Una delle voci che compongono il Modello 730/2025 è quella relativa ai redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo, che non derivano da unâattivitĂ svolta a livello professionale, pur essendo gestiti con un regime analogo.
Le categorie reddituali che rientrano in questa fattispecie sono diverse: si va dalle opere dellâingegno alle partecipazioni agli utili. Ma non solo: vi rientrano anche le indennitĂ per la cessazione dei rapporti di agenzia e i compensi ottenuti per lo svolgimento di attivitĂ particolari.
Indice
Quali sono i redditi assimilati
Ma quali sono i redditi assimilati che devono essere gestiti allâinterno del Modello 730/2025? A identificarli ci ha pensato lâarticolo 53, comma 2, del TUIR, che definisce le categorie e i criteri attraverso i quali devono essere tassati.
Un caso particolare è rappresentato dai redditi derivanti dallâutilizzazione economica delle opere dâingegno. Vi rientrano quelli derivanti dai compensi per brevetti industriali, processi, formule o informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Unâaltra voce peculiare è costituita dalle partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, che assumono rilevanza particolare quando lâassociato apporta esclusivamente un contributo lavorativo. Si tratta di una distinzione importante, perchĂŠ quando è stato apportato del capitale, gli eventuali proventi rientrano nella categoria dei redditi di capitale.
| Redditi assimilati al lavoro autonomo | |
|---|---|
| đ Diritti dâautore / opere dellâingegno | Compensi percepiti dallâautore o inventore per lâutilizzo economico di opere, brevetti, formule, ecc. |
| đ¤ Partecipazioni agli utili | Quote di utili per associati in partecipazione o soci promotori/fondatori |
| đ§ž IndennitĂ e compensi speciali | IndennitĂ per cessazione rapporti di agenzia Compensi per attivitĂ come levata dei protesti Giudici onorari |
| đź Compensi occasionali professionali | Prestazioni occasionali non continuative certigicate tramite CU (codice M/O/N etc.) |
Diritti dâautore e opere dellâingegno
Lo sfruttamento economico del diritto dâautore merita un approfondimento a parte, trattandosi di un tema complesso.
Quando i contribuenti operano in ambito editoriale, i compensi erogati agli autori per articoli pubblicati su quotidiani e riviste rientrano nella categoria dei redditi assimilati.
I compensi destinati a correttori di bozze o fornitori di notizie, invece, non rientrano in questa fattispecie.
Un importante chiarimento è arrivato dallâAgenzia delle Entrate, che ha specificato come sia possibile, per lo stesso soggetto, conseguire sia compensi per diritti dâautore sia redditi di lavoro autonomo professionale.
A questa regola esiste però unâeccezione, che si configura quando il diritto dâautore è legato a prestazioni tipiche di unâattivitĂ professionale. Ă il caso, ad esempio, di un autore di programmi televisivi con partita Iva.
In queste situazioni, per la determinazione del reddito si applicano deduzioni forfettarie differenziate:
- del 25% per i soggetti con etĂ pari o superiore a 35 anni;
- del 40% per coloro che hanno meno di 35 anni.
Il legislatore ha introdotto questa differenziazione per incentivare lâattivitĂ creativa degli autori, ritenendo che sia necessario sostenere costi per avviarla.
Diritto dâautore e regime forfettario
Unâulteriore particolaritĂ riguarda la gestione dei diritti dâautore per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Secondo lâAgenzia delle Entrate, i proventi concorrono al raggiungimento della soglia degli 85.000 euro solo se correlati allâattivitĂ di lavoro autonomo. Va valutato caso per caso se tali compensi sarebbero stati percepiti anche in assenza dellâattivitĂ professionale.
Per chi aderisce al regime forfettario si applicano le deduzioni del 40% o del 25%, in base allâetĂ . Gli importi percepiti si cumulano agli altri compensi professionali. Lâimposta sostitutiva â pari al 5% o al 15% â si applica sullâammontare complessivo dei redditi maturati.
Redditi assimilati costituiti da compensi specifici
Sono soggette a tassazione separata (con possibilitĂ di optare per il regime ordinario) le indennitĂ ricevute per la cessazione dei rapporti di agenzia. Si tratta di compensi spesso elevati, concentrati in un unico periodo dâimposta.
Spetta invece una deduzione forfettaria del 15% per i redditi derivanti dallâattivitĂ di levata dei protesti svolta dai segretari comunali. In questo caso, lâagevolazione è inferiore rispetto a quella prevista per i diritti dâautore, in virtĂš della diversa natura dellâattivitĂ e dei costi da sostenere.
Una novitĂ nellâelenco dei redditi assimilati riguarda le indennitĂ corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari immessi in servizio dal 15 agosto 2017. I compensi percepiti sono tassati per lâintero ammontare, senza deduzioni forfettarie.
Come vengono tassati i redditi assimilati
Per i redditi assimilati si applica il principio di cassa: la tassazione avviene nel momento in cui i compensi sono effettivamente percepiti.
Per quanto riguarda i diritti dâautore, il reddito corrisponde allâammontare dei compensi ricevuti in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazioni agli utili (con le deduzioni del 25% o 40% a seconda dellâetĂ del contribuente). La verifica anagrafica va effettuata al momento dellâerogazione del compenso.
Costituiscono reddito per lâintero ammontare incassato le partecipazioni agli utili e le indennitĂ per la cessazione dei rapporti di agenzia: il contribuente non può avvalersi della deduzione analitica dei costi sostenuti.
Se da un lato questa impostazione semplifica gli adempimenti fiscali, dallâaltro penalizza chi affronta spese significative.
Come gestire il Modello 730/2025
I redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo sono soggetti a una ritenuta dâacconto del 20% con obbligo di rivalsa, applicata direttamente dai sostituti dâimposta. La ritenuta costituisce un acconto sulle imposte dovute e deve essere riportata nel Modello 730/2025 per il calcolo del saldo finale.
Per indicare i redditi assimilati, i contribuenti devono compilare alternativamente:
- il quadro RL del Modello Redditi PF, sezione III (Altri redditi di lavoro autonomo);
- il quadro M del Modello 730/2025.