Dal 1° luglio scatta la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità. Come ogni anno, l’assegno che viene erogato ai lavoratori e alle lavoratrici invalidi per infortunio o malattia professionale viene adeguato all’indice dei prezzi al consumo. Nel 2026 l’importo sale a 312,55 euro.
Si attendono ora comunicazioni da parte dell’Inail per il recepimento delle novità: dalla data di pagamento, che se le tempistiche restano uguali a quelle dello scorso anno dovrebbe essere effettuato nel mese di agosto, fino alle modalità per ottenere le somme. Vediamo a chi spetta e come fare domanda.
Indice
Assegno di incollocabilità in aumento dal 1° luglio
Come ogni anno, a luglio è previsto l’aumento dell’assegno di incollocabilità. Come stabilito dal decreto che fissa la rivalutazione degli importi in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, anche per il 2026 arriva un assegno con un importo in aumento.
A partire dal 1° luglio si applica l’aumento, che porta la cifra a 312,55 euro. In base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, che per il periodo 2024-2025 è stata pari al +1,4%, l’assegno infatti passa da 308,23 euro ai 312,55 euro annunciati.
Quando viene pagato l’assegno?
L’importo dell’assegno di incollocabilità viene versato ogni mese, insieme alla rendita, a partire da un mese dopo quello della richiesta e per tutto il periodo di spettanza.
A partire dal 1° luglio l’assegno sale, ma il primo aumento sarà visibile nell’assegno in arrivo ad agosto. Per chi farà richiesta ad agosto, il primo assegno con l’importo maggiorato sarà visibile da settembre.
Come viene pagato l’assegno
Ricordiamo le modalità con le quali è possibile farsi accreditare le somme dell’assegno di incollocabilità. Come spiega la circolare Inail, le modalità sono:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- accredito tramite gli istituti convenzionati con l’Inps, per chi riscuote la somma all’estero;
- pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale (per importi non superiori a 1.000 euro).
A chi spetta l’assegno di incollocabilità?
L’assegno di incollocabilità è un supporto ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno subito un infortunio o si trovano in stato di malattia professionale. Per questo motivo si trovano impossibilitati a beneficiare di un’assunzione obbligatoria prevista per le categorie protette, ma per tutto il periodo di spettanza hanno diritto all’assegno.
I requisiti sono:
- età inferiore all’età pensionabile;
- grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle del Testo Unico per eventi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.
Come fare domanda?
Si ricorda che l’assegno non viene riconosciuto in automatico. Dopo l’evento, bisognerà quindi presentare un’apposita domanda all’Inail. La richiesta deve essere trasmessa tramite sportello alla sede oppure con trasmissione tramite posta ordinaria o Pec.
C’è un’alternativa per i lavoratori e le lavoratrici che ne hanno bisogno, ovvero fare domanda attraverso i patronati.
Per tutte le modalità è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del richiedente;
- la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità.