Infortunio in smart working, Inail deve pagare le spese mediche private

La caduta durante il lavoro da casa è infortunio sul lavoro, perciò Inail è tenuta a rimborsare visite private, medicazioni e perizie

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Una caduta in casa durante una riunione online può essere considerata infortunio sul lavoro? E, se per far valere i propri diritti, il lavoratore è costretto a rivolgersi a specialisti privati, chi paga quelle spese? A questi quesiti pratici ha risposto la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova con la sentenza 462/2025, chiudendo una vicenda giudiziaria destinata a far discutere.

Il motivo è semplice: chiarisce in modo netto due punti fondamentali:

Caduta durante una call tra le mura domestiche

L’episodio risale ad alcuni anni fa. Una dipendente dell’Università di Padova, mentre lavorava da casa in modalità agile, stava partecipando a una riunione su Zoom.  Poco prima della fine del suo turno, si era alzata per recuperare alcuni documenti dalla borsa: nel breve tragitto domestico era caduta, procurandosi una doppia frattura alla caviglia.

Le conseguenze sono state importanti, perché l’incidente ha richiesto un intervento chirurgico, il ricovero ospedaliero e 137 giorni di inabilità al lavoro, con una terapia protrattasi per alcuni mesi.

In un primo momento, Inail aveva riconosciuto l’evento come indennizzabile. Successivamente aveva però escluso la natura di infortunio sul lavoro, qualificandolo più semplicemente come infortunio domestico. La donna, assistita da un sindacato e dai propri legali, aveva così deciso di fare ricorso al Tribunale di Padova.

Smart working e tutela Inail, nessuna differenza con il lavoro in presenza

Un primo punto fermo della vicenda è questo: il lavoro agile è pienamente coperto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Infatti, l’attività svolta da pc non perde la sua natura lavorativa soltanto perché si svolge nella casa del dipendente. Se l’incidente avviene in occasione di lavoro — cioè durante lo svolgimento delle mansioni o in stretta connessione con esse — è pur sempre un infortunio sul lavoro.

Nel caso concreto, l’evento lesivo si era verificato durante l’orario di servizio, nel contesto di una riunione con i colleghi e mentre la dipendente stava recuperando documenti di lavoro. Il nesso con la prestazione era palese.

La questione del danno biologico, dal 12% richiesto al 9% accertato

In tribunale, la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un’invalidità permanente del 12%. Inail si era però costituito in giudizio contestando l’entità dei postumi dell’incidente. Nel corso del processo, un’apposita perizia medico-legale collegiale aveva accertato un’invalidità permanente pari al 9%.

In udienza le parti avevano accettato questa valutazione. Il giudice aveva così dichiarato “cessata la materia del contendere” sul punto. In sostanza, non c’è era più controversia sulla percentuale del danno biologico, ormai riconosciuta. Rimaneva, però, aperta una questione decisiva.

Il nodo centrale sulla rimborsabilità delle spese mediche private

Chi doveva pagare le spese mediche sostenute privatamente dalla lavoratrice subordinata? In particolare, la cifra ammontava a quasi 1.300 euro e includeva perizia medico-legale, visite specialistiche e medicazioni, effettuate privatamente.

In tribunale, Inail ha sostenuto che:

In sostanza, secondo l’ente, il ricorso a specialisti privati non era imposto. Anzi, era il frutto di una decisione libera della lavoratrice.

Decisiva la necessità e la non celerità del servizio pubblico

Per la sentenza, il Tribunale di Padova ha adottato un approccio basato su una valutazione concreta del caso. Di fatto, non ha riconosciuto la tesi di Inail. Due gli elementi chiave:

La perizia di parte non era una sorta di capriccio. Semmai era uno strumento tecnico indispensabile per contestare la valutazione Inail e tutelare appieno i propri diritti in giudizio. Senza supporto medico-legale adeguato, la donna non avrebbe potuto sostenere al meglio la propria domanda.

Inoltre, era in gioco la famigerata non celerità del servizio sanitario pubblico. La magistratura ha riconosciuto che il SSN non sempre garantisce tempi compatibili con le esigenze di un processo, soprattutto per accertamenti medico-legali complessi. E proprio la lentezza del sistema pubblico ha reso giustificato il ricorso al privato.

Ecco perché, nella motivazione della sentenza 462/2025, si può leggere che, pur trattandosi di prestazioni private, le spese appaiono congrue:

in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico.

Ovviamente queste spese sono anche state necessarie per assicurarsi la tutela giudiziaria.

Inail condannato a pagare tutto

Tenuto conto di tutti gli elementi della situazione, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha così condannato Inail:

Le spese sono state liquidate secondo il principio della soccombenza. In breve: chi perde la causa paga.

Che cosa cambia

In materia di smart working, non sono poche le pronunce dei giudici. Si pensi ad esempio a quella sul risarcimento al lavoratore fragile, a cui venga negato. Questa sentenza è molto importante dal lato giurisprudenziale e, quindi, ha un rilievo che va ben oltre il caso concreto.

Anzitutto, lo smart working non è una sorta di zona franca in cui non c’è piena copertura Inail. Se l’infortunio avviene in occasione lavorativa, è coperto anche se si verifica durante una riunione domestica.

Non solo. La perizia di parte può rivelarsi spesa necessaria. Quando l’accertamento tecnico è indispensabile per agire o difendersi in giudizio — come in questo caso — non può essere considerato un costo “volontario”, a solo carico del lavoratore.

Parallelamente, la nota lentezza del servizio sanitario pubblico può ben giustificare il tempestivo ricorso a specialisti privati. E le relative spese sono rimborsabili da Inail.

La decisione ribadisce, quindi, un principio di fondo. Il diritto alla tutela giurisdizionale deve essere garantito ed effettivo. Se per far valere un diritto, il dipendente è costretto a sostenere spese tecniche necessarie, queste non possono trasformarsi in un ostacolo economico alla giustizia. Soprattutto, quando il ritardo del sistema pubblico rende inevitabile il ricorso al privato.

In una società in cui il lavoro agile è ormai sempre più strutturale, la sentenza padovana è allora un precedente significativo. I diritti del lavoratore seguono la prestazione, anche dentro casa, e la tutela assicurativa non può essere “svuotata” da formalismi o ritardi amministrativi.

Per lavoratori, professionisti e sindacati, il messaggio è: lo smart working non riduce affatto le garanzie, e quando la difesa tecnica è necessaria anche le spese private possono diventare un diritto rimborsabile.

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