Polizza e surroga del mutuo: come passare a un’altra banca

Scopri come strappare condizioni migliori del mutuo attraverso la surroga e quando c’è la convenienza di passare da una banca all’altra

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Barbara Pede

Data journalist

Data journalist, giornalista professionista, copywriter e ghost writer, ha maturato la sua esperienza inizialmente in ambito televisivo per specializzarsi successivamente nel linguaggio web.

Pubblicato: 28 Novembre 2023 10:19

La corsa al rialzo dei tassi di interesse sembra essersi arrestata, ma chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile prima del 21 luglio 2022 (da quando cioè la Bce ha aumentato i tassi per ben 10 volte consecutive) potrebbe avere difficoltà a rispettare i pagamenti delle rate. Come fare? Una soluzione c’è: la surroga. È il meccanismo che consente di rivolgersi a un’altra banca che applica condizioni più convenienti. Ci sono, però, regole da rispettare e un iter da seguire. Inoltre, se al momento della sottoscrizione del mutuo si è stipulata anche una polizza assicurativa, è bene sapere come muoversi nel passaggio da un istituto di credito all’altro.

Cos’è e come funziona la surroga del mutuo

La surroga di un mutuo è un’operazione che permette la portabilità del finanziamento da una banca all’altra come previsto dal nostro ordinamento in base alla Legge Bersani n. 40/2007 sulle liberalizzazioni dei servizi.

Solitamente, il mutuatario la richiede perché ottiene condizioni migliori per la propria situazione finanziaria dal nuovo istituto di credito. Infatti, con la surroga è possibile:

  • modificare l’importo delle rate in aumento o, più spesso, in diminuzione (in modo da poter rispettare le scadenze)
  • modificare la durata del mutuo
  • passare dal tasso variabile a fisso o viceversa

In sostanza, la surroga consente di estinguere il mutuo con l’istituto di credito originario per stipularne uno nuovo con un’altra banca.
Ma attenzione ai vincoli: non è possibile modificare l’importo del capitale residuo da restituire (quindi, nel caso si abbia bisogno di più soldi bisognerà ricorrere alla sostituzione del mutuo) e l’identità del mutuatario (è vietato, ad esempio, intestare il nuovo mutuo al coniuge o, comunque, a una persona terza).

Avviare la portabilità del mutuo è semplice: ci si deve essenzialmente rivolgere all’istituto di credito selezionato e comunicare l’intenzione di trasferire il finanziamento. Sarà quest’ultimo a farsi carico di tutte le pratiche necessarie per il passaggio.
La parte delicata è, invece, ottenere il via libera dalla nuova banca. Infatti, mentre quella originaria è obbligata ad accettare la richiesta di surroga, il nuovo istituto di credito non lo è e darà una risposta positiva solo dopo aver vagliato la capacità economica del richiedente.

Quando conviene la surroga del mutuo

Sull’aspetto dei costi dell’operazione, la surroga non prevede spese poiché quelle peritali e notarili per l’accensione del nuovo mutuo sono a carico della nuova banca. Tutt’al più al mutuatario potrà essere richiesto il pagamento di una penale per l’estinzione anticipata del prestito da parte di quella originaria.

Sul piano finanziario, la surroga è più conveniente nei primi anni di finanziamento. Questo perché la stragrande maggioranza delle banche applicano un piano di ammortamento alla francese: le rate dei primi anni sono costituite soprattutto dagli interessi che vanno a scalare nel tempo; viceversa, la quota del capitale è inizialmente bassa ed è crescente fino a diventare preponderante negli ultimi anni.

Cambiare banca a metà o verso la fine del piano di rimborso significa dover restituire principalmente il capitale, mentre sono stati pagati fino a quel momento la maggior parte degli interessi.
Ma aldilà di questo, la convenienza va considerata caso per caso perché potrebbe essere dovuta a tassi di interesse più bassi offerti dalla nuova banca oppure a rate più basse e sostenibili.

Cosa accade se si è stipulata una polizza

Se in fase di stipula del mutuo si è sottoscritta una polizza assicurativa, l’assicurazione deve restituire al mutuatario “la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”. Lo prevede l’art. 22, comma 15-quater, del D.L. 179/2012 che specifica come l’ammontare da restituire è calcolato in funzione degli anni (e frazione di anno) mancanti alla scadenza della copertura assicurativa e in funzione del capitale assicurato. Il pagamento deve essere effettuato entro un massimo di 30 giorni, come specifica l’art. 1 del Regolamento IVASS n. 40/2012.
Ciò che può essere decurtato dal premio da corrispondere, sono le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione della polizza e per il rimborso del premio, a patto che siano indicate nel contratto e che non risultino così onerose da rappresentare un “ostacolo alla portabilità dei mutui”.

Ci sarebbe, però, anche un’altra soluzione, concessa sempre dall’art. 22 al comma 15-sexies: trasferire anche la polizza assicurativa a favore della nuova banca.