Come funziona il diritto al riposo di docenti e professori? In proposito il tribunale di Vicenza con la sentenza n. 188/2026 incide concretamente sulla vita quotidiana delle scuole italiane. Il giudice del lavoro ha infatti chiarito un punto spesso oggetto di contrasti: gli insegnanti hanno diritto a fruire di determinati giorni di ferie anche durante l’attività didattica, senza che il dirigente scolastico possa discrezionalmente opporsi.
È un significativo principio perché mette ordine in una diffusa prassi che, fino ad oggi, ha visto molte richieste respinte proprio sulla base di esigenze interne degli istituti. Vediamo più da vicino.
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Il caso concreto, ferie negate e trasformate d’ufficio
La vicenda giudiziaria nasceva dal ricorso di una docente a tempo indeterminato. L’insegnante aveva chiesto tre giorni di ferie per motivi familiari, ma la scuola aveva respinto la sua richiesta sostenendo la necessità di garantire la sostituzione senza spese aggiuntive. Non solo: quei giorni erano stati trasformati d’ufficio in congedo parentale.
La risposta dell’istituto scolastico aveva spinto la donna a rivolgersi alla magistratura. E il giudice del lavoro vicentino le ha dato ragione, ritenendo illegittimo tale comportamento ed evidenziando come l’amministrazione scolastica non possa modificare unilateralmente la natura dell’assenza richiesta, né comprimere un diritto previsto dal contratto collettivo comparto scuola. L’esito della vicenda tutela un essenziale diritto dei professori, al pari ad es. della sentenza con cui è stato riconosciuto un risarcimento all’insegnante stabilizzato dopo il precariato.
Il punto chiave: la differenza tra ferie ordinarie e disciplina speciale
Per comprendere appieno la decisione bisogna distinguere due situazioni diverse previste dal contratto scuola. Anzitutto ci sono le ferie ordinarie, quelle normalmente fruite nei periodi di sospensione delle lezioni. Se richieste durante l’anno scolastico dal professore, sono utilizzabili in presenza di condizioni organizzative come ad es. la possibilità di sostituzione del docente o l’assenza di costi aggiuntivi per l’istituto.
Ma oltre a queste ferie ci sono quelle per motivi personali o familiari ed è proprio questo l’aspetto controverso, ora chiarito dal tribunale. In particolare, il contratto collettivo di riferimento prevede che:
- i docenti abbiano diritto a tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari;
- possano inoltre utilizzare fino a 6 giorni di ferie, durante le lezioni, per le stesse ragioni.
Su quest’ultimo punto ha fatto chiarezza la sentenza 188/2026, spiegando che quando le ferie sono richieste per ragioni strettamente riguardanti la sfera privata, non serve alcuna valutazione discrezionale del preside e non è necessario dimostrare esigenze particolarmente gravi. Parallelamente, il dirigente scolastico non può subordinare il via libera alla verifica preventiva dei costi o dell’organizzazione interna.
Questo vuol dire che il diritto della professoressa in causa con la scuola è pieno e indipendente da eventuali bilanciamenti con gli interessi amministrativi. Era per lei sufficiente presentare la richiesta di ferie e motivarla, anche con semplice autocertificazione.
Peraltro, nel caso concreto, il giudice ha anche sottolineato che la scuola disponeva già di strumenti per la sostituzione interna della docente di ruolo, rendendo ancora meno giustificabile il diniego.
I limiti del potere del dirigente scolastico
La sentenza vicentina non elimina il ruolo del dirigente, ma ne circoscrive chiaramente i confini. Quest’ultimo può controllare la correttezza formale della domanda e, quindi, verificare ad es. modulo, date, firma e presenza della dichiarazione del motivo (anche con autocertificazione). Invece, non può:
- valutare la “validità” o fondatezza dei motivi personali;
- confrontare l’interesse del docente con quello organizzativo della scuola;
- negare la richiesta per mancanza di sostituti o per ragioni di budget.
Attenzione però, questo vale specificamente per i sei giorni legati a esigenze personali o familiari. Distinto resta il caso delle ferie ordinarie, dove un margine di valutazione organizzativa esiste ancora.
Che cosa cambia
Le cause legali non sono di certo infrequenti nel mondo dell’istruzione. Si pensi ad es. alla recente giurisprudenza della Cassazione in tema di incidenti degli alunni a scuola. Dalla decisione 188/2026 del tribunale di Vicenza emerge un significativo principio applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro tra professori e scuola.
Durante le lezioni, il diritto alle ferie per motivi personali o familiari non può mai essere limitato da valutazioni discrezionali o di merito, esigenze organizzative o economiche dell’istituto scolastico. Un professore potrà quindi prendersi del tempo per questioni personali urgenti o impegni familiari rilevanti, senza aver bisogno del nulla osta del datore di lavoro.
L’esito di questa vicenda giudiziaria boccia una diffusa prassi delle scuole italiane. Tra asserite carenze di organico, difficoltà nelle sostituzioni o vincoli di spesa, i presidi tendono a rifiutare le ferie durante le lezioni. Parallelamente, molti docenti — per evitare tensioni o ritorsioni — rinunciano a far valere i propri diritti.
Ora la pronuncia offre un appoggio per contestare eventuali dinieghi illegittimi. Ma che cosa può fare il docente, in concreto, in caso di rifiuto? Se la richiesta viene respinta, è importante conservare copia della domanda, documentare le motivazioni del diniego e verificare l’effettiva organizzazione interna della scuola (ad es. sostituzioni). Una volta raccolto tutto il materiale utile a tutelare i propri diritti, è possibile rivolgersi ai sindacati e al competente tribunale del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto alle ferie durante le lezioni.
Concludendo, quella in oggetto è una palese svolta giurisprudenziale destinata a incidere sul mondo dell’istruzione. È un chiarimento utile che rafforza la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e ridisegna gli equilibri tra esigenze individuali e organizzazione del servizio.
Le istituzioni scolastiche dovranno rivedere le modalità di gestione delle assenze e organizzare meglio le sostituzioni interne, evitando gesti non conformi al contratto collettivo. Così potranno evitare nuovi contenziosi in tribunale. Al contempo, un’auspicabile maggior chiarezza normativa potrebbe contribuire a ridurre i conflitti e favorire rapporti più distesi tra docenti e dirigenza.