La Legge numero 53 dell’8 marzo 2000 prevede l’aspettativa dal lavoro ovvero il periodo di astensione dal proprio impiego per motivi familiari o personali. In tale arco temporale si conserva la propria occupazione e in alcuni casi si percepisce anche una retribuzione. Ecco dunque chi può chiedere l’aspettativa dal lavoro, quanto dura e quando è prevista quella retribuita.
Indice
Quanto dura l’aspettativa dal lavoro e chi può richiederla
L’aspettativa dal lavoro, come spiegato, è riconosciuta dalla legge. Il datore di lavoro, però, può anche rifiutarsi di concederla ma deve comunicare i motivi del suo rifiuto. Essa può durare fino a 2 anni – anche non continuativi, a seconda delle esigenze di chi la richiede. Solitamente per poterla richiedere ci si deve trovare in una di queste condizioni:
- ci si deve sottoporre a un periodo di riabilitazione per tossicodipendenza documentata;
- si hanno problemi familiari/personali documentati e gravi per i quali è impossibile lavorare;
- si ha la necessità di assistere un familiare malato o portatore di handicap;
- si vuole frequentare un corso di studi o conseguire un titolo di studio riconosciuto come il diploma o la laurea;
- si è in procinto di ricoprire una carica pubblica elettiva e il periodo di aspettativa in questo caso coinciderà con quello di permanenza della carica;
- si desidera collaborare con un’associazione di volontariato a seguito di una calamità per un breve periodo che può essere di massimo 90 giorni all’anno, di cui 30 giorni consecutivi. Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, l’aspettativa potrà passare a 60 e 180 giorni;
- ci si vuole ricongiungere con il coniuge che risiede all’estero. Tale caso, però, è previsto solo per i dipendenti pubblici i cui coniugi, anch’essi dipendenti pubblici, hanno la residenza in un’altra città che non è italiana nella quale non ci si può trasferire per aspettativa dal lavoro;
- se si vuole aprire una propria attività, ma tale caso è previsto solo per i dipendenti pubblici.
Cos’è l’aspettativa retribuita
Si definisce aspettativa dal lavoro retribuita il periodo in cui il rapporto di lavoro si sospende in modo temporaneo per richiesta del lavoratore che deve presentare una domanda formale per giustificare tale richiesta.
Tale periodo può essere retribuito o non retribuito e in quell’arco temporale il datore di lavoro è obbligato a garantire al dipendente il mantenimento del posto di lavoro, permettendogli di riprendere il suo impiego al termine. Come detto, però, il datore può anche opporsi alla richiesta se si ci sono dei validi motivi.
Assistenza familiari disabili e formazione
La Legge 104/1992 sancisce il diritto dei lavoratori di chiedere fino a 3 giorni al mese di permesso retribuito per assistere un familiare con una grave disabilità. In alternativa, si possono scegliere permessi giornalieri di 1 o 2 ore a seconda del tipo di contratto che si ha, part-time o a tempo pieno. È possibile richiedere, oltre a tali permessi, anche un congedo straordinario per assistere il proprio familiare. Quest’ultimo, però, non può superare i 2 anni complessivi durante tutta la carriera lavorativa. Possono chiedere i permessi retribuiti:
- il coniuge convivente della persone disabile;
- i figli conviventi se i genitori sono deceduti, non ci sono o sono invalidi;
- i genitori sia naturali che adottivi se il coniuge è invalido, deceduto o manca;
- i fratelli o le sorelle conviventi se non ci sono figli;
- i parenti o gli affini conviventi fino al terzo grado se non ci sono fratelli o sorelle.
I permessi, però, possono essere concessi soltanto a un lavoratore. Qualora tale periodo non dovesse bastare, il lavoratore potrà anche richiedere l’aspettativa per motivi personali che però non è retribuita.
Il lavoratore può anche ottenere un’aspettativa o congedo retribuito per frequentare dei corsi organizzati dall’azienda o dagli enti pubblici per migliorare le proprie capacità e conoscenze professionali. Tale scelta, però, deve essere concordata insieme al datore di lavoro e può essere finanziata dal fondo interprofessionale per la formazione continua.
Aspettativa per le donne vittime di violenza
È proprio l’Inps a comunicare che esiste un’aspettativa dal lavoro retribuita per le donne vittime di violenza. Queste possono prendere fino a 90 giorni di congedo dal lavoro distribuiti nell’arco di 3 anni. Ne hanno diritto:
- le dipendenti del settore privato;
- quelle che lavorano per l’amministrazione pubblica ma dipende dall’ente di appartenenza;
- le lavoratrici agricole sia con contratto a tempo indeterminato che determinato;
- le collaboratrici con contratti continuativi e coordinati;
- le lavoratrici autonome;
- le addette ai servizi familiari/domestici;
- le apprendiste, operaie e dirigenti con un contratto attivo al momento del congedo.
Tale tipologia di congedo retribuito inizia dalla data in cui è certificato il percorso di protezione e si può utilizzare nei seguenti modi:
- per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’inizio del percorso di protezione certificato;
- solo nei giorni in cui è previsto che si lavori;
- sia per giornate intere che per delle ore, che devono essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro nel mese precedente.
Non si ha invece diritto al congedo nei giorni nei quali non si deve lavorare, come ad esempio, nei festivi o in quelli in cui l’attività lavorativa è sospesa. Inoltre nei giorni a seguito della fine del rapporto di lavoro.
Aspettativa per fare volontariato
Si può chiedere un’aspettativa retribuita anche per svolgere attività di volontariato ma per ottenere tale permesso è necessario soddisfare determinate condizioni. L’associazione o l’ente per il quale si lavora come volontario deve essere iscritto al registro nazionale e all’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. L’allontanamento dal lavoro, poi, deve essere giustificato per uno dei seguenti motivi:
- calamità naturale ovvero se l’emergenza richiede degli interventi straordinari. In questo caso l’aspettativa può durare fino a 90 giorni all’anno di cui massimo 30 consecutivi;
- emergenza nazionale ovvero se c’è bisogno di assistere/soccorrere durante tale evento per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza. In tale caso, l’aspettativa dura massimo 180 giorni di cui 60 possono essere consecutivi;
- esercitazioni o piani di gestione delle emergenze. Per tale tipologia di aspettativa retribuita, si possono chiedere massimo 30 giorni di cui 10 consecutivi.
Nel caso il cui il volontariato non rientri in questi casi, si può chiedere comunque l’aspettativa ma essa non è retribuita.
Congedo matrimoniale e per disabilità
Anche quello che chiamiamo congedo matrimoniale si configura in realtà come un periodo di aspettativa dal lavoro che dura 15 giorni durante i quali si mantiene lo stipendio se il matrimonio è valido civilmente. Generalmente si può utilizzare il congedo a partire da 3 giorni prima del matrimonio per u totale di 15 giorni consecutivi compresi i festivi e i giorni non lavorativi che non possono essere spezzati in periodi diversi.
Questa forma di aspettativa deve essere però utilizzata entro 30 giorni dalle nozze e per richiederla si deve informare il datore di lavoro almeno con 6 giorni di anticipo rispetto al congedo o 10 giorni prima del matrimonio.
L’articolo 7 del Decreto Legislativo 119/2022 stabilisce che i lavoratori con disabilità possono richiedere un congedo aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge 104 anche se non hanno il riconoscimento di handicap secondo la legge.
Può essere richiesto dai lavoratori mutilati o invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa più alta del 50% e il diritto al congedo è fino a 30 giorni all’anno che si possono utilizzare tutti assieme o frazionati.
La richiesta va fatta al datore di lavoro e deve essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura pubblica che confermi la necessità di cure legate alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’invalidità. È necessario poi dimostrare di avere effettivamente fatto quelle cure con un documento.
Come si richiede l’aspettativa
Chi lavora nel privato può presentare richiesta di aspettativa retribuita all’ufficio delle risorse umane o all’amministrazione della propria azienda con un periodo sufficiente di preavviso. La domanda deve essere giustificata e deve includere la data di inizio del congedo, il tipo di contratto che si ha, la mansione che si svolge e i riferimenti normativi che regolano la richiesta.
Bisogna poi comunicare se l’aspettativa sarà continuativa o frazionate e apporre la firma. Come spiegato, il datore di lavoro non è obbligato ad accettarla ma in tal caso dovrà fornire una motivazione valida come le comprovate esigenze aziendali. Qualora il rifiuto non fosse giustificato, il lavoratore potrà ripresentare la domanda e chiedere una nuova valutazione.
Per quanto riguarda invece i lavoratori del settore pubblico, le regole sono le stesse in base a quanto stabilito dai Ccnl ovvero dai contratti collettivi. Tali dipendenti dovranno inoltrare la domanda alla propria amministrazione tramite l’ufficio competente.
Ricordiamo che qualsiasi dipendente durante il suo percorso lavorativo potrebbe aver bisogno di prendere una pausa per situazioni personali o familiari. È importante, dunque, sapere quando si può chiedere un’aspettativa retribuita e quando no perché essa potrebbe influire sulla propria pianificazione finanziaria. Se si necessita di tempo per affrontare una malattia, assistere un familiare o partecipare a un corso di formazione, infatti, sarà importante sapere se durante quel periodo riceverà o meno lo stipendio.