Reddito di cittadinanza: quando possono richiederlo sia la madre che il padre

Ci sono dei casi in cui il reddito di cittadinanza può essere richiesto sia dalla madre che dal padre

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Redazione

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Quando due genitori possono richiedere il reddito di cittadinanza contemporaneamente? È ammesso l’assegno doppio per lo stesso figlio? Di fatto, la normativa vigente riconosce il sussidio sia alla madre che al padre, ma solo in determinati casi. Vediamo quali.

Reddito di cittadinanza, le condizioni di accesso per le famiglie

Per ottenere la card Rdc (qui i casi in cui scatta il sequestro) il richiedente deve far parte di un nucleo familiare che sia in possesso di determinati requisiti. Alle condizioni soggettive (cittadinanza, disoccupazione etc.) si aggiungono infatti quelle economiche, che tendono conto di tutti i componenti della famiglia, conviventi e/o a carico del beneficiario.

Nello specifico, il nucleo familiare deve essere in possesso di:

Pertanto, se a far richiesta del reddito di cittadinanza è il padre, lo stesso sussidio non può essere riconosciuto alla madre, questo perché la quota assegnata al primo viene calcolata tenendo conto degli altri membri della famiglia (qui le modalità di rinnovo). L’importo verrà riconosciuto quindi ad una sola persona, ma ne beneficiano anche gli altri conviventi.

Reddito di cittadinanza, quando possono richiederlo sia la madre che il padre

Come accennato sopra, vi sono delle situazioni in cui il reddito di cittadinanza può essere richiesto e riconosciuto sia al padre che alla madre.

Infatti, il genitore non coniugato e non convivente può presentare domanda RdC per il suo nucleo familiare (qui vi spieghiamo come funziona in caso della pratica se ne occupi un Caf), anche se il nucleo familiare del figlio in cui viene attratto ha già inoltrato la richiesta ed è stato ammesso alla misura. In questa categoria, in particolare, rientrano madri e padri separati, divorziati e non conviventi.

Attenzione però, il genitore in questo caso può presentare la domanda per il nucleo familiare attuale (che può essere diverso dal quello del figlio, ai sensi dell’articolo 7 del DPCM 159/2013). Se il figlio risulterà essere a proprio carico, dunque, se ne terrà conto anche nella definizione dell’importo, in caso contrario saranno valutati tutti gli altri fattori che concorrono alla formazione dello stesso.

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