Contratto di rioccupazione, la nuova tipologia di lavoro nel Sostegni bis: cos’è e come funziona

Per rispondere all'emergenza Covid, il decreto Sostegni bis ha istituito una nuova formula per il lavoro, il contratto di rioccupazione. Ecco come funziona

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

In tema lavoro, grazie al decreto Sostegni bis, c’è stata una importantissima novità. Infatti il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito una nuova formula per il lavoro, il cosiddetto contratto di rioccupazione.

Di cosa si tratta, come funziona e chi può averlo? Di seguito esporremo le caratteristiche chiave di tale incentivo per le assunzioni, che ha composto anch’esso – in questi ultimi anni – il variegato ambito dei contratti di lavoro in Italia.

Contratto di rioccupazione, cos’era e requisiti

Si tratta di una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituito “in via eccezionale” dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, che ha avuto l’obiettivo dichiarato di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid.

In altre parole, la misura è stata disposta nel decreto Sostegni bis al fine di agevolare – nella fase di ripresa delle attività dopo la fase più complessa della pandemia – l’inserimento lavorativo di chi ha perso il lavoro nel periodo del lockdown e delle restrizioni agli spostamenti.

Ricordiamo a scopo informativo che, come precisa l’istituto di previdenza, sono considerati disoccupati i soggetti senza lavoro che dichiarano – in forma telematica – al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il locale centro per l’impiego – CpI.

Contratto di rioccupazione, chi ne aveva diritto

Hanno potuto accedere al beneficio i datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni, mediante il contratto di rioccupazione, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

In particolare, questo “bonus” è stato riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono esclusi i datori di lavoro:

Appare dunque chiaro che si è trattata di un’agevolazione applicabile soltanto a specifiche condizioni. Chi non le ha rispettate tutte non ha potuto accedere all’esonero contributivo, di cui ora diremo.

Contratto di rioccupazione: meccanismo

Come ha funzionato l’agevolazione inserita nel dl Sostegni bis? Garantendo al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo corrispondente a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione Inpsscopri qui come rateizzarla – da parte del datore di lavoro, riferita al periodo di paga mensile, è stata quindi pari a 500 euro (6mila euro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, andava riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31), per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Pertanto spettava al datore di lavoro o all’ufficio risorse umane effettuare il corretto calcolo, al fine di sfruttare quest’agevolazione espressamente mirata all’incremento delle nuove assunzioni nella fase post emergenziale.

Ecco perché, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione doveva essere proporzionalmente ridotto. Mentre va da sé che, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio, era necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Progetto individuale e durata

Attenzione a questo punto molto importante: l’assunzione con il contratto di rioccupazione era subordinata alla definizione, assieme al lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, mirato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Da notare altresì che, al contratto in trattazione si applicava la disciplina ordinaria, in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto di rioccupazione aveva una durata di 6 mesi, durante i quali vigevano – ed erano applicate – le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, in caso di licenziamento senza giusta causa, erano previsti il possibile reintegro del lavoratore o il pagamento di un risarcimento, conformemente alle disposizioni di legge.

Al termine del contratto in oggetto, lavoratore e datore di lavoro potevano recedere dal contratto. Ma se al termine del periodo di inserimento di 6 mesi nessuna delle parti recedeva dal contratto, il rapporto proseguiva come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò costituiva di fatto una ulteriore agevolazione per il dipendente neoassunto, grazie alla novità disposta dal decreto Sostegni bis.

In altre parole, conclusi i 6 mesi per l’inserimento, le parti potevano ‘salutarsi’, nel rispetto del termine di preavviso decorrente dal termine del periodo di inserimento, sia continuare il rapporto di lavoro – come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e con le correlate garanzie e tutele per il lavoratore).

Contratto di rioccupazione, quando non si poteva fare

Oltre alle esclusioni viste sopra, relative tra le altre al lavoro agricolo e domestico, ricordiamo che non si poteva applicare il contratto di rioccupazione nei seguenti casi:

In quest’ultimo caso, in particolare, il lavoratore non sarebbe stato titolare del requisito fondamentale del contratto di rioccupazione consistente, come sopra descritto, nello stato di disoccupazione alla data dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Mancando questo requisito non poteva scattare l’agevolazione contributiva.

Contratto di rioccupazione, a quali contributi non si applicava l’esonero

Attenzione anche ad altre esclusioni, riferite ai contributi e ai premi. Infatti per legge non erano oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

Diritto di precedenza alla riassunzione e sospensione dal lavoro: chiarimenti

Infine, l’esonero contributivo di cui al contratto di riassunzione non spettava, dove ricorreva una delle seguenti condizioni:

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