Un volo cancellato dà diritto al rimborso anche in questa fase delicata per il trasporto aereo, caratterizzata dal caro cherosene? La domanda è quanto mai attuale, dal momento che milioni di italiani stanno procedendo alla prenotazione del volo per le vacanze estive.
La risposta arriva dalla Commissione Europea, che ha dettato le nuove linee guida per il volo. In estrema sintesi la Commissione, intervenendo a tutela dei consumatori, ha stabilito che l’aumento del prezzo del cherosene non può essere utilizzato dalle compagnie aeree come scusa per negare i risarcimenti in caso di voli cancellati.
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Volo cancellato per circostanza straordinaria
Il nodo della questione gira attorno alla definizione di “circostanza straordinaria”. Secondo la normativa, le compagnie aeree sono esentate dall’indennizzo solo se il problema che ha portato alla cancellazione del volo è causato da eventi imprevedibili e inevitabili.
Bruxelles ha precisato che il rischio d’impresa non può essere considerato una circostanza straordinaria. Nel rischio di impresa, quindi, deve essere prevista anche la possibile oscillazione dei prezzi di mercato. Cosa che è avvenuta a seguito della crisi dello Stretto di Hormuz.
Ne consegue che se una compagnia decide di tagliare una rotta, perché non più redditizia a causa del costo del carburante, deve comunque risarcire il passeggero.
Rimborso per aereo cancellato: le tabelle
In caso di cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Ce 261/2004. E gli importi variano in base alla distanza del volo:
- 250 euro per tratte inferiori a 1.500 km;
- 400 euro per collegamenti tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 euro per tutti i voli che superano i 3.500 km.
Oltre all’indennizzo, le compagnie hanno anche l’obbligo di fornire assistenza ai passeggeri rimasti a terra e di porre loro un’alternativa:
- poter usufruire di un altro volo;
- oppure il rimborso integrale del biglietto.
Il biglietto aereo e l’adeguamento carburante
La Commissione Ue si è poi espressa su un’altra pratica messa in atto dalle compagnie aeree: l’applicazione del supplemento carburante sul prezzo finale del biglietto già venduto. Con tale espediente alcune compagnie hanno, di fatto, scaricato gli extracosti sui viaggiatori.
Ana-Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione, ha puntualizzato che “in questo momento l’aumento dei prezzi di carburante è chiaramente prevedibile” e quindi non è consentito imporre sovrapprezzi retroattivi. Le uniche eccezioni riguardano i pacchetti turistici dei tour operator, mentre per i voli di linea singoli tale pratica è considerata non conforme al regolamento sui servizi aerei.
Nuovi diritti per le compagnie aeree
Le compagnie aeree, comunque, portano a casa due risultati. Per prima cosa, se dimostrano problemi di approvvigionamento potranno essere esentate dagli obblighi relativi agli slot di atterraggio e decollo.
In secondo luogo, è stata sospesa la norma che impone un carico di carburante del 90% al decollo. La misura è volta a evitare la chiusura forzata di alcune rotte.
Compagnie aeree sotto la lente dell’Antitrust
L’Antitrust in Italia ha già avviato accertamenti su alcuni vettori per l’applicazione di supplementi cherosene non dovuti.
E le associazioni dei consumatori, tra cui Codacons e l’Unione Nazionale Consumatori, sono pronte a dare battaglia con azioni legali e class action per ottenere la restituzione delle somme versate indebitamente dai passeggeri.