Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole

Tassazione al 26% ancora per una volta per le criptovalute nel Modello 730/2026, ma dal prossimo anno cambia tutto con le imposte

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

Il 2026 segna uno spartiacque definitivo per la fiscalità delle attività digitali in Italia. Se negli anni passati il settore delle criptovalute è stato caratterizzato da qualche incertezza normativa, spesso colmata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate non sempre tempestive, oggi ci troviamo di fronte a un quadro legislativo consolidato ma estremamente rigoroso. Quando si ritrovano a compilare il Modello 730/2026, riferito al periodo d’imposta 2025, i risparmiatori e gli investitori in Bitcoin, Ethereum e altri asset virtuali devono affrontare gli obblighi di trasparenza totale.

La principale novità non riguarda solo l’aspetto numerico delle tasse, ma l’integrazione completa del monitoraggio nel modello semplificato per eccellenza. Non è più necessario essere un esperto contabile per dichiarare le proprie valute virtuali: il Fisco ha aperto le porte del 730, ma al contempo ha eliminato ogni zona d’ombra e ogni franchigia di favore.

Criptovalute, addio alla franchigia dei 2.000 euro

Fino al recente passato, molti piccoli investitori potevano beneficiare di una soglia di esenzione sulle plusvalenze realizzate, fissata a 2.000 euro per periodo d’imposta. Questa agevolazione è ormai un ricordo del passato. La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha riscritto le regole del gioco: a partire dai redditi maturati nel 2025 – che si dichiarano appunto nel 2026 – ogni singolo euro di plusvalenza netta concorre alla formazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Questo cambiamento radicale obbliga anche il micro-investitore, colui che magari ha guadagnato poche centinaia di euro vendendo frazioni di asset digitali, a procedere con il calcolo analitico e la dichiarazione. L’obiettivo del legislatore è chiaro: tracciare ogni flusso di ricchezza generato nel mondo virtuale per equipararlo, sotto il profilo del prelievo, alle altre rendite finanziarie.

Modello 730/2026: il ruolo centrale dei Quadri W e T

Per anni, il possesso di attività estere o cripto-attività ha costretto i contribuenti a presentare il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico), un adempimento più complesso e oneroso rispetto al classico Modello 730. Nel 2026, la procedura è stata snellita, ma non per questo resa meno rigorosa.

Il Quadro W: il termometro del possesso

Il Quadro W è l’erede del vecchio Quadro RW e rappresenta lo strumento principe per il monitoraggio fiscale. Qui non si dichiarano i guadagni, ma la semplice esistenza degli asset. Molti contribuenti cadono nell’errore di pensare che, se non hanno venduto o non hanno guadagnato, non debbano dichiarare nulla. È un errore che può costare caro. Nel Quadro W vanno indicati:

Proprio l’IC rappresenta un onere patrimoniale costante: un prelievo dello 0,2% annuo che si applica sul valore delle cripto-attività, del tutto simile all’imposta di bollo che ogni contribuente deve pagare sui dossier titoli bancari o sui conti correnti.

Il Quadro T: la determinazione del reddito

Se il Quadro W monitora la consistenza del portafoglio, il Quadro T entra nel merito dei guadagni. In questo quadro devono essere riportate le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso.

Nel Rigo T41 si inseriscono i dati relativi alle cessioni di criptovalute che non hanno subito processi di rivalutazione o affrancamento. È necessario indicare in colonna 1 il corrispettivo percepito (quanto è stato incassato dalla vendita) e in colonna 2 il costo d’acquisto (quanto avevamo speso originariamente).

Il Rigo T42 è riservato a chi ha aderito alle procedure di affrancamento previste dalle leggi precedenti, permettendo di utilizzare un valore rivalutato come base di costo per abbattere la plusvalenza.

Il Rigo T43 è fondamentale per chi ha subito perdite (minusvalenze). Se nel 2025 si sono concluse delle vendite in perdita, queste cifre possono essere usate per compensare i guadagni, riducendo l’imponibile. Se le perdite superano i guadagni, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei quattro anni successivi, a patto che siano indicate correttamente in dichiarazione.

Aliquote e prospettive: il 26% e l’ombra del 33%

Per il 2025, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze rimane stabilizzata al 26% (ricordare questa informazione è importante: su questa aliquota si basa il Modello 730/2026, attraverso il quale si dichiarano i redditi dello scorso anno). Si tratta della medesima aliquota applicata a capital gain su azioni o obbligazioni (eccetto i titoli di Stato). Tuttavia, è importante dare uno sguardo su ciò che accadrà subito dopo la chiusura della dichiarazione dei redditi di quest’anno. La normativa ha già previsto che per i redditi generati a partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota ordinaria per le cripto-attività salirà al 33%. Questo significa che le scelte di investimento effettuate oggi avranno un impatto fiscale sensibilmente diverso nella Modello 730/2027. L’unica eccezione rilevante riguarda i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al regolamento MiCA, che manterranno l’aliquota al 26%. Questa distinzione mira a favorire l’uso di strumenti digitali regolamentati e stabili rispetto alla volatilità speculativa di asset come Bitcoin.

L’impatto sul calcolo Isee

Un aspetto spesso sottovalutato, ma di enorme impatto sociale, è l’inserimento delle criptovalute nel calcolo dell’Iseo 2026. Fino a poco tempo fa, le attività digitali rimanevano in una sorta di limbo patrimoniale, non venendo conteggiate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Da quest’anno, il valore del portafoglio crypto detenuto al 31 dicembre deve essere inserito tra le componenti del patrimonio mobiliare. Questo potrebbe comportare un innalzamento dell’indicatore Isee, influenzando l’accesso a bonus nido, agevolazioni universitarie, tariffe ridotte per i servizi comunali e altre prestazioni assistenziali. Il Fisco non considera più le cripto come un gioco tecnologico, ma come ricchezza effettiva a disposizione del nucleo familiare.

Anche le criptovalute sono tracciabili

L’illusione dell’anonimato nelle transazioni cripto è definitivamente tramontata. L’integrazione della direttiva europea DAC8 – recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 – nel sistema italiano ha conferito all’Agenzia delle Entrate poteri di controllo senza precedenti.

Gli exchange di criptovalute, sia nazionali che internazionali, sono ora obbligati a trasmettere periodicamente i dati relativi ai propri clienti e alle transazioni effettuate. Questi dati confluiscono nell’Anagrafe Tributaria, permettendo al Fisco di effettuare controlli incrociati automatizzati. Se un contribuente omette di compilare il Quadro W ma il suo nome figura nei report inviati da un exchange, l’accertamento diventa quasi inevitabile.

L’importanza della documentazione

In questo contesto, la tenuta di una contabilità personale ordinata non è più opzionale. È necessario conservare:

Ricordiamo che, in caso di mancata dimostrazione del costo d’acquisto, l’Agenzia delle Entrate ha il potere legale di considerare il costo pari a zero. Questo significa che l’intera somma incassata dalla vendita verrebbe tassata al 26% (o al 33% dal prossimo anno), trasformando un potenziale guadagno in un salasso fiscale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Le sanzioni per l’omessa dichiarazione sono state calibrate per essere un forte deterrente. Per la mancata compilazione del quadro di monitoraggio (Quadro W), le multe variano dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Se gli asset sono detenuti in paesi considerati paradisi fiscali o in black-list, le sanzioni raddoppiano e i termini per l’accertamento passano da 5 a 10 anni (o anche 14 in casi specifici).

Per chi si accorge di aver commesso un errore o di aver dimenticato una posizione negli anni passati, resta comunque valida la strada del ravvedimento operoso. Questa procedura permette di regolarizzare la propria posizione pagando sanzioni ridotte, a patto che la violazione non sia stata già contestata o che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

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