Il tribunale di Milano, in una sentenza recente, ha equiparato il lavoro dell’influencer che pubblicizza prodotti attraverso i suoi contenuti a quello degli attori, citando come ragione una legge del 1947 sui lavoratori dello spettacolo. La sentenza inquadra il lavoro dell’influencer proprio come “spettacolo” dal punto di vista legale, obbligando i content creator a versare i contributi previdenziali nella cassa Inps di categoria.
Una sentenza che ribalta anni di regolamentazione del settore. Un processo che era culminato, nel 2025, nel riconoscimento delle attività degli influencer come marketing, e quindi legati al mondo commerciale e non a quello dello spettacolo. Alla professione è stato assegnato anche uno specifico codice Ateco.
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Cosa dice la sentenza che equipara gli influencer agli attori
La sentenza è stata emessa dalla sezione lavoro del tribunale di Milano, ed è la numero 595 del 2026. Il testo afferma:
La prova dello svolgimento di attività dei content creator ai fini della sottoposizione alla contribuzione prevista per lo spettacolo, si evince con riferimento ad attività aventi connotati promozionali dei prodotti delle aziende committenti. L’evidenza del contenuto pubblicitario viene testimoniato anche dall’uso degli hashtag #ad e #adv o dell’indicazione “partnership retribuita”, come imposto dalla disciplina specifica “Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet” emanato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.
In sostanza la sentenza sottolinea che, visto che le attività che sono promozionali vengono per legge distinte espressamente da tutte le altre fatte dagli influencer, significa che l’attività principale degli stessi è un’altra, quella di intrattenimento. Il lavoro del content creator non è quindi accomunabile a quello di un pubblicitario, ma a quello di un attore che recita in uno spot.
Secondo il tribunale, quindi, si deve applicare l’articolo 3 della legge 708 del 1947, che prevede che per le attività relative allo “spettacolo” i contributi previdenziali vadano versati alla cassa dei lavoratori dello spettacolo dell’Inps, la Fpls.
Tutte le norme contraddette dalla sentenza
Il problema che questa sentenza crea deriva dal fatto che contraddice tutta una serie di indicazioni, norme e accorgimenti che negli ultimi anni hanno formato un quadro di regolamentazione della professione di influencer.
Il 19 febbraio 2025 l’Inps, nella circolare numero 44, ha chiarito per la prima volta le tre possibili gestioni a cui un influencer può versare contributi:
- la Fpls, l’unica indicata come legittima dalla sentenza;
- la Gestione separata per i lavoratori autonomi;
- la Gestione commercianti.
È su quest’ultima opzioni che, nei mesi successivi, si è incardinata la regolamentazione della professione di influencer. La figura è stata in tutto e per tutto associata alla sua funzione di marketing, più che a quella di intrattenimento del pubblico, come dimostra anche la creazione del codice Ateco 73.11.03, che cita esplicitamente il marketing e le agenzie pubblicitarie.
In precedenza anche l’Agcom, con la delibera 7/24/CONS, il 10 gennaio del 2024, aveva equiparato gli influencer che si occupano di marketing a operatori commerciali. Anche il Consiglio dell’Ue, nel maggio dello stesso anno, aveva sottolineato la natura commerciale della professione nell’ambito delle collaborazioni con le aziende.
Le differenze tra la cassa degli attori e la gestione commercianti
Se la linea espressa dalla sentenza del tribunale di Milano dovesse passare, i cambiamenti per gli influencer sarebbero significativi. Anche se gestite entrambe dall’Inps, infatti, le due gestioni in questione, quella dei commercianti e quella dei lavoratori dello spettacolo, hanno differenze sostanziali nel modo in cui gestiscono i contributi.
La Gestione commercianti:
- prevede contributi fissi da 4.611,64 euro all’anno su un minimale di reddito di 18.808 euro;
- prevede contributi variabili pari al 24,48% dell’eccedenza sul minimale;
- la quota di contributi variabili aumenta se il reddito supera i 55.448 euro;
- prevede l’obbligo di iscrizione alla Camera di commercio;
- prevede la gestione in proprio del versamento attraverso il modulo F24.
La Fpls, invece:
- non ha contributi fissi;
- prevede un’aliquota del 33% sulla retribuzione giornaliera lorda;
- l’aliquota si divide tra committente (23,82%) e lavoratore (9,19%);
- gli adempimenti sono a carico del committente, per la maggior parte.