio. Se il defunto era coniugato e/o aveva figli, questi saranno i primi beneficiari dell’eredità:
- coniuge e figli: in presenza di figli, il coniuge ha diritto alla metà del patrimonio se c’è un figlio, o a un terzo se i figli sono più di uno. La restante parte è distribuita in parti uguali tra i figli (art. 566 c.c.);
- ascendenti e collaterali: se il defunto non lascia figli, l’eredità spetta agli ascendenti (genitori o nonni) e, in loro assenza, ai fratelli o sorelle (art. 570 c.c.);
- lo Stato come erede: qualora non vi siano parenti entro il sesto grado, né coniuge, né figli, il patrimonio passa allo Stato (art. 586 c.c.).
Immaginiamo che il defunto lasci un coniuge e due figli: il patrimonio sarà suddiviso per un terzo al coniuge e per due terzi, in parti uguali, ai figli. Se non ci sono figli ma sopravvivono genitori e fratelli, metà dell’eredità andrà ai genitori e l’altra metà ai fratelli.
Come mi posso tutelare dai debiti ereditari?
Quando si eredita, non si acquisiscono soltanto i beni del defunto, ma anche i debiti. Accettare l’eredità significa assumere la posizione giuridica del defunto, sia per i suoi crediti che per i suoi debiti. Ciò può spaventare chi teme che i debiti superino il valore dell’eredità. Tuttavia, il nostro ordinamento offre strumenti per tutelarsi, evitando di mettere a rischio il proprio patrimonio personale. L’accettazione può essere pura e semplice. In questo caso, l’erede si accolla indistintamente tutti i debiti del defunto. Quindi, i creditori possono agire illimitatamente sul patrimonio personale dell’erede (art. 752 c.c.). È una scelta rischiosa, da evitare se non si ha certezza sul bilancio del patrimonio ereditario. L’alternativa è l’accettazione con beneficio d’inventario.
Accettazione con beneficio d’inventario: come funziona?
L’accettazione con beneficio d’inventario (artt. 484 ss. c.c.), consente all’erede di separare il patrimonio ereditario da quello personale, limitando così la responsabilità per i debiti ereditari. Ad esempio, se il patrimonio ereditario ammonta a 50.000 euro e i debiti sono pari a 70.000 euro, i creditori potranno recuperare solo i 50.000 euro. Quindi i creditori del defunto non possono aggredire i beni personali dell’erede. L’accettazione con beneficio d’inventario deve avvenire entro tre mesi dall’apertura della successione se si è in possesso dei beni, o entro dieci anni in caso contrario (art. 485 c.c.). La procedura prevede:
- richiesta presso un notaio o il tribunale competente: l’erede deve presentare una dichiarazione formale di accettazione con beneficio d’inventario;
- redazione dell’inventario: un professionista autorizzato (ad esempio, un notaio o un cancelliere) elenca dettagliatamente i beni e i debiti dell’eredità;
- i debiti sono saldati esclusivamente nei limiti del patrimonio lasciato dal defunto. Se il valore dei beni ereditati non copre i debiti, i creditori non possono agire contro i beni personali dell’erede.
La rinuncia all’eredità: un’alternativa estrema
Se si ritiene che i debiti del defunto siano troppo elevati o se non si desidera assumere responsabilità, è possibile rinunciare all’eredità. La rinuncia, disciplinata dall’art. 519 c.c., comporta l’esclusione totale dalla successione, e deve essere formalizzata con un atto pubblico presso un notaio o una dichiarazione al tribunale.
Cosa posso fare se ritengo che un testamento sia ingiusto?
Un testamento può apparire illegittimo ed essere impugnato in presenza di vizi di forma, incapacità del testatore o irregolarità sostanziali. Vediamo ciascun caso.
Vizi di forma
Ogni tipo di testamento deve rispettare forme specifiche stabilite dalla legge:
- testamento olografo: scritto, datato e sottoscritto interamente a mano dal testatore (art. 602 c.c.). Se manca uno di questi requisiti, il testamento è nullo.
- testamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (art. 603 c.c.).
- testamento segreto: consegnato al notaio in busta sigillata con testimoni (art. 604 c.c.).
La mancanza di una di queste formalità rende il testamento impugnabile perché invalido.
Incapacità del testatore
L’art. 591 c.c. stabilisce che un testamento è invalido se redatto da una persona minore di età; interdetta per infermità mentale; incapace di intendere e di volere al momento della stesura. Con particolare riferimento a quest’ultima circostanza è possibile dimostrare l’incapacità del testatore mediante documentazione medica, testimonianze o perizia.
Dolo o frode
Il testamento può essere impugnato se è stato redatto sotto minaccia, inganno, o manipolazione da parte di terzi (art. 624 c.c.). Ad esempio, se una persona ha esercitato pressioni indebite per ottenere benefici a scapito di altri eredi.
Lesione dei diritti dei legittimari
Un aspetto particolarmente rilevante è il diritto dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti), previsto dagli artt. 536 e ss. c.c. Se il testamento lede la quota di legittima, gli eredi lesi possono agire con la riduzione delle disposizioni testamentarie. Questo strumento consente di riportare le disposizioni in linea con le quote di riserva.
Come impugnare un testamento?
In primo luogo, occorre analizzare il testamento per identificare eventuali irregolarità. Ciò può essere fatto con l’ausilio di un avvocato esperto in successioni. Se sussistono i presupposti per l’impugnazione, l’avvocato potrà procedere con un’azione giudiziale. L’impugnazione deve essere proposta entro 5 anni dal momento in cui si ha conoscenza del testamento (art. 606 c.c.). La procedura prevede il deposito di un atto di citazione, nel quale si espongono le ragioni a sostegno dell’impugnazione e si forniscono prove documentali, perizie grafologiche e prove testimoniali. Spesso la dimostrazione della sussistenza dei vizi richiede l’intervento di un CTU (Consulente Tecnico d’ufficio) nominato dal giudice per verificare, ad esempio, la capacità del testatore o la genuinità del documento. Se il giudice accerta che il testamento è invalido o inefficace, dispone la sua annullabilità (per vizi di forma o dolo) o la sua nullità assoluta (per incapacità del testatore). In entrambi i casi, si applicheranno le regole della successione legittima, salvo esistenza di un testamento valido precedente.
Quali sono i documenti necessari per gestire la successione?
Gestire una successione richiede la raccolta di una serie di documenti per trasferire i beni del defunto agli eredi e adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 2025 – con il D.lgs. n. 139/2024, la gestione burocratica delle successioni cambia volto. Tra le principali novità: l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione di successione e l’introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta di successione, con possibilità di rateizzazione. Saranno gli eredi a calcolare l’importo dell’imposta da pagare, senza dover attendere il calcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Documento |
Descrizione |
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Certificato di morte |
Documento attestante il decesso. |
Dichiarazione di successione |
Modulo da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’apertura della successione, contenente l’elenco completo dei beni e dei diritti trasmessi, nonché delle passività deducibili. |
Atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà |
Attesta la qualità di erede, indicando gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di successione (legittima o testamentaria) e il regime patrimoniale dei coniugi, se applicabile. |
Testamento |
Se esistente, copia autenticata del testamento con verbale di pubblicazione redatto da un notaio. |
Visure catastali |
Visure degli immobili del defunto e certificati relativi a beni mobili registrati (veicoli, imbarcazioni o aeromobili). |
Documentazione bancaria |
Relativa a conti correnti, depositi, mutui, titoli o altri rapporti finanziari intestati al defunto. |
Documentazione su passività e debiti |
Informazioni sui debiti e sulle passività del defunto. |
Eventuali atti di rinuncia all’eredità |
Documentazione che attesta la rinuncia all’eredità da parte di uno o più eredi. |
Documentazione relativa ad aziende o partecipazioni societarie |
Informazioni e documenti relativi a imprese o quote societarie intestate al defunto. |
Polizze assicurative |
Contratti di assicurazione sulla vita o su beni del defunto. |