Reddito di emergenza fino a 840 euro, nuove istruzioni Inps

Regole e domande anche per gli ex percettori di NASpI e DIS-COLL nella nuova circolare Inps

Pubblicato: 15 Aprile 2021 14:34

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Fino al 30 aprile è possibile inviare la domanda di Reddito di emergenza 2021 solo per via telematica sul sito dell’Inps. L’Istituto ha pubblicato una nuova circolare sulla misura prevista dal dl Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla legge.

Reddito di emergenza, a quanto ammonta

Il beneficio economico del Rem è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che – al momento della presentazione della domanda – si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione; la presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare:

Reddito di emergenza, nuovi beneficiari

Come ricorda la circolare n°61 del 14/04/2021, il decreto Sostegni ha individuato a una nuova categoria di beneficiari rispetto a quelli previsti dai decreti precedenti (Rilancio e Agosto), ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi e la Discoll e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questa ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.

Per ottenere il Rem la famiglia deve avere un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.

Rem, come viene pagato

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021. Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante sms e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Si precisa che il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui:

In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un sms di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da Postel la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.

Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo.

 

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