L’apprendistato è una forma contrattuale molto utile per avvicinare i giovani al mondo del lavoro offrendo al contempo, al datore di lavoro, la possibilità di valutare il dipendente prima di un’eventuale assunzione e di usufruire di agevolazioni retributive e contributive. Non trattandosi di un normale contratto a tempo indeterminato, il licenziamento dell’apprendista segue delle regole specifiche: vediamo quali.
Come funziona il contratto di apprendistato
Prima di addentrarci nella fattispecie del licenziamento dell’apprendista, è bene osservare quali sono le caratteristiche principali di questo contratto di lavoro. Dal punto di vista legislativo, l’apprendistato viene definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e a favorire l’occupazione dei giovani. Esso va stipulato sempre in forma scritta e deve contenere tutte le regole relative alla formazione che il datore di lavoro si impegna a fornire al dipendente.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di sei mesi, salvo disposizioni diverse nel CCNL di settore. Le tipologie di apprendistato includono:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Inquadramento retributivo dell’apprendista
Secondo la legge, l’apprendista può essere inserito in una posizione fino a due livelli inferiori rispetto a quella prevista dal CCNL per mansioni equivalenti. Inoltre, la retribuzione dell’apprendista può essere definita in base all’anzianità di servizio, con possibilità di una retribuzione percentuale proporzionata al tempo trascorso.
Oltre la retribuzione, poi, il datore di lavoro è obbligato a fornire una formazione adeguata all’apprendista, altrimenti rischia una sanzione pari alla differenza tra la contribuzione pagata per il contratto di apprendistato e quella dovuta per il livello di inquadramento raggiunto al termine della formazione, maggiorata del 100%.
Come licenziare un apprendista
Di solito, il contratto di apprendistato è un accordo finalizzato alla formazione del lavoratore, con l’obiettivo di stabilire un rapporto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo. Il datore di lavoro è tenuto a garantire la formazione dell’apprendista e, salvo eccezioni, non può recedere dall’impegno assunto.
Per quanto riguarda il licenziamento, esso segue regole simili a quelle previste per il lavoro subordinato. La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per giusta causa o giustificato motivo: la giusta causa riguarda comportamenti gravi che giustificano il licenziamento immediato, mentre il giustificato motivo può essere soggettivo o oggettivo, legato a inadempienze o a problemi economici dell’azienda. In caso di licenziamento non conforme a queste condizioni, il lavoratore ha il diritto di impugnarlo e il giudice può decidere il reintegro e il risarcimento del danno.
Contratto di apprendistato: licenziamento e recesso
Sebbene il licenziamento ponga termine al rapporto di lavoro prima della sua naturale scadenza, seguendo le norme precedentemente delineate, il recesso costituisce un caso diverso. Nel contesto del contratto di apprendistato, a differenza di altre forme contrattuali, le parti godono di maggiore libertà al termine del periodo concordato. All’atto conclusivo dell’apprendistato, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono esercitare il diritto di recesso, ponendo fine al rapporto contrattuale senza la necessità di fornire motivazioni o giustificazioni.
Ciò rende l’apprendistato un contratto meno vincolante rispetto al normale contratto lavorativo, con una maggiore flessibilità per entrambe le parti, che potranno dunque gestire anche il termine del rapporto senza particolari difficoltà. Se, invece, la parti non esercitano il diritto di recesso, il contratto muta automaticamente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Termini di preavviso per il licenziamento dell’apprendista
Analogamente ad altre forme di contratto di lavoro, nel caso dell’apprendistato, sia il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati con un preavviso stabilito, pena il pagamento di un’indennità contrattuale. Per stabilire la durata del preavviso, occorre fare riferimento al periodo previsto per il livello di inquadramento dell’apprendista al momento della cessazione del rapporto e non al termine del periodo formativo.