Come funziona il congedo di maternità facoltativa

Scopri in questo articolo come funziona la maternità facoltativa e come richiederla. Leggi di più!

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Redazione

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La maternità facoltativa è un diritto che spetta alle mamme ed i papà che lavorano e consiste nella possibilità di richiedere un periodo di astensione dal lavoro per la nascita del bambino. Oltre al congedo obbligatorio di maternità/paternità, i genitori possono dunque scegliere liberamente di fruire o meno anche della maternità facoltativa o meglio del congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Come per la maternità/paternità obbligatoria, anche per il congedo parentale è prevista un’indennità erogata dall’INPS. La durata della maternità facoltativa e l’importo dell’indennità corrisposta dipendono principalmente dalla categoria di lavoratori a cui appartengono i genitori. Scopri se possiedi i requisiti necessari per poter richiedere tale tipologia di congedo e come presentare la domanda.

Come funziona la maternità facoltativa?

Grazie alla maternità facoltativa dunque i genitori siano essi naturali, adottivi o affidatari possono godere di un periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro per soddisfare i bisogni affettivi e relazionali di uno o più bambini. Per tutta la durata del congedo parentale, l’INPS riconosce ai genitori un’indennità. In merito al funzionamento della maternità facoltativa è importante sapere che i genitori possono fruirne contemporaneamente e scegliere anche se in modo continuativo o frazionato (anche a ore).

Maternità facoltativa ad ore

La legge n° 228/2012 ha inoltre introdotto la possibilità per i genitori di frazionare a ore la maternità/paternità facoltativa. In merito alle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, ai criteri per calcolare la base oraria ed il monte orario giornaliero bisogna attenersi a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Qualora non siano presenti tali indicazioni, bisogna far riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo n° 80 del 15 giugno 2015: la durata del congedo parentale ad ore è pari alla metà delle ore medie di lavoro. Se ad esempio la tua giornata di lavoro è mediamente di 8 ore, il permesso sarà di 4 ore. La fruizione di tale tipologia di congedo non è però cumulabile con altre tipologie di permessi o riposi. In merito ai beneficiari e all’indennità prevista, si rimanda ai paragrafi successivi.

Chi può richiedere il congedo di maternità facoltativa?

La maternità facoltativa prevista dall’INPS spetta alle seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

Non spetta ai genitori:

Lavoratori/lavoratrici dipendenti

Il periodo complessivo di congedo parentale tra i due genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il congedo parentale può invece durare fino ad 11 mesi. Il diritto di astensione dal lavoro può essere esercitato nello specifico:

Nel caso di adozione ed affidamento le modalità di fruizione sono le stesse: il congedo spetta entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, a prescindere dalla sua età e non oltre il compimento dei 18 anni. Il congedo parentale viene immediatamente interrotto nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratrici/Lavoratori Iscritti alla Gestione Separata

Per i lavoratori a progetto e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata spetta un congedo parentale per un periodo non superiore ai 3 mesi entro e non oltre il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento, i 3 mesi sono fruibili entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia a condizione che lo stesso, all’atto dell’adozione/affidamento, non abbia compiuto i 12 anni d’età.

Lavoratrici autonome

Anche per le lavoratrici autonome, la durata della maternità facoltativa è pari a 3 mesi entro e non oltre il primo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino.

Indennità di maternità facoltativa: quanto spetta e come viene erogata?

Come per la durata, anche l’importo dell’indennità di maternità facoltativa viene calcolato in base alla categoria lavorativa di appartenenza.

Dipendenti

Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti l’INPS riconosce un’indennità pari:

Per il calcolo dei giorni indennizzabili il meccanismo è il seguente:

Il pagamento dell’indennità solitamente viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e recuperato dallo stesso mediante conguaglio sui contributi da versare con il modello F24. Se sei un lavoratore agricolo, un lavoratore stagionale a termine o un lavoratore dello spettacolo a tempo determinato, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS. A differenza del congedo per malattia o quello di congedo di maternità obbligatorio, non sono previste integrazioni l’indennità dell’INPS da parte dell’azienda. A meno che non siano espressamente indicate nei contratti collettivi o negli accordi aziendali.

Iscritti alla Gestione Separata

L’indennità riconosciuta alle lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata è pari al 30% del reddito di lavoro. Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.

Lavoratrici autonome

L’indennità di maternità facoltativa è pari al 30% della retribuzione convenzionale per l’anno in cui ha inizio il congedo stesso ed anche in questo caso è l’INPS che provvede direttamente al pagamento.

Maternità facoltativa: come si presenta la domanda

Se rientri nelle categorie di lavoratori su elencate e possiedi tutti i requisiti richiesti, hai diverse opzioni per richiedere il congedo di maternità facoltativa. La domanda può essere presentata:

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo che hai intenzione di richiedere. Questo è un aspetto da non sottovalutare: se invii la domanda dopo ti verranno pagati soltanto i giorni successivi alla data di presentazione della domanda. Se ad esempio cominci il periodo di congedo parentale il 1 giugno ma invii la domanda il 7 giugno, riceverai il pagamento soltanto per i giorni dal 7 giugno in poi.

Ricorda inoltre che per ogni periodo di congedo, dovrai inviare una nuova richiesta. In merito alle tempistiche, l’INPS rammenta che salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore deve dare un preavviso al datore di lavoro secondo le modalità ed i tempi indicati nei contratti collettivi. Il termine di preavviso non può essere mai inferiore a 5 giorni nel caso di congedo parentale mensile e giornaliero. Per il congedo parentale ad ore valgono le stesse modalità, cambia il termine di preavviso al datore di lavoro che non può essere inferiore a 2 giorni.

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