Tra i diversi metodi per la riscossione dei tributi previsti dall’ordinamento italiano c’è la ritenuta d’acconto: chi eroga una somma, in determinati casi previsti espressamente dalla legge, trattiene una percentuale sul compenso pattuito e lo versa all’erario. Il committente, in questo modo, agisce come sostituto d’imposta: agisce, in altre parole, in sostituzione del contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Trattiene le imposte dovute per i compensi percepiti dal lavoratore, per le pensioni erogate e altri tipi di reddito. Le somme trattenute costituiscono una parte delle tasse che il contribuente dovrà pagare..
Di non così immediata comprensione, la ritenuta d’acconto è dunque una trattenuta Irpef (per i redditi delle persone giuridiche) o Ires (in caso di persone giuridiche, e dunque di società) effettuata sulle somme di denaro percepite dai datori di lavoro o dai clienti, dalle banche o dagli istituti finanziari. Dai sostituti d’imposta, insomma. In Italia, sono soggetti a ritenuta d’acconto i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, i redditi da capitale e altri redditi espressamente previsti dalla Legge.
Indice
Che cos’è la ritenuta d’acconto
Per capire che cos’è la ritenuta d’acconto, bisogna prima specificare che non ne esiste un’unica tipologia. Le più diffuse sono due: la ritenuta a titolo di acconto e la ritenuta a titolo di imposta. Nel primo caso vi è una ritenuta del 20% da parte di chi riceve la prestazione (se si emette fattura di 1.000 euro ad un soggetto con partita IVA, se ne percepiranno effettivamente 800 in quanto 200 saranno l’anticipazione sulle imposte che su quei 1.000 bisognerà poi versare), nel secondo caso – ai fini della tassazione – sul totale si versa solo il 20% (per quel compenso, all’erario non bisognerà dunque riconoscere alcuna altra somma).
La ritenuta d’acconto, dunque, può essere un’anticipazione delle imposte che si andranno poi a pagare, oppure può rappresentare l’imposta vera e propria dovuta allo Stato. Tuttavia, il discorso è ancora più complesso: sono infatti soggetti alla ritenuta – oltre ai professionisti che emettono fattura – anche i redditi da lavoro dipendente e i redditi da capitale, perciò è necessario effettuare alcune distinzioni importanti.
Come si calcola la ritenuta d’acconto per i liberi professionisti
Come funziona la ritenuta d’acconto? Nella sua fattispecie più comune – quella del libero professionista con partita Iva che emette fattura ad un altro soggetto con partita Iva, o quella di chi non ha una partita Iva ma svolge una prestazione occasionale (entro i limiti consentiti dalla Legge) – il cliente che andrà a saldare la fattura verserà per il lavoratore autonomo un modello F24 con codice tributo 1040 (a titolo Irpef), andando così ad anticipargli una quota delle sue tasse. Chi riceve il pagamento, dunque, si vedrà bonificare il lordo con l’eventuale aggiunta di IVA e contributo integrativo, in base alla sua cassa di appartenenza, ma con la sottrazione della ritenuta.
Come si calcola la ritenuta d’acconto? In realtà è molto semplice: nella grande maggioranza dei casi, corrisponde al 20% dell’imponibile. Bisogna dunque prendere l’importo lordo e moltiplicarlo per 0,2. Se invece la si deve calcolare dal netto, bisognerà dividere questo per 0,8 così da ottenere l’importo lordo: moltiplicando quest’ultimo per 0,25 si otterrà la ritenuta d’acconto. È un punto fondamentale, questo: per calcolare la ritenuta d’acconto bisogna partire sempre dall’importo lordo, senza considerare l’IVA (che viene eventualmente aggiunta dopo), le rivalse INPS e le marche da bollo.
Se l’aliquota ordinaria della ritenuta d’acconto è del 20%, ci sono delle eccezioni: sale infatti al 30% in caso il professionista che emette fattura con ritenuta d’acconto sia un soggetto residente all’estero. Inoltre, aumenta dal 20% al 23% nel caso di compensi agli sportivi dilettanti a cui – quando il reddito annuo percepito è superiore a 20.658,28 euro – viene operata una ritenuta a titolo di imposta pari appunto al 23% (a cui vengono sommate l’addizionale regionale e comunale), mentre i compensi sotto 10 mila euro non sono tassati.
Semplificando, la ritenuta d’acconto è pari al:
- 20% per professionisti residenti in Italia e per lo sfruttamento delle opere d’ingegno;
- 30% per professionisti residenti all’estero e per lo sfruttamento delle opere d’ingegno di soggetti non residenti;
- 23% per sportivi dilettanti che superano la soglia minima di compensi di 10 mila euro;
- 23% sul 50% dell’imponibile per agenti di commercio, rapporti di commissione, procacciamento d’affari, agenzia e mediazione.
Il versamento della ritenuta d’acconto
Il sostituto d’imposta, entro i termini previsti per la liquidazione delle imposte (in genere, entro il 16 del mese successivo a quello dell’avvenuto pagamento), andrà a versare il modello F24 indicando generalmente come codice tributo 1040 nella sezione “Erario” e inserendo mese e anno per cui il tributo è stato pagato.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, invierà ad ogni lavoratore autonomo per cui nell’anno precedente abbia versato le ritenute d’acconto una certificazione sottoscritta e firmata indicante l’avvenuto pagamento dei compensi e le trattenute effettuate. Tali certificazioni sono fondamentali per i liberi professionisti, in quanto in dichiarazione dei redditi andranno ad indicare l’ammontare delle imposte che altri hanno già versato per loro.
Su cosa viene applicata la ritenuta d’acconto
Per entrare più nel dettaglio, e capire bene come funziona la ritenuta d’acconto, possiamo semplificare dicendo che questa viene applicata:
- prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni occasionali (con aliquota del 20% come ritenuta a titolo d’acconto);
- compensi erogati agli amministratori di condominio (con aliquota del 20% con ritenuta a titolo d’acconto);
- redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di processi e formule (con aliquota del 20% come ritenuta a titolo d’acconto, ma con una riduzione della base imponibile del 25%);
- partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione (con aliquota del 20% come ritenuta a titolo d’acconto);
- compensi per levata protesta esercitata dai segretari comunali (con aliquota del 20% come ritenuta a titolo d’acconto, ma con una riduzione della base imponibile del 15%);
- prestazioni di lavoro autonomo di soggetti non residenti, sui compensi di amministratori di condominio non residenti, sulle partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione percepiti da soggetti non residenti e sui compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali non residenti (con aliquota del 30% come ritenuta a titolo d’imposta);
- redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di processi e formule di soggetti non residenti (con aliquota del 30% come ritenuta a titolo d’imposta, ma con una riduzione della base imponibile del 25%);
- compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio nazionale o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, per l’utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, opere dell’ingegno, invenzioni industriali e simili, nonché per l’uso di veicoli, macchine e altri beni mobili a soggetti non residenti (con aliquota del 30% come ritenuta a titolo d’imposta);
- rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con aliquota del 20% come ritenuta a titolo d’acconto, ma con una riduzione della base imponibile del 50%);
- incaricati alle vendite a domicilio (con aliquota del 23% come ritenuta a titolo d’imposta, ma con una riduzione della base imponibile del 22%).
La ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi da capitale
Ma non sono solamente i redditi da lavoro autonomo ad essere soggetti a ritenuta d’acconto: tale ritenuta grava infatti anche sulle retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro andrà a versare, sempre con modello F24 e negli stessi termini previsti per i lavoratori autonomi, l’imposta: lo farà compilando la sezione erario per le imposte statali, la sezione INPS per i contributi previdenziali, la sezione “altri enti previdenziali e assicurativi per i contributi assicurativi INAIL, la sezione regioni per le addizionali regionali, la sezione ICI e altri tributi locali per le addizionali comunali.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo, invierà poi il CUD indicante tutte le voci relative alle ritenute fiscali, contributive e assicurative detratte al lavoratore dipendente. Infine, sempre tramite F24, e sempre entro i termini previsti per i lavoratori autonomi, il soggetto che abbia redditi da capitale (ad esempio, i dividendi sulle azioni) dovrà andare a versare la ritenuta d’acconto compilando la sezione “erario”, con l’indicazione del relativo codice tributo.
Ci sono poi altri redditi che sono soggetti a ritenuta d’acconto, quelli provenienti da:
- assicurazioni sulla vita soggette a imposta sostitutiva;
- plusvalenze soggette a imposta sostitutiva;
- titoli atipici;
- interessi e premi;
- indennità di esproprio;
- cessioni di diritti d’autore.
Per i compensi ottenuti tramite i diritti d’autore, ad esempio, viene applicata una ritenuta fiscale del 20% a titolo d’acconto, considerando una base imponibile del 60% per chi ha meno di 35 anni, altrimenti del 75% per le persone con un’età anagrafica superiore. È dunque una disciplina non molto semplice quella della ritenuta d’acconto, perciò l’aiuto di un professionista si rivela sempre fondamentale.