Come molti di voi ormai sanno già, il governo Draghi ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico: si tratta di un aiuto economico attribuito ogni mese per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.
La legge prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Quindi l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente all’Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno unico senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.
La misura complessiva dell’integrazione che unisce Assegno unico e Rdc è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno unico la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare. Va precisato che anche l’integrazione Assegno unico/Rdc non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare.
Indice
A chi spetta l’Assegno unico
L’Assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico presente nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21esimo anno di età, che soddisfi almeno una delle seguenti quattro condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
– svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
– svolga il servizio civile universale - per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’Assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).
Chi deve presentare domanda per l’integrazione Assegno unico/Rdc e chi no
L’individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni del nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei figli con disabilità, per i quali corrispondere d’ufficio l’Assegno unico, è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
L’INPS effettua i controlli relativi alla composizione del nucleo familiare attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.
Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni né domande.
Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU” le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.
Maggiorazioni
Un punto particolarmente discusso è chi abbia diritto o meno alle maggiorazioni. Le maggiorazioni previste per l’Assegno unico si applicano anche all’integrazione Assegno unico/Rdc. Ecco quali sono:
Figli successivi al secondo
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Figli con disabilità
Per ciascun figlio minorenne con disabilità, gli importi sono incrementati di una somma pari a:
- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza
- 95 euro mensili in caso di disabilità grave
- 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità di grado almeno medio a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Altre maggiorazioni
La legge prevede poi il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.
Infine, c’è una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro
Per il 2022, 2023 e 2024, si prevede una maggiorazione dell’importo dell’assegno dove ci siano contemporaneamente queste condizioni:
- valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25mila euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).
Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, per l’Assegno unico senza Rdc è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Rilevano ai fini della maggiorazione i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, tra cui anche i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
Nel caso dell’integrazione Rdc, è necessario presentare apposita autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU”. Nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative maggiorazioni, dovranno essere dichiarate quindi queste condizioni:
- presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro
- diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.